Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 749 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 749 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 3390-2007 proposto da:
PINZANI

LIONEL

BENITO

PNZLLB64E07Z110X,

PASCOLO

LILIANE NICOLE PSCLLN39D47Z110V, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso
lo studio dell’avvocato TAMPONI MICHELE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COMAND
OLIVIERO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

PINZANI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 16/01/2014

MEINERI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PONIZ MARIA giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 704/2005 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/05/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MICHELE TAMPONI;
udito l’Avvocato SEBASTIANO RIBAUDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

di TRIESTE, depositata il 07/12/2005, R.G.N. 913/2002;

I FATTI
Nell’aprile del 1997 Nicole Liliane Pascolo vedova Pinzani,
Nicolina e Lionel Benito Pinzani convennero in giudizio,
dinanzi al tribunale di Tolmezzo, Antonio Pinzani, chiedendone
la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento

extracontrattuale, ovvero a titolo di ingiustificato
arricchimento), subiti in conseguenza di una illegittima
condotta tenuta dal convenuto nell’espletamento di un’attività
sostanzialmente riconducibile al mandato.
Esposero gli istanti:
– di essere divenuti, a seguito di complesse vicende successorie,
comproprietari ex indiviso con il Pinzani di una casa di civile
abitazione e di un pubblico esercizio di albergo-ristorante;
– di aver inteso presentare tutti, anche se formalmente per il
tramite del solo convenuto, due istanze volte alla concessione
dei contributi previsti dalla legge regionale 63/77 per la
ricostruzione post-sisma del 1976, che aveva gravemente
danneggiato detti immobili;
– di aver appreso che il Pinzani, anziché destinare tali
contributi alla ricostruzione dei beni in comproprietà, aveva
impiegato il denaro per costruire un nuovo edificio su di un
terreno da lui acquistato medio tempore in esclusiva proprietà;
– di essere stati pertanto lesi nei propri diritti di mandatari,
per avere Antonio Pinzani esorbitato dai limiti dell’incarico

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contrattuale (ovvero, in subordine, da illecito

ricevuto, distraendo a proprio ed esclusivo beneficio le somme
ottenute nell’interesse comune.
Il giudice di primo grado respinse la domanda.
La corte di appello di Trieste, investita del gravame proposto
da tutti gli attori in prime cure, lo rigettò.

Pascolo e Lionel Pinzani hanno proposto ricorso illustrato da 4
motivi di censura.
Resiste con controricorso Antonio Pinzani.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo,

si denuncia

violazione o falsa

applicazione della legge nazionale 546/1977, e segnatamente
dell’art. 2 n. 3 lett. A e dell’art. 3, nonché degli artt. 47 e
55 della regione Friuli n. 63 del 1977, dell’art. 35 della
legge regionale n. 35 del 1979 e del DPG regionale n. 255/SGS
del 1988, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..

(la

censura, al pari di quelle che seguono, non è corredata da
alcun quesito di diritto, non essendo applicabile,
temporis,

ratione

il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. come introdotto

dal D.lgs. 40/2006).
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione o falsa

applicazione degli artt. 457, 459 e 470 ss. c.c., 2 e 3 della
legge n. 546 del 1977, 50 e 51 della legge regionale n. 63 del
1977 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..

4

Per la cassazione della sentenza della Corte triestina Nicole

Con 11 terzo motivo,

si denuncia

omessa o insufficiente

motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio,
in uno con la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in
relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c..
da

esaminarsi

l’intrinseca connessione

congiuntamente

attesane

risultano, nel loro complesso,

meritevoli di accoglimento.
Il collegio, condivide, difatti, le censure mosse alla sentenza
di appello in punto:
– di incompleta lettura della normativa applicabile al caso di
specie, con particolare riguardo all’art. 35 della legge
regionale del Friuli 35/79, il quale, in caso di comproprietà
dell’immobile ricostruito con contributo regionale, stabilisce,
testualmente, che “resta ferma la comproprietà dell’immobile
ricostruito”, così palesemente escludendo che il contributo
quo,

pur se attribuito

in toto

possa configurarsi come

de

ad un solo comproprietario,

contributo ad personam,

come

erroneamente opinato dal giudice territoriale;
– di mancato rilievo della circostanza per cui gli atti di
gestione della cosa comune (quali, indiscutibilmente, quelli
posti in essere dall’odierno resistente) si presumono compiuti
(Cass. 9113/1995) in forza di mandato tacito, e non anche allo
scopo di perseguire, in patente malafede, un risultato
economico i cui effetti ricadono, beneficiandolo, sul solo
mandatario, a scapito degli altri aventi diritto, come nel caso
di specie. Di qui, contrariamente a quanto opinato dalla corte
5

Le doglianze

giuliana,

l’assoluta

pertinenza

alla

fattispecie

delle

deduzioni difensive in tema di (il)legittimità dell’attività di
gestione della cosa comune da parte di Antonio Pinzani;
– di omessa rilevazione della violazione, da parte del predetto
Pinzani,

di

un’obbligazione di

scopo conseguente

alla

un evidente vincolo di destinazione, e ciò nonostante
destinato, del

tutto illegittimamente, a scopi personali.

Ritiene il collegio, sul punto, di dover dissentire da quanto
in passato ritenuto da questa stessa Corte di legittimità
(Cass. 2735/2002), il cui dictum condurrebbe, a tacer d’altro,
a legittimare una condotta patentemente in contrasto con il
generale principio di buona fede, in altrettanto patente
dissonanza con la

ratio

e la con lettera della normativa

regionale rilevante in parte qua;
– di erronea pretermissione della circostanza per la quale, alla
luce di quella stessa normativa, la titolarità di diritti reali
su immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 1976
costituiva condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al
contributo, sia pur, come nella specie, a mezzo terzi destinati
a compiere una (del tutto legittima) attività di sostituzione
nell’altrui attività negoziale in guisa di parte soltanto
formale dell’instaurando rapporto con la P.A.;
– della erronea pretermissione della circostanza per cui gli
attori (contrariamente a quanto affermato in sentenza, là dove
si esclude che gli odierni ricorrenti figurassero tra i
6

riscossione di un contributo regionale a sua volta connotato da

componenti del nucleo familiare alla data del 6 maggio 1976)
avevano agito anche nella qualità di eredi

ex universo

di

Clelia Bellini, dante causa e titolare dell’attività
alberghiera alla predetta data;
– della erronea valutazione – frutto di un altrettanto erroneo

della valenza del singolo index – della complessa e convergente
congerie di elementi di fatto indicati dai ricorrenti al
giudice di appello a fondamento del rappresentato accordo tra
tutti i comproprietari sì come volto alla ricostruzione
dell’albergo su terreno di proprietà comune (elementi indiziari
che, riportati integralmente in seno all’odierno ricorso -ff.
22-23-

in ossequio al principio di autosufficienza, se

correttamente valutati nel loro complesso in una ineludibile
dimensione di sinergia sintetica, avrebbero dovuto condurre ad
altro e diverso risultato interpretativo).
Con il quarto motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c..
La censura è assorbita, ipso facto, nell’accoglimento del
motivi che precedono.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso,
assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia il
procedimento, anche per la liquidazione delle spese del

7

procedimento di scomposizione indiziaria per frammentazione

giudizio di cassazione, alla corte di appello di Trieste in
diversa composizione.

Così deciso in Roma, li 31.5.2013

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