Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7491 del 24/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 24/03/2020), n.7491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1452-2018 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI,

MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 155 pubblicata il 27.6.2017, la Corte d’appello di Campobasso ha respinto l’appello di C.B., confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato sussistente l’obbligo del predetto di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS per i redditi percepiti quale produttore libero di impresa di assicurazione ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003;

2. avverso tale pronuncia il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso l’Inps;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, attesa la riferibilità delle definizioni di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo esclusivamente ai produttori di agenzie assicurative e non ai produttori diretti di compagnie assicurative;

5. con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 delle disp. gen. approvate preliminarmente al codice civile giacchè l’interpretazione estesa anche ai produttori liberi di compagnia assicurativa, avallata dalla sentenza impugnata, imporrebbe l’applicazione analogica, vietata, della disciplina del contratto collettivo corporativo;

6. con il terzo motivo è dedotta violazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. n. 26 del 2003, art. 44, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c. in considerazione del fatto che i contenuti della lettera di autorizzazione, allegata al citato contratto collettivo del 1939, per quanto segnatamente riguarda l’attribuzione di una “zona o piazza” e il potere di firmare proposte contrattuali, costituiscono elementi sostanziali della fattispecie identificativa del “produttore di IV gruppo”; e che l’Inps non ha dato prova della sussistenza di detti elementi;

7. i motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 9, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

8. tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

9. in base alle considerazioni svolte deve trovare accoglimento il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarandosi insussistente l’obbligo dell’attuale ricorrente di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS;

10. si compensano le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.); resta ferma la statuizione della sentenza d’appello di compensazione delle spese del relativo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara insussistente l’obbligo di C.B. di iscriversi presso la Gestione commercianti.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2020

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