Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7485 del 27/03/2018

Cassazione civile, sez. lav., 26/03/2018, (ud. 07/11/2017, dep.26/03/2018),  n. 7485

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con sentenza n. 3021 in data 4 luglio / 20 settembre 2012 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame interposto da CALCESTRUZZI CAPUANO s.a.s. nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli avverso la pronuncia con la quale il locale Tribunale, sezione distaccata di Pozzuoli, aveva respinto l’opposizione della società contro l’ordinanza – ingiunzione, emessa dalla suddetta Direzione provinciale il 5 agosto 2005, mediante cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 25.303,60, per aver violato la L. n. 68 del 1999, artt. 1,3 e 7. Secondo la Corte territoriale, come già evidenziato dal Tribunale, la disposizione di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 68 cit. escludeva dal computo della base di calcolo, su cui commisurare la percentuale dell’obbligo di assunzione obbligatoria, il c.d. personale viaggiante, ossia quello addetto al trasporto, ma con riferimento ai soli datori di lavoro pubblici e privati operanti nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre. Di conseguenza, tale esclusione non poteva riferirsi anche agli addetti al trasporto assunti da datori di lavoro esercenti in settori diversi da quelli suindicati, come ad esempio il settore edile, nel quale appunto operava la società appellante. Andava, parimenti, esclusa l’applicabilità – in relazione alla L. n. 68 cit., art. 3, la cui violazione era stata accertata a carico della società il 19 dicembre 2001 e posta a fondamento dell’ingiunzione- della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 53, che aveva esteso l’esenzione dall’osservanza dell’obbligo di cui al citato art. 3 specificamente ai datori di lavoro del settore edile, relativamente al personale di cantiere e agli addetti al trasporto del settore. Contrariamente a quanto opinato dall’appellante, ad avviso della Corte distrettuale, l’anzidetta esenzione non aveva portata meramente ricognitiva e interpretativa, bensì ampliativa e quindi innovativa delle previsioni della precedente normativa.

Avverso la pronuncia della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione in data 20 marzo 2013 la S.a.s. CALCESTRUZZI CAPUANO con un solo motivo, cui hanno resistito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonchè la Direzione provinciale del Lavoro di Napoli mediante controricorso in data 30 aprile 2013.

Memoria ex art. 378 c.p.c. è stata depositata per la ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’anzidetto unico motivo la società ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 5, comma 2, nonchè la L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 53, sostenendo in sintesi che già la precedente formulazione della normativa lasciava intendere la sua portata estensiva, relativamente a tutti gli addetti al trasporto, indipendentemente dal settore merceologico in cui operava l’azienda interessata. Di conseguenza, la L. del 2007 aveva natura meramente interpretativa di quanto previsto dal succitato della L. n. 68, art. 3, con conseguenti effetti retroattivi.

L’impugnazione è infondata, risultando del tutto corretta l’interpretazione delle succitate disposizioni di legge, operata dalla Corte partenopea, che si è attenuta a quanto previsto in materia dall’art. 12, in particolare al comma 1 (Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore), delle disposizioni sulla legge in generale. Ed invero, con riferimento alla violazione de qua, accertata il 19-12-2001, era vigente la L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 5 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili, secondo la seguente formulazione (quanto ai commi 1 e 2, che quì rilevano) in tema di esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi: “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’art. 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione. 2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto. Per consentire al comparto dell’autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi della L. 23 dicembre 1997, n. 454, art. 1, comma 1, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)…”.

Il suddetto testo normativo è poi rimasto in vigore, fino al 31 dicembre 2007, essendo stato modificato, dal successivo primo gennaio 2008, con la L. 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale – in G.U. 29/12/2007, n. 301), che con l’art. 1, comma 53, inseriva, dopo il primo periodo, della L. n. 68 del 1999, art. 5, comma 2, il seguente: “Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”, laddove inoltre al comma 94 espressamente ne escludeva la retroattività (Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2008), confermando quindi la regola generale della irretroattività (ex art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale in tema di efficacia della legge nel tempo: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”). Nè, peraltro, l’anzidetta modifica del citato art. 5, può aver operato retroattivamente, per effetto d’interpretazione autentica da parte del legislatore, mancando qualsiasi elemento normativo testuale che induca ad opinare in tal sensi), laddove anzi proprio la sopravvenuta parziale modifica della disposizione consente di affermare che soltanto con la Legge del 2007 ed a decorrere dal primo gennaio 2008 si è inteso estendere l’esenzione de qua, ex art. 5, pure al settore edile e limitatamente, peraltro, al personale di cantiere e agli addetti al trasporto ivi operanti, sicchè alla stregua delle anzidette univoche disposizioni potrebbe anche valere il noto principio, secondo cui in claris non fit interpretatio.

