Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7486 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7486 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 23463-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrentw contro

JOLLY COMPONIBILI 2 SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 244/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
24.5.2010, depositata il 28/06/2010;

Data pubblicazione: 31/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 23463 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Palermo ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate appello proposto contro la sentenza n.178-09-2007 della CTP di Catania che aveva
accolto il ricorso della società contribuente “Jolly Componibili 2 s.r.l.”- ed ha così
annullato la cartella di pagamento per IRPEG-ILOR anno 1992 adottata a seguito del
passaggio in giudicato della sentenza 374-17-2002 della CTR medesima che aveva
avuto ad oggetto le predette imposte.
La predetta CTR —riformando la decisione con cui la CTP aveva integralmente
annullato la cartella e demandato all’Agenzia di rideterminare l’ammontare della
pretesa fiscale, tenendo conto sia del ridimensionamento fattone dalla sentenza della
CTR sia dei versamenti effettuati da parte del contribuente- dichiarava che il debito
della società contribuente ammontava ad E 389.183,28, oltre ad interessi, e salvo lo
scomputo di acconti versati in importo pari ad E 95.293,48.
L’agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione)
l’Agenzia prospetta che la Commissione di appello ha omesso di motivare su un
punto decisivo e cioè se il ruolo portato dalla cartella fosse stato emesso in modo
conforme alla menzionata pronuncia della CTR di Palermo.
Il motivo appare inammissibile, alla luce del fatto che la parte ricorrente non ha
identificato il fatto controverso e decisivo in ordine al quale soltanto la motivazione

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letti gli atti depositati

della pronuncia può essere giudicata “insufficiente”, nel mentre la censura appare
correlata non ad un fatto ma ad una valutazione (la corrispondenza del ruolo con la
sentenza), sicché con riferimento ad essa la tipologia del vizio dedotto appare del
tutto incoerente.
Quanto al secondo motivo di impugnazione (pure centrato sul vizio di motivazione),

dai giudici del merito “attengono, per lo più, a versamenti riferentisi ad altra
cartella”- si duole del fatto che il giudicante non abbia tenuto nel debito conto le
ricevute dei versamenti, che risultavano attenere ad altro ruolo di cui non è dato
conoscere la causale e che —quand’anche si riferissero, per mera ipotesi, all’imposta
provvisoriamente escussa- nessuna influenza avrebbero potuto sortire sulla cartella,
adottata per recuperare la parte restante delle imposte dovute per effetto del giudicato.
Anche detto motivo appare in ammissibilmente formulato, per violazione del canone
di autosufficienza del ricorso.
Le vaghe affermazioni di parte ricorrente non sono —invero- supportate da specifici
riferimenti ai documenti di causa di cui il giudicante avrebbe fatto erroneo governo,
ma sono riferite a documentazione non identificata come produzione documentale.
Non resta che concludere che anche il secondo motivo di impugnazione non può
essere esaminato nel merito e che il ricorso deve restare complessivamente disatteso.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
i nammi ss ibi l ità.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce questa Corte a rimeditare le ragioni poste dal relatore a sostegno della
proposta di decisione;

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la parte ricorrente —premesso che le ricevute di versamento prese in considerazione

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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