Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7484 del 23/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 23/03/2020), n.7484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15454-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOSSIO VITALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 700/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/03/2014 r.g.n. 51/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito l’Avvocato SOSSIO VITALE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’11 marzo 2014, ha respinto il gravame svolto dall’INPS, nei confronti di C.A., avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla maggiorazione contributiva L. n. 388 del 2000, ex art. 80, comma 3, (nella misura di due mesi per ciascun anno di lavoro, dal 15 giugno 1983 al 31 maggio 2009) in quanto assunto come invalido per causa di servizio con ascrivibilità alla terza categoria; la contribuzione figurativa, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 49, per il periodo del servizio militare di leva, prestato dal 16 ottobre 1972 al 30 settembre 1975, e non per il successivo periodo di ferma volontaria e, conseguentemente, aveva rigettato la domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, con decorrenza 1 ottobre 2009, ritenuto insussistente il requisito contributivo per accedere al trattamento pensionistico.

2. La Corte di merito, per quanto in questa sede rileva, in riferimento all’accredito figurativo previsto dall’art. 49 L. n. 153 cit., riconosceva il diritto alla contribuzione figurativa per tutto il periodo svolto quale allievo Ufficiale dell’Accademia navale, in quanto sostitutivo della leva obbligatoria e considerato ferma obbligatoria per i primi tre anni, escludendolo, invece, dal quarto anno in poi, trattandosi di periodo di rafferma in servizio permanente effettivo, sulla scorta del foglio matricolare che indicava il C. come allievo ufficiale fino al 30 settembre 1975 e solo dal 1 ottobre 1975 come arruolato volontario nel CEMM per la ferma di anni sei.

3. Quanto all’accredito figurativo di cui all’art. 80, comma 3, L. n. 388 cit., la Corte territoriale, premesso l’interesse ad agire dell’assicurato all’accertamento del diritto alla predetta maggiorazione contributiva indipendentemente dall’effettiva possibilità di andare in pensione alla data del deposito del ricorso, rigettava la domanda per non essere maturati i requisiti contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico, in difetto del riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo ottobre 1975 – agosto 1982.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS con un solo articolato motivo contro il capo che riconosce il diritto all’accredito della contribuzione figurativa per il periodo 16 ottobre 1971 – 30 settembre 1975 ancorchè superiore al periodo previsto quale ferma di leva obbligatoria; resiste, con controricorso, C.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56, comma 1, lett. a), n. 1, conv., con modif., in L. n. 1155 del 1936, della L.n. 153 del 1969, art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 81, nel testo applicabile ratione temporis, l’INPS assume che il periodo trascorso presso l’Accademia navale valorizzabile ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa non possa essere superiore al periodo della durata della ferma di leva, ferma che, alla stregua del citato art. 81 D.P.R. n. 237, applicabile ratione temporis, era pari a ventiquattro mesi, per cui l’onere corrispondente al periodo ulteriore, frutto di una libera scelta del militare, non può essere sopportato dal sistema di sicurezza sociale.

6. Assume, inoltre, l’ente previdenziale che tale interpretazione trova ulteriore conferma nella L. n. 877 del 1950 che, nel disciplinare il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari pone a carico esclusivo dello Stato le spese di mantenimento degli allievi con esclusivo riferimento ai primi due anni di corso, sicchè nessun onere di contribuzione figurativa può esser posto a carico dello Stato (latamente inteso) per gli anni di corso successivi al secondo.

7. Preliminarmente va disattesa l’eccepita inammissibilità del ricorso per asserito difetto di specificità del motivo, in ragione della piena idoneità del vizio di violazione di legge prospettato nell’illustrazione del mezzo d’impugnazione ad incrinare la ricostruzione giuridica seguita dalla sentenza impugnata.

8. Il ricorso è fondato.

9. La cornice normativa in cui si inscrive la questione dibattuta è data dalle fonti normative di seguito riportate e applicabili ratione temporis.

10. La L. n. 877 del 1950, art. 1 pone a carico dello Stato le spese per il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l’Esercito, per la Marina e per l’Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso.

11. La ferma di leva, nel periodo che interessa, era fissata dal D.P.R. n. 237 del 1964, art. 81, in quindici mesi per l’Esercito e l’Aeronautica e in ventiquattro mesi per la Marina.

