Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7482 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI L’AQUILA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.L.F.; elettivamente domiciliata in Roma, via

Paolo Emilio n. 7, presso lo studio dall’avv. Pietro Antonuccio,

rappresentata e difesa dall’avv. Pilolli Umberto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 5^, n. 103, depositata il 4 febbraio

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Aurelio

Cappabianca;

udito, per il Comune, ricorrente l’avv. Ferdinando D’Amario;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale il Comune di L’Aquila le aveva contestato, per gli anni dal 1997 al 2001 omessa dichiarazione ici ed omesso versamento della correlativa imposta in relazione ad area di sua proprietà ricomprese nel P.R.G.;

– che, a fondamento del ricorso, la contribuente svolgeva varie contestazioni e, in particolare, negava l’imponibilità dell’area, in ragione della sua sostanziale inedificabilità;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso e annullò l’accertamento, con decisione confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale.

– che il nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata recita: “L’appello va respinto. Ci si trova in una situazione nella quale, in concreto, non vi è alcuna concreta possibilità edificatoria … . Anche in assenza di vincoli codificati, per le aree verdi esistono in realtà vincoli di fatto nel complesso del fondo … . Ciò in concreto impedisce ogni proposito edificatorio nel contribuente posto che nell’area è possibile edificare soltanto attrezzature ricreative, sportive e culturali di uso pubblico … .

Una parte dell’area è poi destinata ad attività connesse con l’istruzione secondaria, finalità che ci sente di escludere in riferimento ad una persona fisica … . Decaduto il vincolo l’area perde la destinazione prevista dal P.R.G., e dunque non è più tassabile come edificabilità, ma se pure la destinazione (qui intesa come vincolo dal contribuente) permanesse, egualmente non sarebbe possibile l’imposizione;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo “violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 in relazione al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto, n. 248, al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11- quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art 5 bis, nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2″ e formulando seguenti quesiti di diritto: ” – se, conformemente alle altre categorie di immobili, sussiste, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2 imponibilità ICI anche delle aree edificabile aventi destinazione di uso pubblico impresso da P.R.G., e se la base imponibile debba essere determinata, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in P.R.G., una previsione edificatoria di costruzioni destinati ad uso pubblico; – se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile, e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2 il ritenere non imponibile ai fini ICI un’area., avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione dei pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativi”;

che la contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

– che le doglianze appaiono inammissibili, giacchè – in disparte la questione della legittimità di un unico motivo di ricorso articolato in una pluralità di quesiti – deve rilevarsi che le stesse non colgono la distinta ed autonoma ratio della decisione impugnata, secondo cui – posto che, ai sensi dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, l’ici è correlata al valore economico del bene “e, dunque, alla destinazione edificatoria in quanto determinante il valore” – la marginale destinazione edificatoria rappresentata dal Comune non determinava un’apprezzabile variazione di valore del bene, rispetto all’iniziale destinazione agricola;

ritenuto:

che il ricorso si rivela, pertanto, inammissibile, sicchè va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui all’art. 375 e 380 bis c.p.c., nonostante il diverso tenore della relazione (cfr.

Cass. 7433/09, 5464/09);

– che, per la natura della controversia e tutte le specificità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

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