Solo per completezza di trattazione va appena aggiunto come con nessun elemento favorevole alle tesi interpretative sostenute dalla ricorrente è possibile, indirettamente, pervenire ad una eventuale incompatibilità della nuova disciplina con quella in precedenza vigente. Invero, l’abrogazione è regolata chiaramente dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore, trattandosi, quindi, di regola palesemente inapplicabile nella specie, non solo per difetto di alcuna dichiarazione espressa in tal senso ma anche perchè la succitata modifica apportata dal legislatore del 2007 non disciplinato per intero ed ex novo la materia, avendovi apportato soltanto una parziale e ben delimitata modifica, mediante una estensione di carattere soggettivo a favore anche di altri operatori, peraltro con espresso differimento ad un momento successivo, la quale dunque non si pone in alcun modo in insanabile ed aperto contrasto con la normativa anteriore (cfr. peraltro Cass. 3^, civ. n. 6572 del 18/12/1979: costituisce principio fondamentale dell’ordinamento vigente il divieto di retroattività della legge, che, però, ad eccezione delle norme penali, in cui ha natura di precetto costituzionale, rappresenta soltanto una direttiva rivolta al legislatore, il quale può derogarsi, ma, dato il carattere eccezionale di tale deroga, la volontà del legislatore, intesa ad attuarla, deve essere dallo stesso esplicitamente manifestato o può essere ricavata dallo interprete solo se il significato letterale della norma sia incompatibile con la normale destinazione della legge di disporre, ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, soltanto per l’avvenire.

5. altresì Cass. sez. un. civ. n. 2926 del 12/12/1967 e numerose altre in senso analogo, secondo cui il principio dell’irretroattività della legge comporta che la quella nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. Più recentemente, in senso pressochè conforme, v. Cass. 3^, civ. n. 16039 del 2/8/2016).

Per altro verso, trattandosi di sanzione irrogata con ordinanza – ingiunzione (n. 2181/05, emessa dalla Direzione provinciale del Lavoro il 5 agosto 2005), trovano applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di illeciti amministrativi ai sensi e per gli effetti della L. 24 novembre 1981, n. 689: l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2 c.p., commi 2 e 3, attesa la differenza qualitativa delle situazioni (Cass. lav. n. 1105 del 26/01/2012, secondo cui di conseguenza la disposizione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, abolitrice delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di norme di carattere formale sul collocamento al lavoro, era applicabile soltanto agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 1 gennaio 2001. Conformi Cass. nn. 18761 del 2005, n. 17099 del 2010, n. 1187 del 22/01/2016. V. anche Cass. lav. n. 2112 del 03/02/2016, secondo cui in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali, resta escluso che in una controversia relativa alle sanzioni civili e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all’INPS, possa rilevare lo “ius superveniens” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività e il riferimento del comma 18 dello stesso articolo ai crediti già accertati al 30 settembre 2000 esclude la deroga al principio di irretroattività quanto all’obbligo d’immediato pagamento delle predette sanzioni, limitandosi la norma a prevedere un meccanismo di conguaglio per la differenza tra il dovuto e il calcolato ai sensi dei commi precedenti.

Cass. lav. n. 16422 del 04/08/2005: atteso che, in materia di illeciti amministrativi, l’operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, art. 116, comporta l’assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, in mancanza di un’esplicita scelta legislativa di segno contrario, la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, – comportante l’abolizione delle sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell’omissione contributiva totale o parziale o relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale – è applicabile solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa… qualunque forma di retroattività, restando irrilevante la data della notifica dell’ordinanza – ingiunzione.

Id. n. 23228 del 13/12/2004: in materia di illeciti amministrativi previdenziali, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione dell’analogia, risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, nè può farsi riferimento, in senso contrario, all’art. 23 bis inserito nel t.u. delle norme in materia valutaria dalla L. 7 novembre 2000, n. 326, che elimina la sanzione per quegli atti che, secondo la legge posteriore, non costituiscono violazioni punibili, giacchè si tratta di normativa dettata per lo specifico settore valutario, che non modifica il principio generale, ed in relazione alla quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, giacchè l’asserita diversità di trattamento è giustificata dalla diversità dei tipi di illecito. Conformi: Cass. nn. 7524 del 2002 e 6972 del 2004.

Cass. lav. n. 14959 del 25/06/2009: in materia di sanzioni amministrative, l’applicazione dei principi generali di legalità ed irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, restando irrilevante, in mancanza di un’espressa previsione di retroattività, il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta. Conforme Cass. n. 5210 del 2009.

5. ancora Cass. civ. sez. 6 – 2, ordinanza n. 29411 del 28/12/2011, secondo cui i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell’applicazione analogica la L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 1, comportano l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali “ab origine”, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all’art. 2 c.p., commi 2 e 3, i quali, recando deroga alla regola generale dell’irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore.

Cass. lav. n. 5210 del 04/03/2009: in materia di sanzioni amministrative, i principi generali di – legalità ed irretroattività trovano applicazione anche rispetto a disposizioni abrogative di sanzioni, restando irrilevante il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta. Ne consegue che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, che dispone l’abrogazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 9-bis, comma 3, e art. 9-quater, comma 4 e art. 18, conv. in L. n. 608 del 1996, in tema di obblighi del datore di lavoro per l’assunzione di personale, ha carattere irretroattivo. Nella specie, quindi, veniva confermata la sentenza di merito, che aveva ritenuto correttamente irrogata la sanzione amministrativa prevista dalla suddetta norma, poi abrogata, nei confronti del datore di lavoro, che non aveva consegnato al lavoratore copia del terzo foglio del libro matricola e paga, dal quale risultava la sua assunzione).

