Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7488 del 27/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7488
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.A.M.P., elettivamente domiciliata in Roma, largo del
Teatro Valle, presso lo studio dell’avv. Bracci Luciano Filippo, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;
– intimata –
per la correzione della sentenza Corte di Cassazione 12.1.2009 n.
361;
Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Aurelio
Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3;
vista l’istanza di correzione della sentenza ed esaminati gli atti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato:
– che questa Corte, con la sentenza 12.1.2009 n. 361, nell’accogliere il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia avverso la decisione Commissione tributaria regionale del Lazio n. 252/2005, depositata il 18.11.2005, ha cassato la decisione impugnata e rinviato la causa ad “altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania”;
considerato:
– che il denunciato errore materiale (rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania anzichè a quella del Lazio) appare rivelato dell’uso, tanto in motivazione quanto dispositivo, dell’espressione “altra sezione della C.T.R. …”, rapportato all’indicazione, in epigrafe, della sentenza impugnata quale decisione della Commissione tributaria del Lazio;
ritenuto:
– che la proposta istanza di correzione materiale va, pertanto, accolta.
PQM
visto l’art. 391 bis c.p.c.;
dispone la correzione della sentenza 12.1.2009 n. 361, nel senso che il rinvio della causa deve essere inteso effettuato alla Commissione tributaria regionale del Lazio anzichè a quella della Campania;
manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza e per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010