Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7490 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10043/2016 proposto da:

C.A., e B.F., rappresentati e difesi

dall’avvocato Marco Gaito, con studio in Firenze, viale Gramsci n.

7;

– ricorrenti –

contro

BI.PR., BI.GI., M.E., S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 419/2015 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente contenzioso nasceva con atto di citazione a giudizio con il quale i signori Bi.Pr. e Bi.Gi. convenivano dinanzi al Tribunale di Firenze i signori C.B., M.E. e S.F. per sentire dichiarare nei loro confronti, quali altri proprietari esclusivi di unità immobiliari parti del fabbricato principale e comproprietari del terreno resede circostante il suddetto fabbricato così come del fienile, che essi erano proprietari assoluti, ciascuno per 1/3 e pro indiviso per 2/3 della porzione di detto terreno avente superficie di 440 mq, del fienile, degli ampliamenti di cui alla licenza edilizia 15.4.1965 e di altri locali aderenti al fabbricato principale, deducendo a sostegno della domanda il possesso ad usucapionem unito a quello del loro genitore Bi.Al. ed iniziato nel 1933;

– il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo che gli attori avessero assolto all’onere probatorio del possesso ininterrotto necessario ad usucapire poichè attraverso le deposizioni testimoniali era emerso che essi avevano posseduto uti dominus e non uti condominus, escludendo il comproprietario C. dal possesso del resede comune;

– avverso tale sentenza veniva proposto appello da C.B., deducendo, in primo luogo, l’omessa decisione in ordine all’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, risultando dalla denuncia di successione prodotta dagli stessi che essi non fossero gli unici eredi dell’originario proprietario Bi.Al.;

– in secondo luogo, l’appellante denunziava l’illogicità e contraddittorietà della decisione, per avere il giudice ritenuto provato il possesso esclusivo da parte degli attori del bene in questione, in presenza di elementi di prova idonei a dimostrare che anche il C. l’avesse utilizzato, e che erano in corso trattative fra le parti per il frazionamento del terreno;

– con il terzo motivo di appello il C. censurava la decisione nella parte in cui aveva escluso l’applicazione del principio dell’accessione a suo favore;

– la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione motivando che risultava accertato a favore dei Bi. il possesso acquisitivo dell’area in questione e che andava, dunque, dichiarato l’acquisto per accessione a favore dei proprietari che avevano usucapito le costruzioni esistenti sulla stessa area;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dai signori B.F. e C.A. sulla scorta di ricorso affidato a due motivi;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati Bi.Pr. e Gi., M.E. e S.F..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e artt. 1101 e 1158 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5;

– secondo i ricorrenti, la corte territoriale mostra di non essersi avveduta che la questione del litisconsorzio necessario è condizione di ammissibilità della domanda attorea, poichè tutti i titolari del diritto di proprietà devono essere chiamati nel giudizio di usucapione e, nel caso di specie, il C. aveva eccepito sin dalla comparsa di costituzione in primo grado la presenza di altri eredi nella dichiarazione di successione di Bi.Al.;

– la censura è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1);

– è, infatti, orientamento di questa Corte che, in tema di giudizio diretto all’accertamento dell’usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell’ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l’azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro (cfr. Cass., Sez. 2, n. 6163/2006; il principio è stato ribadito rispetto alla fattispecie del condomino, convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune, che proponga un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, cfr. Cass., Sez. 2, n. 4624/2013; Cass. Sez. 2, n. 10745/2019);

– ciò premesso il giudice del merito si è attenuto a questi principi consolidati e ha escluso la necessità del litisconsorzio nei confronti degli altri eredi rilevando che l’azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che gli altri interessati potranno eventualmente fare valere in futuro;

– il motivo è inammissibile perchè la soluzione adottata è conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per modificare l’orientamento (cfr. Cass. Sez. Un. 7166/2017);

– con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2;

– ad avviso del ricorrente, la sentenza oggetto del presente ricorso sarebbe viziata poichè il giudice dell’appello avrebbe motivato il proprio convincimento sulla base di risultanze istruttorie generiche e totalmente insufficienti per le finalità dell’usucapione e avrebbe omesso di esaminare quanto dichiarato dai testi a controprova dell’impossibilità di dare per dimostrata la esclusione del comproprietario del bene oggetto del presente contenzioso;

– la denuncia è inammissibile là dove censura genericamente l’asserita contraddittorietà ed illogicità della motivazione delle pronunce di merito, compresa in questa sede quella di prime cure, senza attingere le specifiche considerazioni svolte dalla corte territoriale nella sentenza impugnata per respingere il motivo di gravame;

– in particolare, la corte territoriale ha sottolineato che quando si svolsero le trattative per l’eventuale cessione da parte del C. della quota ai Bi., nel 1986 una prima volta e poi nuovamente nel 1996, il termine ventennale dell’usucapione era ampiamente maturato, così come erano stati accertati gli altri elementi costitutivi della fattispecie oggetto della pretesa dei Bi. (cfr. pag. 5 della sentenza);

– a fronte di ciò appare inammissibile la censura di genericità ed insufficienza della motivazione;

– è, infine, pure inammissibile ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c., la censura sull’onere della prova, addossato dalla corte territoriale su chi invocava l’avvenuta usucapione del bene, conformemente a quanto sostenuto da questa Corte, la cui giurisprudenza ha chiarito che esso grava a carico di chi invoca l’acquisto ad usucapionem, tenuto a dimostrare la prova della manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis attraverso un’attività durevole e incompatibile con il possesso altrui (Cass. n. 1367/1999; id. 8152/2001; id. 13921/2002; id. 19478/2007; id. 19478/2007);

– nel caso di specie, il giudice d’appello ha fatto applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale perchè ha motivato il rigetto ritenendo motivatamente assolto l’onere probatorio in capo ai Bi. così come provata la perdita del compossesso da parte del C. (cfr. pagg. 5, 6 e 7 della sentenza) e parte ricorrente non ha fornito elementi per mutare l’orientamento giurisprudenziale valorizzato;

– attesa l’inammissibilità di entrambi i mezzi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati Bi.Pr. e G.;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte abita ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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