Infine, alla luce dei richiamati principi si appalesa anche del tutto infondato il ventilato sospetto d’illegittimità costituzionale, per asserita disparità di trattamento, trattandosi comunque di libera scelta compiuta discrezionalmente dal legislatore nell’ambito delle sue sovrane prerogative, come tali insindacabili sotto ogni profilo (cfr. poi anche Cass. 1^ civ. n. 3709 del 25/07/1978, secondo cui, premesso che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art 25, sulla nuova disciplina dell’imposta di registro, – di modifica della presunzione relativa di gratuità dei trasferimenti immobiliari tra parenti entro il terzo grado- aveva limitato tale presunzione ai parenti in linea retta, trasformandola però da relativa in assoluta non poteva trovare applicazione con riguardo ad atti formati sotto il vigore della precedente normativa, trattandosi di disposizione di natura sostanziale, attinente alla disciplina giuridica del fatto generatore del rapporto tributario, per la quale il principio fondamentale della irretroattività della legge non trova deroga nelle norme transitorie, le norme di riferimento, siccome interpretate, manifestamente non si ponevano in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo che introdurrebbero una disparità di trattamento dei contribuenti, in relazione a fattispecie da decidere dopo l’entrata in vigore della nuova norma, poichè tale disparità trova obiettiva giustificazione nelle conseguenze della successione nel tempo di leggi, in ordine a fatti verificatisi in momenti diversi.

Parimenti, vedasi Cass. V civ. n. 5057 del 02/03/2011: in tema di imposte sulle successioni e donazioni, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – prospettata sotto il profilo della disparità di trattamento e, quindi, per contrasto con l’art. 3 Cost. – della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 7, nella parte in cui prevede che le nuove disposizioni dalla stessa introdotte in materia di successioni e donazioni, si applichino “ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1 luglio 2000”, e non anche a quelle situazioni che, pur anteriori a tale data, non siano in quel momento ancora definite, in quanto la disposizione, oltre ad essere in linea con il principio generale di non retroattività delle leggi tributarie, risponde a criteri di ragionevolezza e non si pone come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo il fluire del tempo un fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto.

In senso conforme, Cass. V civ. n. 21803 del 20/10/2011, che giudicava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – prospettata per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., – della L. 18 ottobre 2001, n. 383, artt. 13 e 17, nella parte in cui prevedevano che le nuove disposizioni, statuenti la soppressione dell’imposta in questione, si applicassero unicamente “alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, fissata per il 25 ottobre 2001, e non anche a quelle situazioni che, pur anteriori a tale data, non siano in quel momento ancora definite, poichè detta nuova disciplina non si poneva in violazione del principio di eguaglianza, costituendo il fluire del tempo elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.

Analogamente, v. ancora Cass. V civ. n. 21552 del 20/09/2013, secondo cui pure il fluire del tempo è, di per sè, fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto.

Cfr. altresì similmente Cass. sez. un. civ. n. 1240 del 23/01/2004, secondo cui, in particolare, per quanto qui d’interesse, alla stregua del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45,comma 17, – il quale ha trasferito alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di pubblico impiego cosiddetto contrattualizzato – va tuttavia affermata la spettanza al giudice amministrativo di tutte quelle controversie insorte in relazione alla giuridica rilevanza dei fatti materiali e delle circostanze collocabili in epoca anteriore al 1 luglio 1998, data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 80 del 1998. Quindi, tale diversificato regime di giurisdizione manifestamente non poneva dubbi di illegittimità costituzionale nemmeno in relazione all’art. 3 Cost., sotto il profilo della parità di trattamento, e agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto, allorchè venga in rilievo la variazione nel tempo delle forme della tutela processuale, da un lato, la successione delle leggi, purchè rispondente a criteri di ragionevolezza, non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sè il fluire del tempo un fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto; dall’altro, la garanzia di azione in giudizio per ottenere tutela dei propri diritti o interessi non richiede necessariamente l’uniformità degli strumenti a tal fine apprestati dal legislatore).

Pertanto, il ricorso va senz’altro respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al pagamento delle spese a favore della p.a. controricorrente (per la precisione, secondo Cass. lav. n. 15169 del 20/07/2015, in tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è soltanto l’autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorchè si tratti di organo periferico dell’amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, come sostituito dalla L. n. 260 del 1958, art. 1 e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro. In senso conforme Cass. 1^ civ. n. 15596 del 07/07/2006, nonchè Cass. nn. 9385 del 1994 e 1038 del 1999. V. pure Cass. sez. un. civ. n. 2636 del 30/05/1989).

Atteso, infine, l’esito completamente negativo dell’impugnazione, proposta in data 20-03-2013, la parte ricorrente è tenuta come per legge al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

P.Q.M.la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della pubblica amministrazione controricorrente, delle spese, che liquida in Euro =5000,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2018

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