Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7489 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22053-2008 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI LIDIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO CRISTIANO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO LOCALE DI (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 15.5.07, depositata il 17/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. P.A. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non si è costituita) e avverso la sentenza n. 43/35/07, depositata il 17-07-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di condono, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente.

2. Prescindendo da ogni altra considerazione, sembra sufficiente evidenziare che i due motivi di ricorso (coi quali si deduce violazione di legge) risultano inammissibili per mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA