Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7480 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10692/2012 proposto da:

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38, presso

l’avvocato Panariti Benito, rappresentato e difeso dagli avvocati

Lazzeri Gloria, Ridondelli Renata, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Sticea S.p.a.;

– intimata –

e contro

Società Toscana Industrie Costruzioni Edilizie ed Affini –

S.T.I.C.E.A. S.r.l. in liquidazione, già Sticea S.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso l’avvocato Toscano

Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Pisa;

– intimato –

avverso la sentenza n. 360/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Panariti Benito, con delega, che

si riporta al ricorso per l’accoglimento;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Caffio Stefano, con delega, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità di

entrambi, in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 1999, la Società Toscana Industrie Costruzioni Edilizie ed Affini (STICEA) s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, ei il Comune della stessa città, chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute in relazione alle diverse riserve formulate dall’impresa con riferimento al contratto di appalto del 19 gennaio 1995, avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio pubblico per autovetture in via (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 268/2006, accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’ente pubblico al pagamento, a favore della STICEA, della somma di Euro 480.109,00, comprensiva di sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria.

2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 360/2011, depositata il 14 marzo 2011, accoglieva parzialmente l’appello del Comune di Pisa, riducendo l’importo dovuto dall’ente alla STICEA, alla somma di Euro 224.108,00, oltre agli interessi del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, ex artt. 35 e 36 e confermando nel resto l’impugnata sentenza. La Corte riteneva – sulla base delle risultanze della disposta c.t.u. – che il credito dell’impresa appaltatrice fosse comprovato nella misura suindicata, con riferimento alle diverse riserve formulate in corso d’opera, e che le ulteriori doglianze del Comune di Pisa fossero infondate.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso il Comune di Pisa nei confronti della STICEA s.p.a. in liquidazione, sulla base di otto motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. La resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed ottavo motivo di ricorso, il Comune di Pisa denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non abbia disposto una nuova consulenza tecnica, sebbene il Comune di Pisa avesse mosso dettagliate e specifiche critiche all’elaborato peritale, contenute in due relazioni tecniche depositate nel corso del giudizio di secondo grado, anche in relazione ai prezzi presi in considerazione dal c.t.u. con riferimento al Bollettino degli ingeneri. Nè tali rilievi critici sarebbero stati esaminati dalla Corte territoriale, derivandone – a parere dell’istante – un evidente vizio di motivazione.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Va osservato, al riguardo, che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria un’espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. 5/2/2004, n. 2151; Cass. 29/4/2006, n. 10043; Cass. 24/9/2010, n. 20227; Cass. 19/7/2013, n. 17693). D’altro canto, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 13/6/2007, n. 13845; Cass. 17/7/2014, n. 16368; Cass. 3/6/2016, n. 11482).

1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, dall’esame degli atti (v. controricorso, p. 23) risulta che le osservazioni critiche del c.t.p. del Comune di Pisa nei confronti dell’elaborato peritale erano state ampiamente esaminate dal c.t.u. sia nella relazione principale del novembre 2002, che in quella di chiarimenti del gennaio 2004. Per converso, il ricorrente non ha trascritto nel ricorso, almeno nei punti essenziali, nè la relazione di consulenza tecnica d’ufficio nella parte non condivisa, nè – tanto meno – i rilievi proposti nei confronti della stessa nelle due relazioni suindicate, o in qualsiasi altro scritto difensivo.

1.3. La censura non può, pertanto, trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Pisa denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello – pur condividendo il rilievo avanzato dal Comune di Pisa, in relazione alla riserva n. 3, circa il fatto che il “misto granulare” rientrava tra i materiali previsti nel capitolato speciale di appalto, in luogo dello “stabilizzato” – abbia, poi, aderito alla relazione di c.t.u., secondo la quale il risultato numerico del compenso spettante all’impresa doveva restare invariato.

2.2. La doglianza è inammissibile.

Sub specie del vizio di motivazione, invero, il ricorrente richiede una vera e propria rivisitazione delle difese spiegate in prime cure e del materiale probatorio (segnatamente la relazione di c.t.u.) acquisito agli atti del giudizio di merito e già esaminato dal giudice di appello, al fine di pervenire, con riferimento alla riserva in questione, ad un risultato economico diverso, mediante criteri di computo differenti da quelli adoperati dal consulente e condivisi dalla Corte di Appello. Si è in presenza, peraltro, di deduzioni del tutto inammissibili in questa sede, non potendo di certo la Corte operare un riesame degli elementi di prova già sottoposti al vaglio del giudice di seconde cure, onde trarne conseguenze favorevoli alle aspettative del ricorrente, trattandosi com’è evidente, di una richiesta inammissibile in sede di legittimità, anche se proposta sub specie del vizio di motivazione (Cass. S.U. 24148/2013). In tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, invero, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto incompatibile con il giudizio di legittimità (Cass. 5/8/2016, n. 16526).

