Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7490 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza sul ricorso 29180/2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente – contro C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZO FABIO, giusta delega in atti; – controricorrente – sul ricorso 29182-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente – contro M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti; – controricorrente – sul ricorso 29184-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti;

– controricorrente – sul ricorso 29185-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro D.F.A.; – intimato – sul ricorso 29187-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti;

– controricorrente – sul ricorso 29189-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti; – controricorrente – sul ricorso 29193-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente – contro F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZO FABIO, giusta delega in atti; – controricorrente – sul ricorso 29196-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti;

– controricorrente – sul ricorso 29199-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti; – controricorrente – sul ricorso 29200-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente – contro G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti; – controricorrente – sul ricorso 29202-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti;

– controricorrente – sul ricorso 29211-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro D.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti; – controricorrente – sul ricorso 29360-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente – contro C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti; – controricorrente – sul ricorso 29361-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro F.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti; – controricorrente – sul ricorso 29362-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti;

– controricorrente – sul ricorso 29363-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro PA.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti; – controricorrente – sul ricorso 29364-2007 proposto da: RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONZO FABIO, giusta delega in atti;

– controricorrente – – avverso la sentenza n. 248/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 103/06; – avverso la sentenza n. 247/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 102/06; – avverso la sentenza n. 237/2 007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 96/06; – avverso la sentenza n. 239/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 98/06; – avverso la sentenza n. 251/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 106/06; – avverso la sentenza n. 236/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 95/06; – avverso la sentenza n. 232/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 91/06; – avverso la sentenza n. 245/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 100/06;

– avverso la sentenza n. 238/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 31/06; – avverso la sentenza n. 233/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 92/06; – avverso la sentenza n. 250/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 105/06; – avverso la sentenza n. 235/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 94/06; – avverso la sentenza n. 249/2 0 07 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 104/06; – avverso la sentenza n. 234/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 93/06; – avverso la sentenza n. 246/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 101/06; – avverso la sentenza n. 240/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 99/06; – avverso la sentenza n. 252/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 107/06; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA; udito l’Avvocato FONTANA GIUSEPPE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Campobasso, confermava la statuizione di primo grado che aveva dichiarato la inefficacia del licenziamento collettivo irrogato dalla Rer spa all’attuale contro ricorrente C.D., disponendo la reintegra nel posto di lavoro e il diritto al risarcimento dei danni L. n. 300 del 1970, ex art. 18 ritenendo che la procedura era viziata per difetto di contestualità tra il recesso e la comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 nonchè per insufficienza e indeterminatezza dei criteri di scelta. La Corte adita rilevava preliminarmente che, in relazione a detta procedura di mobilità, aveva già in precedenza ritenuto che costituiva comportamento antisindacale quello addebitabile alla Rer per avere fatto la comunicazione di cui a citato art. 4, comma 9 alla Fiom CGIL non contestualmente al licenziamento, ma con ritardo di quindici giorni.

Premesso infatti che il recesso era stato comunicato ai lavoratori il 16 ottobre 2003, mentre la comunicazione alla Fiom era stata ricevuta il 29 ottobre successivo, affermava non esservi la prova che tale ritardo fosse giustificato. La contestualità della comunicazione, osservava la Corte adita, è necessaria affinchè le OO.SS. possano esercitare il controllo sull’operato del datore e prestare assistenza ai fini di una eventuale impugnativa, per la quale i dipendenti devono avere a disposizione il termine di legge. La Corte disattendeva poi la prospettazione della Società sulla inesistenza del danno perchè i licenziamenti erano stati impugnati dopo tre giorni dalla comunicazione e le OO.SS. erano già state notiziate che come criteri di scelta sarebbero stati adottati quelli previsti dalla legge; ribatteva infatti la Corte adita che in tal modo vi era stata comunque una contrazione dei tempi assegnati per la cognizione dei criteri di scelta e per la prestazione di idonea assistenza.

Avverso detta sentenza la Rer spa propone ricorso con due motivi.

