Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7490 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI LIDIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO CRISTIANO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3 3/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 15.5.07, depositata l’11/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. C.A. propone ricorso per Cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 33/35/07, depositata l’11/06/07, con la quale, in controversia concernente impugnazioni di avvisi di diniego di condono, la C.T.R. Lombardia, riuniti gli appelli, confermava le sentenze di primo grado che avevano respinto i ricorsi della contribuente.

2. Prescindendo da ogni altra considerazione, sembra sufficiente evidenziare che i due motivi di ricorso (coi quali si deduce violazione di legge) risultano inammissibili per mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1.400,00 di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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