2.3. La censura non può, di conseguenza, trovare accoglimento.

3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, il Comune di Pisa denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13, comma 5, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

3.1. Il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe riconosciuto – peraltro con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata – un equo compenso all’impresa pari ad Euro 224.108,00, ossia in misura superiore al quinto dell’importo dell’appalto, come previsto dall’art. 13 del Capitolato Generale.

3.2. La doglianza è inammissibile.

Deve, invero, osservarsi al riguardo che, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/4/2016, n. 8206).

Orbene, nel caso di specie, la questione suindicata – come eccepito dalla resistente (p. 25 del controricorso) – non risulta essere stata proposta nel giudizio di appello, come si evince anche dai motivi di gravame riportati nello stesso ricorso del Comune di Pisa (pp. 7-9), sebbene la statuizione in esame fosse contenuta anche nella sentenza di primo grado.

3.3. Il mezzo non può, pertanto, essere accolto.

4. Con il quinto motivo di ricorso, il Comune di Pisa denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

4.1. L’istante censura la decisione di appello nella parte in cui, pur considerando congiuntamente le riserve nn. 1 e 3, ha applicato il ribasso d’asta solo alla riserva n. 1 e non anche a quella n. 3, come richiesto dall’appellante, ritenendo erroneamente che il c.t.u. avesse già applicato il ribasso d’asta, a tale ultima riserva, all’interno della relazione di consulenza.

4.2. La censura è inammissibile per le stesse ragioni esposte con riferimento al secondo motivo, atteso che – sub specie del vizio di motivazione – il deducente prospetta una diversa ricostruzione delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., ripercorrendone analiticamente il percorso argomentativo, anche sul piano strettamente contabile. Il che si traduce in un’evidente rivisitazione del materiale probatorio già sottoposto all’esame del giudice di merito, certamente inammissibile in questa sede.

5. Con il sesto e settimo motivo di ricorso, il Comune di Pisa denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

5.1. Il ricorrente censura la decisione di appello, nella parte in cui non avrebbe – del tutto immotivatamente – tenuto conto, ai fini della determinazione delle somme dovute dal Comune all’appaltatrice, dei maggiori costi imputabili ai “comportamenti dilatori dell’impresa”, e ciò in quanto – a parere della Corte l’ente pubblico, costituendosi in primo grado, non avrebbe lamentato comportamenti dilatori da parre di quest’ultima.

5.2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato, invero, che i motivi posti a fondamento del ricorso devono presentare, a pena di inammissibilità, i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 15952/2007, 13259/2006, 5637/2006).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Appello non si è limitata – come dedotto dal ricorrente – ad asserire che il Comune di Pisa non avrebbe lamentato in prime cure la sussistenza di comportamenti dilatori dell’impresa, ma ha addirittura affermato l’inconferenza della questione, dovendo escludersi l’esistenza di tali comportamenti dilatori della medesima, risultando dalle Delib. n. 1863 del 1995 e Delib. n. n. 1163 del 1996, “che le proroghe in esse previste erano determinate unicamente da fatti ascrivibili all’Amministrazione committente”. Il mezzo, in quanto inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

6. Dall’inammissibilità dell’intero ricorso principale deriva l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla STICEA s.r.l.. Va, difatti, osservato – al riguardo – che il ricorso incidentale tardivo, poichè proposto oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace – ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – qualora il ricorso principale per cassazione sia stato dichiarato inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2 (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (cfr. Cass. 3419/2004; 8105/2006; 1528/2010; 6077/2015).

Nel caso di specie, la sentenza di appello è stata depositata il 14 marzo 2011 (e non notificata), mentre il ricorso incidentale risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 30 maggio 2012, ossia nei quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, avvenuta il 20 aprile 2012, ma oltre il termine di un anno e quarantasei giorni (tenuto conto della sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza di appello, che sarebbe scaduto il 30 aprile 2012 (il 29 era domenica). Ne consegue che il ricorso incidentale della STICEA s.p.a. essere dichiarato inefficace.

7. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente risultato soccombente.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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