Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7484 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI L’AQUILA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 4^, n. 154, depositata il 20 giugno

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Aurelio

Cappabianca;

udito, per il Comune, ricorrente l’avv. Ferdinando D’Amario;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale il Comune di L’Aquila gli aveva contestato, per gli anni dal 1998 al 2 001 omessa dichiarazione ici ed omesso versamento della correlativa imposta in relazione ad area di sua proprietà avente, in P.R.G., destinazione di uso pubblico;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso e annullò l’accertamento e l’appello successivamente promosso dal Comune fu dichiarato inammissibile dalla commissione regionale;

– che il nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata recita: “Secondo quanto dispongono l’art. 53, comma 1, ultima parte, art. 18, comma 3 e art. 22, comma 3 del codice di rito tributario, quando l’atto di appello sia notificato non in originale tramite ufficiale giudiziario, ma in copia a mezzo del servizio postale, la parte appellante deve depositare alla segreteria della commissione il ricorso in originale unitamente ad una attestazione di conformità a detto originale della copia, notificata, e ove vi sia. invece difformità l’impugnazione è inammissibile. Ovviamente la conformità deve riguardare l’atto nella sua interezza, compresa l’indicazione della parte appellante e la procura rilasciata alla persona incaricata di rappresentare detta parte. Nel caso in esame la copia notificata (datata 15 maggio 2007 ma spedita a mezzo posta il giorno 28 successivo) indica come legale rappresentante del Comune dell’Aquila il “sindaco pro tempore avv. T.B.” rappresentato ed assistito dall’avv. Ferdinando D’Amario, giusta “procura, a margine del presente atto” e a margine riporta il testo della procura e relativa autentica con l’indicazione “firmato” sia dall’avv. T. sia dall’avv. D’Amario, ma senza firme autografe. L’originale del ricorso in appello depositato alla segreteria di questa commissione in data 28 giugno 2007 indica invece come legale rappresentante dell’ente “il vice-sindaco P. E.”, non contiene a margine nè in calce nessuna procura anche se si legge nell’intestazione “procura a margine dell’atto di costituzione” (si intende evidentemente la costituzione nel giudizio di primo grado. Risulta poi depositata a firma del procuratore avv. D’Amario dichiarazione di conformità, datata 28 maggio 2007, del ricorso alla copia spedita per posta in pari data…. In ogni caso non vi è conformità e ne deriva ex lege la inammissibilità dell’atto di impugnazione”;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo “vizio di motivazione sotto il profilo del difetto assoluto e di sua incompletezza ed illogicità” nonchè violazione ed erronea applicazione di legge in ordine al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ultima parte, art. 22, comma 3, ed art. 18, comma 3″, sviluppata nei seguenti quesiti: a) se configura vizio di violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ultima parte, e art. 18, comma 3, il ritenere la inammissibilità dell’appello per indicazione erronea di mandato sulla copia notificata, stante per un verso la insussistenza della previsione di inammissibilità per tale ipotesi, e per altro verso la sussistenza di tutti i requisiti (indicazione della Commissione Tributaria, appellante ed altre parti, sentenza, oggetto della domanda, esposizione dei fatti, motivi della impugnazione, sottoscrizione del ricorso) indicati dalle norme citate come necessari ai fini della ammissibilità del ricorso”; b) “se configura vizio di erronea applicazione di legge la disposta applicazione dell’art. 22, comma 3 alla luce dell’art. 53, comma 1, ultima parte, richiamato dal Giudicante”; c) “se in presenza della corretta indicazione dell’incarico a margine dell’originale, configura vizio di violazione ed erronea applicazione dell’art. 53, comma 2, in relazione all’art. 22, comma 3, la declaratoria di inammissibilità dell’appello in ragione della sola diversa indicazione, del mandato riportato sulla copia notificata ed in presenza di conformità, per il restante contenuto, tra la copia e l’originale posto anche riferimento al fatto che: (1^) non vi è previsione normativa che obblighi a dichiarare la conformità del mandato; (2^) il mandato è atto ontologicamente diverso dal ricorso in appello, (3^) il difensore agito in forza di procura validamente conferita in primo grado anche per il secondo; (4^) il testo di procura riportato a margine dell’atto notificato al contribuente non reca alcuna firma ne del legale rappresentate dell’Ente ne del difensore”; c) “se la declaratoria di inammissibilità dell’appello, in ragione della intervenuta contestazione di non corretta indicazione del mandato, concretizza violazione ed erronea applicazione dell’art. 22, comma 5 che prevede la verifica degli atti da parte del Giudice a superamento delle contestazioni insorte”; d) “se sussiste violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 83 c.p.c., per intervenuta declaratoria di inammissibilità dell’appello pur in presenza di una discordanza tra gli atti che di per sè non determina, e di fatto non ha determinato, alcuna incertezza nella valutazione della efficacia del mandato, erroneamente indicato in uno degli atti”;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che le doglianze denunzianti vizio di motivazione appaiono inammissibili, poichè incentrate su vizi di motivazione in diritto (cfr. Cass. 8612/06, 5595/03);

che non diversamente, inammissibile deve considerarsi anche la doglianza articolata, sotto il profilo della violazione di legge, quale secondo motivo di ricorso;

che – in disparte la questione dell’ammissibilità di quesiti plurimi ed eterogenei in relazione ad unico motivo di ricorso – occorre, invero, rilevare che (mentre l’inammissibilità dell’appello non è suscettibile di sanatoria in funzione della costituzione della controparte, atteso che l’inammissibilità dell’impugnazione comporta il formarsi del giudicato sulla sentenza investita dal gravame inammissibile: v. Cass. 840/07, 15558/05) i proposti. quesiti non sono idonei ad investire esaustivamente la ratio decidendi della decisione impugnata, posto che questa è fondata su di una discrepanza tra appello notificato e appello depositato in segreteria, non circoscritta al mandato, ma estesa al contenuto proprio dell’atto di impugnazione in merito all’identificazione del soggetto agente per l’ente;

ritenuto:

che il ricorso si rivela, pertanto, inammissibile, sicchè va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., nonostante il diverso tenore della relazione (cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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