Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7491 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

EDILPARCO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO, del 15/4/08, depositata il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della Edilparco s.p.a. (che resiste con controricorso), ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 35/32/08, depositata il 14/05/08, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap relativo all’anno 1998, la C.T.R. Piemonte, riformando la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della societa’), accoglieva l’appello dell’Agenzia.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione di legge) e’ inammissibile per mancanza di idonea formulazione del quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ (v. tra le altre SU n. 7257 del 2007), il quesito di diritto deve essere formulato in maniera tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito stesso (cosa ovviamente impossibile nell’ipotesi in cui, come nella specie, il quesito contenga un’alternativa), essendo inoltre da sottolineare che, sempre secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, la funzione propria del quesito di diritto e’ di far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo che (come nella specie) si concluda con un quesito assolutamente generico in quanto privo di ogni specifita’ in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e la cui formulazione sia del tutto inidonea (non solo, come sopra esposto, a consentire di circoscrivere la pronuncia del giudice di legittimita’ nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito stesso, ma anche) ad esprimere rilevanza ai fini della decisione della controversia, a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia e la regula iuris che, secondo il ricorrente, dovrebbe trovare applicazione nella fattispecie (v. tra le altre Cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009).

I successivi tre motivi di ricorso (coi quali si deduce vizio di motivazione) presentano diversi profili di inammissibilita’.

In proposito, e’ sufficiente rilevare che con tali motivi in sostanza non si contesta l’omessa considerazione di fatti controversi e decisivi da parte dei giudici d’appello, bensi’ l’apprezzamento di tali fatti da parte del predetto giudice, senza considerare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione, non potendo tali vizi consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensi’ solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui e’ riservato l’apprezzamento dei fatti (v. tra numerose altre Cass. n. 15489 del 2007). E’ inoltre appena il caso di aggiungere che i “fatti” asseritamente non o mal valutati dai giudici d’appello nella specie non risultano in ogni caso “decisivi” ai sensi di cui al citato art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attivita’ difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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