Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7490 del 31/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7490 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 25941-2011 proposto da:
ONDULATI MARANELLO SPA 03167620362, in persona del suo
Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 28, INT. 3,
presso lo studio dell’avvocato BOTTACCHIARI ROBERTO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 31/03/2014

- intimati avverso la sentenza n. 79/21/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA SEZIONE
DISTACCATA di VERONA del 10/03/2011, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Bottacchiari Roberto difensore della ricorrente che si
riporta agliscritti insistendo per l’accoglimento del ricorso e in
subordine per la trattazione in P.U..

Ric. 2011 n. 25941 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

07/06/2011;

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Venezia ha respinto l’appello della “Ondulati Maranello spa” -appello
proposto contro la sentenza n.74-04-2010 della CTP di Verona che aveva solo
parzialmente accolto il ricorso della società contribuente- ed ha così confermato
(nella parte in cui non erano già stati annullati) gli avvisi di accertamento per IVA-

IRES-IRAP per gli anni 2004-2005, avvisi con cui era stata rettificato il reddito di
impresa, il valore della produzione netta ed il volume di affari dichiarati,
ingiungendosi il pagamento di correlate maggiori imposte.
La predetta CTR ha motivato la decisione —dopo aver premesso che si trattava di
avvisi adottati dall’Agenzia a seguito dell’annullamento in autotutela di altri
precedenti avvisi- nel senso che (per quanto qui ancora rileva) i nuovi atti impositivi
risultavano avere annullato e sostituito i precedenti, in ragione di una volontà
inequivocamente espressa da parte dell’Agenzia procedente, sicché era da escludersi
che i nuovi avvisi si fossero “sovrapposti ai primi senza che detti atti risultassero
previamente annullati”. D’altronde i nuovi atti impositivi non integravano o
modificavano gli originari accertamenti ma si limitavano a ricondurre a specifici
richiami normativi quanto già in precedenza era stato contestato alla parte
contribuente.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

3

letti gli atti depositati

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione) la
ricorrente prospetta che la Commissione di appello —pur avendo affermato che i
nuovi atti impositivi non integravano o modificavano gli accertamenti originari, e pur
avendo evidenziato che i nuovi atti impositivi annullavano e sostituivano
integralmente gli accertamenti precedenti- non ha minimamente giustificato il proprio

correlate ai motivi di censura, nelle quali erano presi in considerazione “i vari e
specifici motivi dell’appello sopra richiamati”. Inoltre, il giudicante nulla aveva
spiegato in merito alla contraddizione contenuta nella dichiarazione inserita negli
accertamenti ove —contempo- si parlava di “annullamento” e “sostituzione” e ci si
riferiva all’art.43 co.4 del DPR n.600/1973, norma relativa alla “integrazione” degli
accertamenti. Infine, il giudicante nulla aveva detto circa il fatto che non fosse stata
richiamata anche l’omologa disposizione dell’art.57 u.c. del DPR n.633/1972.
Il motivo —nella sua articolata e complessa formulazione- appare inammissibile, alla
luce del fatto che la parte ricorrente non ha identificato uno specifico fatto
controverso e decisivo -in ordine al quale soltanto potrebbe valutarsi se la
motivazione della pronuncia sia insufficiente- ma affastellato una congerie di asseriti
vizi logici della pronuncia, ciascuno dei quali degno di autonoma e specifica
trattazione. Siffatta formulazione del motivo di impugnazione non appare rispettosa
del criterio di specificità-tassatività del ricorso per cassazione, siccome
imprescindibile al fine di consentire la pronta individuazione delle ragioni per le
quali la parte ricorrente si duole dell’esistenza di ben individuate questioni di
illegittimità o lacunosità della sentenza di merito ai fini di ottenerne la cassazione.
Quanto al secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.42 e
43 comma 4 del DPR n.600/1973;dell’ art.57 u.c. del DPR n.633/1972 e degli art.2 e
4 della legge n.564/1992), con esso la parte ricorrente prospetta due alternative di
violazione di legge, a seconda che i nuovi avvisi di accertamento debbano
considerarsi integrativi-modificativi ovvero sostitutivi di quelli precedentemente
emessi, in tal modo tornando ad incorrere nella medesima ragione di inammissibilità

4

convincimento a questo riguardo, limitandosi ad affermazioni apodittiche e non

del motivo, per essere questo privo del requisito di specificità-tassatività, siccome la
prospettazione ipotetica o condizionata del motivo di impugnazione impedisce di
pervenire alla pronta ed inequivoca individuazione delle ragioni per le quali la parte
ricorrente si duole dell’esistenza di ben individuate questioni di illegittimità della
pronuncia.

inammissibilità.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
I Presidente

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA