Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7487 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7487 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 23598-2011 proposto da:
PETRICHELLA DONATO PTRDNT41D17H053X, DI CORI
ANNUNZIATA DCRNNZ49A43A449J, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato
GIANCASPRO NICOLA, che li rappresenta e difende giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 31/03/2014

avverso la sentenza n. 20/2/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 17/01/2011, depositata
il 16/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 23598 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.200/11/2008 della CTP di Roma che aveva accolto i ricorsi riuniti di Di
Cori Annunziata e Petrichella Donato- ed ha così confermato la cartella di
pagamento per IRPEF 1998, adottata sulla premessa che la definizione agevolata
proposta dai predetti contribuenti ai sensi dell’art.8 della legge n.289/2000 non si era
perfezionata per essere stata presentata la dichiarazione prevista dal menzionato art.8
il 27.9.2004 e perciò oltre il termine di legge.
La CTR adita ha ritenuto che dal testo del comma 3 dell’art.8 citato si evince con
chiarezza che per il perfezionamento del condono sono richieste le due attività del
versamento dell’imposta e —entro la stessa data- della presentazione della
dichiarazione integrativa. Per quanto fossero intervenute due proroghe legislative sul
termine fissato per i predetti incombenti (tanto che con la circolare n.29 del 2006
l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che la dichiarazione poteva considerarsi valid
se fosse stata presentata entro 90 giorni dalla scadenza già prorogata, e perciò entro il
30.6.2004) la data di presentazione della dichiarazione qui in parola doveva
comunque considerarsi tardiva, con la conseguente del mancato perfezionamento
della procedura di condono e la definitività (per mancata impugnazione) degli
accertamenti cui si riferiva la cartella.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con atto finalizzato alla sola partecipazione all’udienza di
discussione.

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letti gli atti depositati

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il motivo di ricorso (improntato alla violazione dell’art.8 della legge n.289/2002
e dell’art. 10 della legge n.212/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che la CTR
abbia ritenuto incompleta la procedura di condono per il sol fatto che la domanda di

previsto dalla legge, nonostante nessuna norma avesse previsto l’omissione di detto
adempimento come motivo di invalidità della sanatoria che si doveva considerare
perfezionata per effetto del tempestivo adempimento del pagamento delle somme
dovute.
Il motivo appare infondato e non può essere accolto, alla luce di quanto codesta Corte
ha già ritenuto in altre recenti pronunce (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26506 del
12/12/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5185 del 04/03/2011) secondo le quali: Ai
fini del perfezionamento del condono fiscale ex art. 8 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, costituisce adempimento imprescindibile la presentazione di una formale
dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla medesima disposizione, non
essendo sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti
all’Amministrazione finanziaria, pur se tempestivamente versati, poiché la
presentazione di detta dichiarazione è finalizzata a consentire all’Erario di
determinare correttamente la base imponibile e di stabilire se le somme corrisposte
dal contribuente siano state esattamente calcolate”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

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definizione fosse stata inoltrata per via telematica oltre il termine del 31.5.2004

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, attese le modalità di
costituzione della parte vittoriosa.

P.Q.M.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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