Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7481 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 17/03/2021), n.7481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9100-2018 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SIGNORETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO CAPASSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7678/50/2017 della COMMISSIONE TRIBUARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che R.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il contribuente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla mancata considerazione degli importi che sarebbero stati incassati dal R. e conseguenti alle cessioni di autovetture, negli anni 2008 e 2009;

che l’intimata non ha resistito;

che in data 12 gennaio 2021 il ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione;

che, pertanto, il procedimento va rinviato a nuovo ruolo, in attesa di conoscere le determinazioni in proposito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria affinchè richieda notizie all’Agenzia delle Entrate in ordine all’esito della procedura.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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