Resiste ciascun lavoratore (ad esclusione di D.F.A.) con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione al presente ricorso i ricorsi dell’anno 2007 n. 29182, 29184, 29185, 29187, 29189, 29193, 29196, 29199, 29200, 29202, 29211, 29360, 29361, 29362, 29363 e 29364 in forza dell’art. 151 disp. att. cod. proc. civ. come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 19, comma 1, lett. f) in quanto si tratta di cause connesse per identità delle questioni, giacchè tutte le sentenze impugnate ed i relativi ricorsi vertono sul medesimo licenziamento collettivo intimato dalla Rer spa ai propri dipendenti, mentre analogo è il tenore di tutte le sentenze impugnate e di tutti i ricorsi.

Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 per avere affermato che l’obbligo di immediata comunicazione alle OO.SS. di cui alla disposizione citata non può ritenersi rispettato stante il decorso di oltre dieci giorni tra il licenziamento e la comunicazione medesima, mentre sostiene il ricorrente, la legge non indica i precisi termini temporali e la “contestualità” non si potrebbe intendere come “contemporaneità”.

Inoltre, non potrebbe dirsi violata la detta disposizione,che è finalizzata ad impedire che dopo il recesso il datore di lavoro possa modificare i criteri o la loro applicazione rispetto a quanto stabilito nelle fasi precedenti, giacchè mai le OO.SS. avevano lamentato detta modifica. Nè le medesime Organizzazioni avevano mai dedotto la violazione delle loro prerogative e quindi dei diritti dei dipendenti. Inoltre i licenziamenti collettivi vanno intimati nel termine di centoventi giorni dalla chiusura della procedura e nel suddetto termine devono intervenire le comunicazioni alle organizzazioni sindacali. Nella specie peraltro a fronte della comunicazione dei recessi il 16 ottobre 2003, già il 20 ottobre successivo i lavoratori avevano proceduto alla impugnazione e comunque non si era accertato se i compiti di controllo delle organizzazioni sindacali erano stati effettivamente violati. Al contrario le medesime organizzazioni erano a conoscenza già dal 2003, in sede di apertura della procedura dei nominativi dei lavoratori da licenziare.

Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che i lavoratori avevano impugnato i recessi ancor prima della comunicazione datoriale contenente le modalità applicative dei criteri adottati per i licenziamenti.

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Occorre prendere le mosse dalla giurisprudenza consolidata di legittimità (tra le tante Cass. n. 11455 del 12/10/1999) per cui “In materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto “ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione”. Si è dunque passati da un controllo sostanziale sulla genuinità della operazione di recesso ad un controllo meramente formale del rispetto di ciascuna delle procedure scadenzate nel tempo a cui la legge ha condizionato la efficacia dei recessi collettivi. Vi è al riguardo un dato testuale insuperabile costituito dall’art. 5, comma 3, secondo cui il recesso di cui all’art. 4 è inefficace qualora sia intimato “… in violazione delle procedure richiamate dall’art. 4 comma 12”. Quest’ultima disposizione prevede a sua volta che “Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza … delle procedure previste dal presente articolo”.

L’art. 4, comma 9 detta una delle regole prescritte per la validità delle procedure e cioè la “contestualità” tra il recesso intimato al lavoratore e le comunicazioni da effettuare alle organizzazioni sindacali.

2. Intervenute a composizione di contrasto di giurisprudenza, le Sezioni unite della Corte hanno enunciato il principio secondo il quale, nella materia dei licenziamenti regolati dalla L. n. 223 del 1991, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, la sanzione dell’inefficacia del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ricorre anche in caso di violazione della norma di cui all’art. 4, comma 9 che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Invero nessuna comunicazione dei motivi del recesso viene prescritta con riguardo al singolo lavoratore, essendo sufficiente che il recesso venga operato tramite atto scritto, di talchè solo attraverso le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9 è reso possibile all’interessato di conoscere in via indiretta le ragioni della sua collocazione in mobilità, per cui è evidente come la comunicazione dei cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, assolva la funzione di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta e la possibilità del controllo si pone quale indispensabile presupposto per l’esercizio del potere, spettante al singolo lavoratore, di impugnare il licenziamento.

