Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7484 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G., rappresentata e difesa, in virtu’ di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. d’Ambrosio Saverio,

elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Vincenzo Sabia in

Roma, via Valadier, n. 39;

– ricorrente –

contro

G.F., ex socio della s.n.e. Elin Computer; S.

M., C.M. e C.V., quali eredi di

C.L., ex socio della s.n.c. Elin Computer;

– intimati —

avverso la sentenza del Giudice di pace di Agropoli n. 494 del 4

luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Saverio D’Ambrosio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 9 ottobre 2000, emessa in un giudizio di equita’ necessaria ex art. 113 c.p.c., comma 2, il Giudice di pace di Vallo della Lucania, provvedendo sull’opposizione ad ingiunzione avanzata dalla societa’ Elin Computer di Gasparro e Ciccarino s.n.c. nei confronti di R.G. – la quale aveva ottenuto decreto monitorio di pagamento della somma di L. 1.071.000 a titolo di corrispettivo di cinque inserzioni pubblicitarie sul suo giornale, che assumeva di avere effettuato per incarico della societa’ ingiunta -, in parziale accoglimento dell’opposizione condannava la societa’ opponente al pagamento della minor somma di L. 600.000, ritenuta la domanda fondata soltanto in parte.

Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso la R..

Questa Corte, con la sentenza 1 dicembre 2003, n. 18313, ha ravvisato una radicale ed insanabile contraddittorieta’ della motivazione, la quale, sul punto relativo alla prova del numero delle inserzioni pubblicitarie effettuate sul giornale della ricorrente, da costei indicate in numero di cinque, per un verso riteneva che la circostanza risultava documentata dalla cinque copie del giornale prodotte in giudizio e, per l’altro verso, assumeva che la circostanza non emergeva dalla deposizione dei testi escussi, i quali non avrebbero riferito anche degli “ulteriori inserti pubblicitari”.

Pertanto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Agropoli.

Riassunta la causa da parte della R., il Giudice di pace di Agropoli, con sentenza depositata il 4 luglio 2005, ha “rigettato la domanda attorea per quanto di ragione” e non accolto “la domanda di spese di lite, per quanto di ragione”.

Ha cosi motivato il Giudice di pace: “Dall’esame della documentazione prodotta in atti non risulta provata la commissione scritta con relativa pattuizione e sottoscrizione delle parti. Se cio’ si fosse verificato l’attrice dovrebbe essere in possesso di una prova scritta comprovante quanto asserito e che costituirebbe la prova liberatoria, che, visti gli artt. 2721 e 2726 cod. civ., non puo’ avvenire a mezzo prova testimoniale”.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la R. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e di principi generali di diritto. Il Giudice di pace avrebbe dovuto attenersi a quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, che non aveva affatto ritenuto inammissibile la prova testimoniale espletata nel primo grado di giudizio, avendo demandato al giudice di rinvio di valutare solo la insanabile contraddittorieta’ della motivazione. Non avendo la Corte provveduto a rilevare d’ufficio l’eventuale inammissibilita’ della prova testimoniale espletata nel primo grado, in mancanza di specifica impugnazione sul punto, su tale questione si era formato il giudicato interno, di talche’ la questione stessa non era piu’ proponibile nel giudizio di rinvio.

1.1. – Il motivo e’ fondato.

Con la sentenza rescindente, questa Corte ha demandato al giudice del rinvio di procedere ad un nuovo esame delle risultanze processuali documentali e testimoniali, senza incorrere nel vizio di radicabile ed insanabile contraddizione occorso nella decisione del Giudice di pace di Vallo della Lucania.

Nel giudizio di rinvio restava preclusa ogni ulteriore questione sull’ammissibilita’ della prova testimoniale gia’ raccolta, il cui riconoscimento, costituendo necessario presupposto logico della pronuncia di cassazione, era implicitamente contenuto nella sentenza stessa, con effetti vincolanti nel procedimento di rinvio.

2. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo mezzo, con cui la rincorrente denuncia l’assoluta mancanza di motivazione, ovvero la motivazione meramente apparente ed intrinsecamente contraddittoria.

La sentenza impugnata e’ cassata.

La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Vallo della Lucania.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Vallo della Lucania.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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