Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7486 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12585-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 968/04/2019 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata in data 20/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di intimazione notificata a T.G. in data 12/05/2016 di pagamento delle somme portate da tre cartelle di pagamento, notificate in data 20/03/2009, 14/10/2010 e 25/08/2012, emesse con riferimento all’avviso di accertamento notificato in data 03/06/2014, la CTP di Torino in parziale accoglimento del ricorso della contribuente dichiarava prescritti i crediti erariali di cui alle cartelle di pagamento n. (OMISSIS), notificata in data il 20/03/2009, e n. (OMISSIS), notificata in data il 14/06/2010. Sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR riformava parzialmente la sentenza di primo grado dichiarando dovute dalla contribuente soltanto i tributi indicati nelle predette cartelle di pagamento ma non gli interessi e le sanzioni, in quanto prescritti, dovendo a questi applicarsi il termine di prescrizione quinquennale che, nella specie, era irrimediabilmente decorso;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. E’ stata depositata memoria da Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto altro rispetto alla ricorrente Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, sostenendo che la riscossione degli interessi e delle sanzioni collegati al tributo soggiace allo stesso termine (nella specie, decennale) previsto per quest’ultimo.

2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

3. Invero, premesso che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, stabilisce espressamente e molto chiaramente che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” e che, a sua volta, l’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, prevede altrettanto espressamente e chiaramente che “si prescrivono in cinque anni: (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, questa Corte ha più volte ribadito che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile”, come nel caso di specie, “vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”, ma, ovviamente, nell’ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019, citata dalla ricorrente). In materia di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi).

4. Non coglie, quindi, nel segno il riferimento fatto dalla ricorrente sia alla citata ordinanza di questa Corte n. 10549 del 2019, sia alla sentenza delle Sezioni unite n. 25790 del 2009, sia, infine, alla sentenza n. 8814 del 2018 emessa dalla Sezione lavoro di questa Corte in fattispecie del tutto diversa, ovvero di domanda di rateazione di contributi previdenziali e somme aggiuntive, presentata da una società “quando l’obbligo di pagamento delle somme aggiuntive era già sorto e si era cumulato al debito originario”. In tale ultima pronuncia la Corte ha affermato che in tal caso la domanda di rateazione presentata dalla società “non poteva non estendere i suoi effetti anche alle sanzioni civili, ivi compreso il mantenimento del termine di prescrizione decennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10” in quanto la stessa “spiega i suoi effetti in relazione a tutto il debito dell’obbligato (principale e accessorio) in quel momento sussistente”.

5. In mancanza di costituzione in giudizio dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese processuali, né deve farsi applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in quanto la soccombente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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