Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7488 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv.ti Iacono Quarantino Giuseppe e Ettore Aguglia ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, alla v. Val di

Lanzo, n. 79;

– ricorrente –

contro

F.C., F.M.S., F.A.

M., F.G., FE.Gi. e P.

G., nella qualita’ di eredi di F.S., nonche’

R.G., R.C. e C.

G.;

– intimati –

Avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 238/2004,

depositata il 29 giugno 2004;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso, in via principale, per

l’inammissibilita’ del ricorso e, in via subordinata, per il suo

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, P.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese F.C., F.M.S., F.A. M., F.G., Fe.Gi. e P. G. (nella qualita’ di eredi di F.S.), nonche’ R.G., R.C. e C. G., chiedendo la revocazione della sentenza n. 607 del 1999 dello stesso Tribunale (confermativa di quella di primo grado del pretore di Montemaggiore Belsito del 14 dicembre 1993, con cui era stata riconosciuta la fondatezza dell’azione di rivendicazione della titolarita’ di una servitu’ di passaggio a carico di un suo fondo sito in territorio di (OMISSIS) derivante da atto di divisione per notar Cirrito del 1909, con conseguente richiesta di ampliamento della servitu’ medesima), sul presupposto che la stessa si doveva considerare inficiata da un errore di fatto, consistente nell’aver ritenuto che ella era stata avente causa dei soggetti che avevano stipulato l’atto di divisione notarile e che, pertanto, i patti in tale atto conclusi fossero a lei opponibili, nel mentre non si poteva ritenere sussistente alcun rapporto successorio a titolo universale tra lei e i contraenti che avevano partecipato con gli attori al medesimo atto divisorio.

Instauratosi il contraddittorio e procedutosi alla trattazione della causa (senza necessita’ di esperimento di istruzione probatoria), il Tribunale adito, con sentenza n. 238 del 2004 (depositata il 29 giugno 2004), dichiarava l’inammissibilita’ della domanda di revocazione e, nel confermare l’impugnata sentenza, condannava l’attrice alla rifusione delle spese di giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza il Tribunale siculo osservava che dall’esame degli atti del giudizio cui si riferiva l’istanza di revocazione, come anche da quelli del processo di primo grado, si era potuto evincere che la difesa della P.S. aveva resistito alle domande proposte dai convenuti unicamente sulla base del rilievo dell’avvenuta estinzione per mancato uso ventennale della servitu’ di passaggio rivendicata, con la conseguenza che tutte le questioni, sia di fatto che di diritto logicamente presupposte dall’indicata linea difensiva, costituivano un fatto pacifico tra le parti. Pertanto, constatato – altresi’ – che l’eccezione fondata sulla mancata conoscenza e sull’omessa trascrizione del diritto reale risultava essere stata sollevata per la prima volta con l’atto di citazione in revocazione, nel caso esaminato non potevano ritenersi sussistenti le condizioni per far luogo all’invocata revocazione, dal momento che non sussisteva ne’ una falsa percezione della realta’ ne’ alcuna svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile da parte dei giudici, sia di prime che di seconde cure, che ebbero ad accogliere le domande proposte dai convenuti.

Avverso la suddetta sentenza (non notificata), ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione P.S., basato su due motivi tra loro collegati, avverso i quale le parti intimate non si sono costituite in questa fase. Il difensore della ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due connessi motivi la ricorrente ha denunciato la supposta violazione ed erronea applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ il vizio di erronea e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare, la ricorrente ha inteso contestare la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che la precedente sentenza n. 607 del 1999 risultasse inficiata da errore revocatorio sul presupposto che ella, allorquando aveva impugnato la sentenza del Pretore di Montemaggiore Belsito con cui era stata affermata l’esistenza della servitu’ di passaggio a carico del proprio fondo ed a favore di quello degli attori, non aveva contestato ne’ che il proprio terreno costituisse una frazione di quello oggetto della divisione per atto notar Cirrito del 14 gennaio 1909 con cui detta servitu’ era stata costituita, ne’ di essere a conoscenza dell’esistenza della stessa e della conseguente opponibilita’ nei suoi riguardi, quale acquirente del fondo servente, ancorche’ essa non risultasse trascritta nei registri immobiliari.

2. Il ricorso e’ infondato e deve, pertanto essere rigettato.

E’ risaputo – per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. 24 novembre 1994, n. 9979; Cass. 15 maggio 2000, n. 6237; Cass. 11 aprile 2001, n. 5369, e Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652) – che costituisce errore di fatto deducibile, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, come motivo di revocazione della sentenza, quello che si verifica in presenza non gia’ di sviste di giudizio, ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realta’ documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa. In altri termini, l’errore di fatto, che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., consiste in una falsa percezione della realta’, in un errore, cioe’, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia). L’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilita’, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non puo’ consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico – giuridico), vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v., da ultimo, Cass. 3 aprile 2009, n. 8180). Sulla scorta di tale premessa, nella sentenza impugnata e’ stata fatta esatta applicazione del presupposto di applicabilita’ del citato art. 395 c.p.c., n. 4, escludendosi, con motivazione logica ed adeguata, che l’errore dedotto dalla P. potesse integrare un vizio revocatorio.

Infatti, nel caso di specie, sulla scorta dello svolgimento dei fatti come precedentemente rappresentato, non poteva dirsi emergente alcuna falsa percezione della realta’, ne’ che il giudice di merito di secondo grado, allorquando aveva emesso la sentenza n. 607 del 1999 (come del resto quello di prima istanza), fosse incorso in una svista oggettivamente e chiaramente rilevabile dagli atti, poiche’, in ragione della linea difensiva adottata dalla stessa ricorrente che aveva eccepito la sola avvenuta estinzione per mancato uso ventennale della servitu’ di passaggio rivendicata dalle parti avverse, senza contestare la circostanza dell’originaria costituzione dello stesso diritto di servitu’ ne’ quella in base al quale il fondo dalla medesima posseduto costituisse proprio uno dei fondi scaturiti dall’atto di divisione per notar Cirrito del 1909 e gravati dalla servitu’ in esso indicata, l’impugnata sentenza si era fondata, ai fini dell’accoglimento della domanda di rivendicazione della servitu’, sulla rilevata infondatezza della specifica eccezione sollevata e sull’acquisita non contestazione dei fatti appena richiamati, i quali apparivano logicamente e giuridicamente presupposti dalle rispettive posizioni difensive adottate dalle parti in giudizio. Cosi’ decidendo il Tribunale di Termini Imerese si e’ conformato alla specifica statuizione di questa Corte (cfr. Cass. 21 gennaio 1993, n. 705) intervenuta su questione simile, alla stregua della quale la pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull’esistenza di uno o piu’ fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un’attivita’ valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi (come nella specie) la questione della mancanza di contestazioni in ordine alla esistenza di uno o piu’ fatti determinati, l’ha risolta affermativamente all’esito di un giudizio di per se’ incompatibile con l’errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

3. In definitiva, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.

In virtu’ della mancata costituzione degli intimati non va adottata alcuna pronuncia sulle spese relative a questa fase.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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