Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7489 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7489 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 23788-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BOZINO LUCIANA;
– intimata avverso la sentenza n. 91/42/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO 23/06/2010, depositata il
30/06/2010;

Data pubblicazione: 31/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 23788 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Milano ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate appello proposto contro la sentenza n.275/01/2008 della CTP di Milano che aveva
parzialmente accolto il ricorso della parte contribuente Bozino Luciana- ed ha così
annullato l’avviso di accertamento per IVA-IRPEF-IRAP relativo all’anno 2001 nella
parte in cui venivano ripresi a tassazione ricavi non dichiarati, mediante ricostruzione
induttiva del reddito di impresa, attesa la omessa presentazione della dichiarazione
dei redditi e della dichiarazione IVA per l’anno in questione.
La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto qui residuamente rileva)
ritenendo che il valore accertato dei ricavi “deriva, da una parte, dall’applicazione di
una percentuale di ricarico motivata genericamente, senza alcun riferimento a
situazioni analoghe e, dall’altra, da determinazione sintetica dei costi di produzione,
non motivata analiticamente e senza alcun riferimento alla documentazione
presentata dalla contribuente”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo unico di impugnazione (centrato sulla violazione dell’ art.39
comma 2 e dell’art.41 DPR n.600/1973 nonché dell’art.55 del DPR 633/1972) la
ricorrente Agenzia —dopo avere premesso che, per effetto della omessa presentazione
delle menzionate dichiarazioni, aveva provveduto alla ricostruzione induttiva
dell’imponibile, prescindendo da eventuali scritture contabili ed avvalendosi di
presunzioni semplici, tra le quali la dichiarazione IVA per il primo trimestre del 2001

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Osserva:

e il dato delle rimanenze della dichiarazione dei redditi per il 2000, di poi applicando
un valore di ricarico del 20% onde tenere conto della fase di liquidazione precedente
alla cessione dell’azienda commerciale- evidenziava l’erroneità della pronuncia
impugnata nella parte in cui il giudicante aveva ritenuto che la percentuale di ricarico
fosse genericamente motivata e non si fosse tenuto conto della documentazione

Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Ed invero, è giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che:”In tema di
accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del
contribuente, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dell’art. 39,
bensì dall’art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale, sulla base
dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio
determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può
utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo,
avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici -cioè prive dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del
1973- le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del
contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito
(risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato
prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio” (per tutte, Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 3115 del 13/02/2006).
Non vi è dubbio perciò che sussistessero i presupposti per la rideterminazione
induttiva del reddito d’impresa, in termini tali che sarebbe spettato poi al giudice del
merito acclarare non già se la determinazione dell’imponibile fosse stata effettuata
con modalità analitiche e con riferimento alla contabilità d’impresa ma se —a fronte
delle induzioni semplici sulle quali l’accertamento appariva fondato- la parte
contribuente aveva addotto le opportune prove contrarie ai fini della dimostrazione
della produzione di un reddito inferiore a quello induttivamente acclarato.

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presentata dalla contribuente.

Non essendosi attenuto il giudice del merito al principio di diritto sopra enunciato,
non resta che cassare la decisione impugnata e restituire la controversia al giudice del
merito per un nuovo esame delle censure di appello, alla luce della corretta regula
iuris.
Si ritiene —perciò- che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per

Roma 30 marzo 2013

ritenuto inoltre che
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che la parte ricorrente non ha depositato la cartolina di ricevimento della notifica
del ricorso introduttivo del presente grado (richiesta formulata il 29.11.2011) ed ha
poi rinnovato la richiesta di notifica (in data 15.11.2013) depositandone la cartolina i
ricevimento, sull’assunto di avere provveduto a fare così seguito “ad un primo
tempestivo tentativo di notifica”;
che detta seconda notifica non può considerarsi raccordata con la prima, atteso che
(indipendentemente dalla questione relativa alla prova delle ragioni incolpevoli
dell’esito infruttuoso del primo tentativo) la ripresa del procedimento notificatorio
non è intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto (si veda in proposito

manifesta fondatezza.

Cassazione Sez. U. sentenza n.17352 del 24.7.2009), sicchè il ricorso deve
considerarsi inammissibilmente proposto;
che le spese di lite non necessitano di regolazione,
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
txigi, .. ………

NAraw.

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