Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7482 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15450/2012 proposto da:

Saeet S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Largo dei Lombardi n. 4, presso

l’avvocato Turco Alessandro, rappresentata e difesa dall’avvocato

Viciconte Gaetano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.s.l. n. (OMISSIS) di Pistoia;

– intimata –

e contro

Azienda U.S.L. (OMISSIS) di Pistoia, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

della Conciliazione n. 44, presso l’avvocato Martone Thomas,

rappresentata e difesa dall’avvocato Baldassarri Marco, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Saeet S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 583/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato VICICONTE MARILENA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

BALDASSARRI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2002, la SAEET s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pistoia, l’Azienda USL (OMISSIS) di Pistoia, chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute in relazione alle riserve formulate dall’impresa con riferimento al contratto di appalto stipulato inter partes il 5 luglio 2001, avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici dei vari presidi ospedalieri presenti nel territorio di Pistoia, per l’anno 2001, nonchè la condanna al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e contabilizzati nello stato di avanzamento n. 2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 778/2007, rigettava la domanda attorea, accertando la legittimità della risoluzione unilaterale del contratto effettuata dalla stazione appaltante, ed – in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla AUSL (OMISSIS) di Pistoia, condannava la società al pagamento, a favore dell’ente, della somma di Euro 35.000,00, oltre interessi legali.

2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 583/2011, depositata il 28 aprile 2011, accoglieva parzialmente l’appello della SAEET s.r.l.. Il giudice del gravame, rigettava, invero, per difetto dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno, la domanda di risarcimento proposta dall’AUSL (OMISSIS) di Pistoia, ma confermava la legittimità della risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’impresa appaltatrice, già ritenuta dal giudice di prime cure.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la SAEET s.p.a. nei confronti dell’Azienda USL (OMISSIS) di Pistoia, sulla base di quattro motivi. Il resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo, e con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la SAEET s.p.a. denuncia la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. La ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto – peraltro senza adeguata motivazione – l’istanza di ammissione dei mezzi di prova (testi e c.t.u.) non ammessi nel primo grado del giudizio, nel corso del quale erano stati escussi solo i testi indicati dalla Azienda USL n. (OMISSIS) di Pistoia.

1.2. La doglianza è infondata.

1.2.1. Va difatti osservato che il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass. 29/3/2007, n. 7700; Cass. 8/2/2012, n. 1754). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha, per contro, ritenuto non necessario “un approfondimento istruttorio” per la ritenuta prevalenza dell’inadempimento della SAEET s.p.a., accertato, con ampia e coerente motivazione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti agli atti. Nè il motivo di ricorso in esame riporta in alcun modo le ragioni per le quali i mezzi di prova articolati dall’attrice non erano stati ammessi in prime cure, al fine di consentire alla Corte di valutare se la decisione del giudice di appello, di confermare quella assunta in prime cure sul punto, sia o meno legittima.

1.2.2. Va, inoltre, osservato che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., ex plurimis, Cass. 30/7/2010, n. 17915; Cass. 31/7/2012, n. 13677; Cass. 3/1/2014, n. 48).

Nel caso concreto, per contro, il ricorrente non ha riprodotto, nel motivo di ricorso in esame, i capitoli di prova, al fine di evidenziare la loro decisività per la decisione della controversia, dovendo, per converso, rilevarsi che la Corte di merito ha, altresì, accertato che i fatti riferiti dai testi escussi “non sono stati (neppure) puntualmente contestati dall’appellante” (p. 7).

1.2.3. Quanto alla c.t.u., il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra senza dubbio nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, fatta eccezione per il solo caso in cui la decisione della controversia dipenda unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poichè i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati (Cass. 1/3/2007, n. 4853). Sicchè quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere (Cass. 3/1/2011, n. 72).

Nel caso di specie, la sentenza di appello ha con chiara ed adeguata motivazione accertato, sulla base delle deposizioni testimoniali, della documentazione in atti, e degli accertamenti in fatto operati in prime cure, la sussistenza di un macroscopico inadempimento dell’impresa appaltatrice, in relazione al mancato rispetto della “normativa di settore circa le caratteristiche degli impianti e circa la relativa certificazione”, nonchè con riferimento al “rispetto della progettazione contrattuale” (p. 7), tale da escludere il diritto della medesima a compenso per i lavori non correttamente eseguiti; donde la ritenuta sostanziale inutilità della chiesta c.t.u..

1.3. La censura non può, pertanto, essere accolta.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la SAEET s.p.a. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c., L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 16 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 35, nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Deduce la istante che la Corte di Appello avrebbe respinto, senza adeguata motivazione, il motivo di appello con il quale la SAEET s.p.a. aveva lamentato la carenza progettuale originaria dell’opera, in violazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 16 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 35 e lamenta la mancata collaborazione della stazione appaltante per risolvere tali carenze.

2.2. La doglianza è inammissibile.

2.2.1. Sub specie della violazione di legge e del vizio di motivazione, invero, la ricorrente richiede una vera e propria rivisitazione delle difese spiegate in prime cure e del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio di merito – addirittura riproducendo pedissequamente il contenuto delle deposizioni testimoniali assunte e già esaminato dal giudice di appello, al fine di pervenire a conclusioni diverse, favorevoli alle tesi difensive sostenute in giudizio, sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti di causa. Si è in presenza, pertanto, di deduzioni del tutto inammissibili in questa sede, non potendo di certo la Corte operare un riesame degli elementi di prova già sottoposti al vaglio del giudice di seconde cure, onde trarne conseguenze favorevoli alle aspettative del ricorrente, trattandosi com’è evidente, di una richiesta inammissibile in sede di legittimità, anche se proposta sub specie del vizio di motivazione (Cass. S.U. 24148/2013). In tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, invero, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto incompatibile con il giudizio di legittimità (Cass. 5/8/2016, n. 16526).

2.2.2. Per tali ragioni, pertanto, il mezzo non può trovare accoglimento.

3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, la SAEET s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c., D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 119, della L. 20 marzo 1865, n. 2448, artt. 340 e 341, nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

3.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia respinto – peraltro senza congrua ed adeguata motivazione – il motivo di appello con il quale era stata denunciata l’illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto di appalto del 5 luglio 2001, in assenza dei presupposti previsti dalla L. 20 marzo 1865, n. 2448, artt. 340 e 341 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 119, senza avere preventivamente provveduto alla compilazione del verbale attestante lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, e senza avere neppure provveduto al pagamento degli stessi, sebbene già contabilizzati dalla stazione appaltante.

3.2. Le censure sono infondate.

3.2.1. Va osservato – al riguardo – che, in tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto, non solo dell’elemento cronologico, ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto (Cass. 9/6/2010, n. 13840; Cass. 18/9/2015, n. 18320).

3.2.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Appello ha – con ampia e congrua motivazione – accertato che i fatti evidenziati dagli elementi probatori in atti, come detto neppure puntualmente contestati dall’impresa, avevano evidenziato “una macroscopica negligenza ed imperizia dell’appaltatore circa il rispetto degli obblighi ontologicamente essenziali per la permanenza del necessario rapporto fiduciario con il committente”, con riferimento sia alla specifica normativa di settore, sia alla progettazione di contratto, e che perfino “gli asseriti inadempimenti del committente non avevano impedito all’appaltatore” – come dal medesimo dichiarato nell’atto di appello – di “accettare il programma illegittimamente imposto dalla stazione appaltante ai fini di condurre i lavori a buon fine”. A fronte di tali palesi e gravi inadempienze dell’impresa i dedotti inadempimenti della committente sono stati, pertanto, correttamente e coerentemente, ritenuti “ormai irrilevanti” dalla Corte territoriale.

3.3. I motivi suesposti vanno, di conseguenza, disattesi.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Azienda USL (OMISSIS) di Pistoia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

4.1. La ricorrente lamenta la compensazione totale delle spese dei due gradi del giudizio, operata dalla Corte territoriale, laddove, a suo avviso, la maggiore soccombenza della SAEET s.p.a. rispetto a quella della AUSL, avrebbe dovuto comportare la condanna della prima al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.

4.2. Il motivo è infondato.

4.2.1. La compensazione delle spese di lite è stata, invero, disposta dalla Corte di Appello considerando la parziale soccombenza anche dell’ente, oltre che della società, all’esito dei due gradi del giudizio. Ne discende che tale pronuncia non si è tradotta nella violazione del principio, desumibile dall’art. 91 c.p.c., secondo cui le spese processuali non possono cedere a totale carico della parte parzialmente vittoriosa, mentre esula dal sindacato della Corte di Cassazione, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi. (Cass. 5/4/2003, n. 5386; Cass. 19/6/2013, n. 15317). La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31/1/2014, n. 2149).

4.2.2. La compensazione totale delle spese dei due gradi operata, nella specie, dalla Corte di Appello – non può, pertanto, essere censurata in questa sede.

5. Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso principale e quello incidentale vanno, di conseguenza, entrambi rigettati.

6. Considerata la maggiore soccombenza della SAEET s.p.a., le spese del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente principale.

PQM

rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Condanna la ricorrente principale, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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