Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7489 del 24/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 24/03/2020), n.7489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27499-2018 proposto da:
P.P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA, AGENZIA
DELLE ENTRATI – RISCOSSIONE, (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 1825/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR del Lazio, nell’accogliere l’appello proposto da P.P.D. proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto contro una cartella di pagamento relativa a IRPEF per gli anni 2004 e 2005, riteneva di compensare le spese dell’intero giudizio con la seguente motivazione: “..alla soccombenza non si ritiene di far seguire la condanna al pagamento delle spese del giudizio che, pertanto, restando integralmente compensate fra le parti in causa, a motivo dell’instaurazione del presente contenzioso in data 10/12/2013 antecedente al D.Lgs. n. 156 del 2015”.
La P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale non ha resistito nè l’Agenzia delle entrate nè l’Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente citate.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nonchè degli artt. 11 e 15 disp. gen.. La ricorrente deduce che la motivazione posta a base della compensazione era incomprensibile, rimandando ad una disposizione normativa che sarebbe stata applicabile in relazione alla disciplina del c.d. tempus regit actum.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il giudicante a compensare le spese del giudizio nel quale è risultata vittoriosa la contribuente.
Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, prevede che le spese possono essere compensate in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” – cfr. Cass. n. 16470/2018-.
Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso per cui è processo, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all’1.1.2016, come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata (Cass. n. 17611/2016), la CTR non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale, ha disposto la compensazione delle spese processuali su presupposti inintelligibili, escludendo di dovere motivare la compensazione ed errando nel ritenere non applicabile la disciplina appena ricordata.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2020