Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7482 del 17/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 17/03/2021), n.7482
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30397-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PELLEGRINO DAVID;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1886/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE
CATALDI.
Fatto
RILEVATO
che:
1.II contribuente A.P. ha impugnato il rigetto di una istanza di rateazione, deducendo l’illegittimità del diniego e la nullità degli atti presupposti per carenza di delega.
La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva prodotto documentazione comprovante l’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo all’agente della riscossione, Equitalia sud s.p.a., che non si era costituito.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 1886/07/2019, depositata il 4 marzo 2019, ha accolto l’appello del contribuente, in quanto (come si legge nella motivazione dello stesso provvedimento) quest’ultimo “ha documentato l’avvenuta notifica all’agente di riscossione” Nel merito, la CTR ha ritenuto che la rateazione denegata al contribuente avesse per oggetto un debito derivante da atti “emessi da soggetti dichiarati decaduti e privi di delega”.
Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso il contribuente; è rimasta intimata Agenzia delle entrate riscossione.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo d’ufficio di merito n.r.g. 855 del 2017 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, rinviando a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per acquisire il fascicolo d’ufficio di merito n. r.g. 855 del 2017 dalla Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021