Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7487 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 17/03/2021), n.7487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24302-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GIOCHI PREZIOSI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO,

n. 22, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SANTACROCE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata 29.1.2019 che ha confermato la decisione resa dalla CTP di Milano con cui era stato annullato l’avviso di rettifica dell’accertamento dei diritti doganali nonchè il correlativo atto di irrogazione delle relative sanzioni, richiesti in relazione ad operazioni di importazione poste in essere dalla contribuente.

Il giudice di appello riteneva che la contestazione dell’Ufficio relativa alla fedeltà della dichiarazione doganale nella parte in cui non teneva conto nel valore indicato delle royalties pagate dalla contribuente medesima non avesse trovato corpo nelle risultanze di causa.

In questa prospettiva evidenziava che non erano emersi ” ragionevoli elementi di prova” circa l’esistenza di un potere di controllo diretto o indiretto da parte del titolare del marchio sul produttore di merci come richiesto dalla normativa di settore per legittimare l’inclusione del valore nella base imponibile dichiarata in Dogana.

Osservava che la tutela del marchio espressa attraverso l’esercizio del diritto di controllo del rispetto degli standards qualitativi da parte dei soggetti produttori appariva evidente attraverso le varie cautele introdotte da quest’ultimo che operavano autonomamente senza condizionare in modo coercitivo l’autonomia della Licenziataria o dei terzi fabbricanti soggetti unicamente a verifiche del rispetto dei predetti standards qualitativi.

Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con cui si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 32 e dell’art. 157, comma 2, del Reg. CEE n. 2454 del 1993, artt. 159 e 160 e 162, in relazione all’art. 143 Dac e allegato 23 della Dac per aver la sentenza impugnata escluso che ricorressero le condizioni in presenza delle quali i corrispettivi pagati a titolo di royalties dalla contribuente debbano essere inclusi nel valore in dogana delle merci importate.

Ritiene la Corte che le tematiche introdotte in giudizio giustifichino il rinvio alla V sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla V sezione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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