Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7488 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A.M.P., elettivamente domiciliata in Roma, largo del

Teatro Valle, presso lo studio dell’avv. Bracci Luciano Filippo, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la correzione della sentenza Corte di Cassazione 12.1.2009 n.

361;

Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

vista l’istanza di correzione della sentenza ed esaminati gli atti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato:

– che questa Corte, con la sentenza 12.1.2009 n. 361, nell’accogliere il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia avverso la decisione Commissione tributaria regionale del Lazio n. 252/2005, depositata il 18.11.2005, ha cassato la decisione impugnata e rinviato la causa ad “altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania”;

considerato:

– che il denunciato errore materiale (rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania anzichè a quella del Lazio) appare rivelato dell’uso, tanto in motivazione quanto dispositivo, dell’espressione “altra sezione della C.T.R. …”, rapportato all’indicazione, in epigrafe, della sentenza impugnata quale decisione della Commissione tributaria del Lazio;

ritenuto:

– che la proposta istanza di correzione materiale va, pertanto, accolta.

PQM

visto l’art. 391 bis c.p.c.;

dispone la correzione della sentenza 12.1.2009 n. 361, nel senso che il rinvio della causa deve essere inteso effettuato alla Commissione tributaria regionale del Lazio anzichè a quella della Campania;

manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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