Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7485 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 17/03/2021), n.7485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27619-2019 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE di BOLOGNA;

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 954/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza nr 954/2018, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bologna con cui era stato accolto il ricorso presentato dall’avv. M.J. relativamente all’avviso di liquidazione dell’Ufficio per la registrazione dell’ordinanza giudiziale di liquidazione degli onorari.

Il Giudice di appello rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente e dalla CTP, l’originario giudizio proposto dall’avv M. avverso il decreto di pagamento dei compensi era un giudizio di volontaria giurisdizione e non un contenzioso sicchè non trovata applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59 e conseguentemente doveva essere tassata in applicazione del medesimo decreto, art. 10.

Avverso tale sentenza l’avv. M.J. propone ricorso affidato ad un unico motivo con cui denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84 e 170, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 115 e dell’art. 702 bis c.p.c. nonchè del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158, lett. C) e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. B), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1.

Sostiene che il presente contenzioso non verterebbe in ordine all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158, lett. C) e del D.P.R. n. 131 del 2019, art. 59, lett. B), ma sulla natura giuridica del giudizio proposto dal difensore d’ufficio dell’imputato minorenne del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e art. 702 bis c.p.c..

Censura in particolare la decisione della CTR nella parte in ha ritenuto inapplicabile l’art. 59 del T.U. n. 131 del 1986 considerando, a torto, non sussistente il presupposto fattuale che consente l’applicazione della norma e ciò sulla base di una non corretta interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e dell’art. 702 bis c.p.c..

Osserva che dal combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158, lett. C) e del D.P.R. n. 131 del 2019, art. 59, lett. B), emergerebbe in modo evidente che il solo fatto che l’imposta di registro sia da porre a carico dell’amministrazione comporti la prenotazione a debito dell’imposta stessa.

Rileva infatti che nei casi in cui l’amministrazione è condannata alle spese di lite l’imposta di registro dovrebbe in linea di principio essere rimborsata alla parte vittoriosa dalla soccombente.

Afferma pertanto che nel caso di specie poichè la parte soccombente era l’Amministrazione per evitare la partita di giro allora tanto vale prenotarla a debito e non farla versare nemmeno alla parte vittoriosa.

La questione sottoposta all’esame della Corte attiene alla registrazione dell’ordinanza con cui il Tribunale dei minori nell’ambito del giudizio di opposizione instaurato dal difensore d’ufficio di un minore coinvolto in un procedimento penale possa essere effettuata a debito del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 59, lett. b).

Su detta tematica manca un precedente specifico sicchè la questione va devoluta alla sezione V.

PQM

La Corte rimette la causa alla sezione V.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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