3. Entro queste linee di sistema va interpretata la prescrizione legislativa di contestualità tra recesso e comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali; si può ammettere senza difficoltà che le comunicazioni possano precedere l’intimazione dei licenziamenti, assolvendo così pienamente e meglio la funzione di garanzia e controllo; cosicchè è da ritenere che la legge, proprio al fine di attenuare la rigidità degli oneri posti a carico del datore di lavoro, gli consente di inviare le comunicazioni contestualmente ai recessi. Ma non è possibile ritenere che, salvo l’intervento di cause di forza maggiore, possa, senza subirne effetti pregiudizievoli, procedere ad intimare i licenziamenti ritardando il momento di invio delle comunicazioni.

Queste le ragioni che sono alla base dell’orientamento assolutamente prevalente della Corte, secondo cui il requisito della contestualità della comunicazione del recesso alle organizzazioni sindacali e alle indicate amministrazioni pubbliche, comunicazioni sicuramente richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini decisamente ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la predetta sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare dal datore di lavoro (Cass. n. 1722 del 23 gennaio 2009, 28 luglio 2005, n. 15898;

19 marzo 2004, n. 5578; 9 ottobre 2000, n. 13457; 10 giugno 1999, n. 5718; 11 marzo 1997, n. 2165).

Non è possibile, quindi, condividere altre impostazioni che pure affiorano in qualche precedente della Corte, perchè la proposta nozione elastica del requisito della contestualità (vedi Cass. 8 marzo 2006, n. 4970; 24 marzo 2004, n. 5942) contraddice la funzione di garanzia dei licenziati da ‘ attribuire alle comunicazioni, contenenti le motivazioni individuali dell’atto di gestione del rapporto di lavoro, e si rileva incoerente con il complessivo disegno legislativo.

4. Nè ha rilievo, ai fini che interessano, il disposto del D.L. n. 148 del 1993, art. 8, comma 4 convertito nella L. n. 236 del 1993 perchè questo prevede solo che la facoltà di porre in mobilità i lavoratori di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 deve essere esercitata entro un certo limite di tempo, ossia entro centoventi giorni dalla chiusura della procedura, perchè nessuna modifica reca al requisito della “contestualità” tra recesso e comunicazione alle organizzazioni sindacali.

5. Patimenti infondato è il secondo motivo, dal momento che la circostanza che si assume non valutata non ha comunque carattere decisivo all’interno del tessuto normativo che sopra si è illustrato. Nella specie si sostiene che la mancata contestualità tra i recessi e la comunicazione di cui all’art. 4 comma 9 sarebbe da considerarsi “innocua”, dal momento che i lavoratori erano stati comunque in grado di impugnare i licenziamenti ancor prima di venire a conoscenza della applicazione dei criteri di scelta. La tesi non può essere condivisa perchè, a fronte della sequenza temporale stringente che la legge impone per la procedura, nessuna norma prevede sanatorie di sorta in caso di suo inadempimento, neppure se l’atto abbia raggiunto lo scopo. Proprio perchè il controllo giudiziale è limitato alla osservanza della procedura e poichè l’art. 5, comma 3 prevede la inefficacia del recesso in tutti i casi in cui tale osservanza non vi sia stata, senza operare distinzioni, il recesso non può che considerarsi inefficace nel caso in cui la comunicazione alle organizzazioni sindacali non può considerarsi “contestuale”, come nella specie, in cui questa pervenne il 29 ottobre 2003 mentre i recessi erano stati intimati il 16 ottobre precedente.

I ricorsi vanno quindi rigettati e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce al presente ricorso i ricorsi dell’anno 2007 n. 29182, 29184,29185,29187, 29189, 29193, 29196, 29199, 29200, 29202, 29211, 29360, 29361, 29362, 29363 e 29364 e li rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 21,00 per esborsi ed in euro ottomilacinquecento per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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