Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7491 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7491 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 27009-2011 proposto da:
OUVERTUR SERVICE SRL 01065700534, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato SCIALLA
MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BERTOLINI
ALESSANDRO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/03/2014

avverso la sentenza n. 11/18/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 18/02/2011,
depositata il 18/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 27009 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Firenze ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.73/03/2008 della CTP di Grosseto che aveva accolto il ricorso della
società contribuente “Ouverture Service srl”- ed ha così confermato la cartella di
pagamento per IVA-IRPEG-IRAP relative all’anno d’imposta 2003 per le somme
iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art.36-bis
del DPR n.600 del 1973.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa)
che la previa comunicazione al contribuente —come previsto dal comma 5 dell’art.6
della legge n.212 del 2000- non è necessaria allorquando l’adozione della cartella di
pagamento è conseguenza del mancato versamento delle imposte che sono state
autoliquidate dal contribuente nella dichiarazione. Neppure poteva appariva
necessaria “una apposita e discorsiva motivazione, oltre a quella riportata nella
cartella”, anche atteso che la società non aveva contestato alcun errore nelle imposte
iscritte a ruolo, rispetto a quelle dichiarate e definite con l’Ufficio.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primi due motivi di impugnazione (il primo centrato sulla violazione
degli art.49 e 53 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art.331 cpc; il secondo centrato sulla
violazione dell’art.36 — bis del DPR n.600/1973 ed altre disposizioni di legge) la

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letti gli atti depositati

parte ricorrente si duole dell’omessa integrazione del contraddittorio in grado di
appello nei confronti della società concessionaria che era stata parte del primo grado
e che era da considerarsi necessario contraddittore dell’Agenzia nella specifica
materia qui oggetto di causa; si duole ancora della illegittima omissione della
comunicazione di irregolarità.

siccome contrari alla costante giurisprudenza della Corte Suprema, come più innanzi
menzionata.
“In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella
esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla
mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei
confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun
litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio
procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al
concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore”. (Cass. Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012).
“L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36-bis,
comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3,
del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva
comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo
medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità
riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione
d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha
confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato
legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al
contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono ex art. 9 bis legge n. 289
del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
17396 del 23/07/2010).

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Si tratta di motivi proposti inammissibilmente, ai sensi dell’art.360 bis n.1 cpc,

Con il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.2 comma 2 del
D.Lgs.462/1997 ed altre disposizioni di legge) la parte ricorrente si duole del fatto
che “la mancata attivazione del contraddittorio con il contribuente comporta, quanto
meno, la riduzione delle sanzioni ad un terzo, rispetto a quelle iscritte a ruolo, con
conseguente illegittimità della sentenza impugnata, quantomeno sotto il profilo

Si tratta di motivo inammissibilmente formulato, non avendo la parte ricorrente
specificamente dettagliato, quale sarebbe stato il vizio di violazione di legge
commesso dal giudice di appello, con riferimento alle disposizione normative
menzionate. Circa il canone di “riferibilità” del motivo di impugnazione alla sentenza
impugnata si veda, per tutte, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006:”11
ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi
dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla
decisione impugnata; in particolare, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360,
numero 3), cod. proc. civ. deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle
affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si
assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione
delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi
la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di
verificare il fondamento della lamentata violazione”.
Con il quarto motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.7 delle legge
n.212/2000) la parte ricorrente si duole per avere il giudice dell’appello ritenuto che
non sarebbe stata necessaria una apposita e discorsiva motivazione della cartella, per
quanto non vi fosse nella cartella medesima alcun riferimento ai presupposti di fatto
ed alle ragioni giuridiche che sorreggevano la pretesa dell’amministrazione.
Anche detto motivo appare inammissibilmente proposto, ai sensi dell’art.360 bis
cpcp, siccome in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale recepito da codesta Corte
(per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27140 del 16/12/2011), secondo cui: “La cartella
con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal

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sanzionatorio”.

contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a
tale fine applicabile né l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il quale prevede
siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né
l’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (che prescrive il contenuto minimo della
cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione

eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della
prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti,
in adempimento dell’obbligo in questione. (Fattispecie relativa a cartella recante la
dizione “somme dovute a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi”).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 15 settembre 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta,

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