Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7483 del 17/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 17/03/2021), n.7483
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26150-2019 proposto da:
L.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALERMO n.
13, presso lo studio dell’avvocato GAETANO MARCHE’, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALESSANDRA GRAPPONE;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO -, AGENZIA
DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 931/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 06/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. L.R.A. impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria notificato in data 4 maggio 2015 da Equitalia Sud spa su cartelle di pagamento che, per quanto concerneva i tributi, si riferivano a tre avvisi di accertamento oggetto di impugnazione da parte della contribuente e definiti dalla Commissione Tributaria Regionale.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accoglieva il ricorso rilevando che il credito azionato con l’iscrizione ipotecaria risultava essere ridotto in forza delle sentenze emesse dalla CTR nei giudizi promossi dalla contribuente avverso i prodromici avvisi di accertamento.
3. La sentenza veniva impugnata da L.R.A. e dall’Agenzia delle Entrate, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riuniti gli appelli li rigettava entrambi osservando, per quanto di interesse in questa sede: a) che non vi era prova della presentazione dell’istanza, L. n. 228 del 2012, ex art. 1, comma 537, necessaria per la sospensione ed il discarico dei ruoli secondo quanto previsto dal successivo comma 540; b) che la determinazione della percentuale di ricarico accertata dal CTU nei giudizi sui ricorsi avverso gli avvisi di accertamento nel 169% anzichè nel 200% (a fronte della percentuale del 269% indicata nell’originaria pretesa fiscale) era un questione nuova ed in ogni caso coperta da giudicato.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi. Si sono costituite l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Agenzia delle Entrate Riscossione depositando controricorso
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. La ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., deducendo di essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata delle cartelle, ai sensi del D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis, convertito in L. con modificazione della L. n. 58 del 2019, accettata dalla Agenzia con pagamento integrale per due cartelle e pagamento rateale per la terza cartella, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
2. Rilevato che il contribuente allega di non aver ancora pagato tutte le rate riferite ad una delle tre cartelle oggetto del giudizio; che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, richiamato dal D.L. citato, art. 16 bis; che pertanto la questione della cessazione della materia del contendere, invocata dalla parte, non si pone in termini d’immediata evidenza decisoria.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021