Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7480 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 17/03/2021), n.7480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30641-2019 proposto da:

DOLCE & GABBANA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentata e difesa

dagli avvocati EUGENIO BRIGUGLIO, GIANLUCA BOCCALATTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1112/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla Dolce & Gabbana s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro la cartella di pagamento emessa per maggior Ires ed Irap dovute in relazione all’anno d’imposta 2004. Riteneva la CTR, disattendendo le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla società contribuente, che fosse dovuto l’aggio di riscossione anche in caso di pagamento tempestivo della cartella.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia Entrate-Riscossione resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1, lett. a), come modificato prima dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2 (convertito dalla L. n. 286 del 2006) e poi dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32, comma 1, (convertito dalla L. n. 2 del 1999), nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 3 e degli artt. 3,24,53 e 97 Cost. Censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto applicabile l’art. 17 cit. alla riscossione di tributi relativi al periodo d’imposta 2004, facendo così gravare sulla società contribuente l’aggio di riscossione anche in caso di pagamento tempestivo della cartella. Prospetta, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale del cit. art. 17 in relazione agli artt. 3,24,53 e 97 Cost..

La Corte, rilevato che la Commissione tributaria provinciale di Venezia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 1999 e succ. mod., art. 17, comma 1, lett. a) e che l’udienza di trattazione è stata fissata per il 25 maggio 2021, rinvia la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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