12. Le disposizioni di attuazione e transitorie introdotte con la revisione degli ordinamenti pensionistici – L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 49, dispongono: “I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, n. 1; L. 20 febbraio 1958, n. 55, artt. 7,8 e 9, nonchè i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla L. 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell’interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all’inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione anzidetta. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di un altro trattamento pensionistico sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria…”.

13. Il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, all’art. 56 dispone: “Dopo l’inizio dell’assicurazione sono computati utili a richiesta dell’assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purchè complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell’art. 136”.

14. Osserva la Corte che, diversamente da quanto argomentato nella sentenza impugnata nel richiamare i precedenti di legittimità, va data continuità all’interpretazione fornita da questa Corte con le sentenze n. 8606 del 1999 e 262 del 2008, secondo cui la L. n. 153 del 1969, nel prevedere che i periodi di servizio militare e quelli equiparati sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del diritto e della determinazione della pensione dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche se eccedenti la durata del servizio di leva, non si riferisce ai periodi di servizio militare svolti, a domanda dell’interessato, oltre i limiti del servizio di leva, giacchè la norma è intesa ad evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali in relazione ad eventi che ne impediscano l’attività lavorativa, esigenza non configurabile quando il servizio reso corrisponde ad una precisa scelta del soggetto, onde, ai fini dell’accredito dei cosiddetti contributi figurativi, non può esservi equiparazione tra il servizio militare di leva obbligatorio e quello espletato in periodo di cosiddetta rafferma nel servizio, effettuato su domanda dal militare.

15. Il richiamato orientamento deve essere qui ribadito, in riferimento ai periodi eccedenti il biennio trascorsi presso le Accademie militari, condividendo il Collegio le linee essenziali a sostegno del suesposto principio e non proponendo parte controricorrente argomentazioni convincenti per incrinarne la portata.

16. La protezione dell’ordinamento, attraverso il riconoscimento della contribuzione figurativa, deve essere limitata al periodo corrispondente a quello della leva obbligatoria come disciplinata, quanto alla durata (nella specie, biennale), dalle norme applicabili ratione temporis; l’esclusione dei periodi successivi al biennio, trascorsi in Accademia militare, dal riconoscimento come utili ai fini in questione si fonda, secondo quanto deve ricavarsi dal dato testuale della norma, sulla libera scelta compiuta dall’interessato di proseguire negli anni di corso successivi al secondo.

17. Gli obblighi giuridici evocati dalla difesa del C., sia quanto all’arruolamento nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (alla stregua dell’art. 19 dello Statuto dell’Accademia navale) sia quanto alla durata quadriennale del corso normale per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi di Stato Maggiore, del Genio navale e delle Armi navali (D.P.R. 11 marzo 1953, n. 412, art. 10), a nulla rilevano circa l’onere economico a carico della sicurezza sociale fino al terzo anno di corso, spiegando effetti, fra l’altro, sul diverso piano della prosecuzione della istruzione e formazione militare, tecnica, professionale, marinaresca, scandita dalla progressione temporale per consentire la rafferma in servizio permanente effettivo dal quarto anno e la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

18. Anche l’indispensabile propedeuticità che lega, secondo la difesa del C., i primi tre anni al successivo, considerati ferma obbligatoria e quindi servizio militare e ferma eccedente, per pervenire al quarto anno considerato di ferma volontaria alla stregua dei fogli matricolari, costituisce, ad avviso di questa Corte di legittimità, argomento estraneo all’interpretazione della fonte normativa primaria che pone, quale elemento decisivo, il raccordo con la durata della leva obbligatoria (biennale, per quanto detto, nel periodo in cui il C. è stato ammesso all’Accademia navale, nel mese di ottobre del 1972), introducendo un rinvio mobile quanto ad essa.

19. Se poi si considera che l’onere di mantenimento degli allievi delle Accademie militari a carico esclusivo dello Stato permane per i soli primi due anni dei corsi risulterebbe distonico porre gli oneri di contribuzione figurativa, a carico della sicurezza sociale, anche per anni successivi al secondo in cui, quindi, lo Stato neanche risulta più dover sostenere l’onere economico per il mantenimento degli allievi.

20. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: il periodo trascorso presso l’Accademia navale, valorizzabile ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, non può essere superiore al periodo della durata della ferma di leva, nel caso di specie pari, ratione temporis, a ventiquattro mesi ai sensi del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 81.

21. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta al predetto principio, va cassata in parte qua e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2020

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