Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7480 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 08/03/2022), n.7480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 7176-2021 proposto da:

D.T.R., M.G., domiciliati presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO MARELLI, STEFANIA ALBA

MANISCALCO;

– ricorrenti –

contro

ROMEO GESTIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato PIERLUIGI RIZZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NUNZIO RIZZO;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG n. 3082/2020 del

TRIBUNALE di MILANO, depositata il 26/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIACALONE GIOVANNI, il quale

chiede che codesta rigetti il ricorso per regolamento.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., M.G. e D.T.R. hanno convenuto in giudizio la Romeo Gestioni s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannata al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei danni per inadempimento all’obbligo di lavaggio della divisa aziendale.

2. La società Romeo Gestioni s.p.a. ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società, ai sensi dell’art. 413 c.p.c.;

3. Il Tribunale di Milano all’udienza del 26.1.2021, dopo avere escusso i testimoni, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Napoli, luogo in cui la società convenuta ha la sede legale ed in cui deve intendersi concluso il contratto, in seguito al ricevimento presso la direzione amministrativa della società dell’accettazione delle proposte da parte dei lavoratori.

4. Avverso tale ordinanza i signori M. e D.T. hanno proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.. La Romeo Gestioni s.p.a. ha resistito con controricorso.

5. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. I ricorrenti censurano l’ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell’art. 413 c.p.c., Sostengono che le lettere di assunzione (prodotte come doc. 1 dei fascicoli di primo grado e interamente trascritte nel ricorso in esame) dimostrano l’avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in (OMISSIS) il (OMISSIS) da parte dei lavoratori e del legale rappresentante della società, Dott. T.E.. Rilevano come non vi sia in atti alcuna prova dell’avvenuta spedizione a Napoli delle lettere di assunzione e che queste ultime prevedevano unicamente la “restitu(zione) firmata per accettazione” e non le modalità di tale restituzione attraverso la spedizione, anziché brevi manu tra persone presenti. Osservano che il contratto non subordinava l’inizio della esecuzione alla ricezione dell’accettazione presso la sede di Napoli; che non solo di tale ricezione manca qualsiasi elemento di prova ma che vi sono elementi contrari alla tesi della società, desumibili dal fatto che la prestazione lavorativa è iniziata il giorno successivo ((OMISSIS)) alla sottoscrizione del contratto, e che il contratto deve comunque considerarsi concluso, ai sensi dell’art. 1327 c.c., con l’inizio dell’esecuzione in (OMISSIS). Censurano l’ordinanza impugnata perché ha deciso sulla questione di competenza non “in base a quello che risulta dagli atti”, come previsto dall’art. 38 c.p.c., u.c., bensì dopo aver svolto attività istruttoria e alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte.

7. L’istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è fondata.

8. Occorre premettere che, in base al disposto dell’art. 38 c.p.c., u.c., le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, con la conseguenza che il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa senza un’apposita istruzione (v. Cass. n. 15348 del 2011; n. 12455 del 2010; n. 7586 del 2007; n. 5125 del 2007; n. 6218 del 2003).

9. Per quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, questa Corte ha chiarito che, in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dall’art. 1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte) e dall’art. 1335 c.c., (in base al quale la proposta e l’accettazione, al pari della loro revoca, “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”) opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell’intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione (v. Cass. n. 25402 del 2017; n. 26842 del 2016).

10. Il criterio di cui all’art. 1326 c.c., comma 1, e art. 1335 c.c., ha insomma valore residuale ed è applicabile nei solo casi in cui difettino elementi per ritenere concluso il contratto nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione.

11. Nel caso in esame, i lavoratori hanno prodotto come allegato n. 1 al ricorso introduttivo di primo grado (e riprodotto in allegato al ricorso per regolamento di competenza) le lettere di assunzione che recano la dicitura “(OMISSIS) (MI), (OMISSIS)” e la sottoscrizione del “Vice Presidente e Rappresentante Legale Dott. T.E.”; i lavoratori hanno pacificamente sottoscritto le lettere di assunzione il (OMISSIS) in (OMISSIS).

12. Il Tribunale di Milano, applicando il criterio concorrente, previsto dall’art. 413 c.p.c., del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ha individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Napoli ritenendo che la lettera di assunzione, firmata per accettazione dai lavoratori in (OMISSIS), dovesse essere restituita alla sede della società, ed ha desunto la previsione di tale adempimento dal contenuto della stessa lettera (“La preghiamo di restituirci firmata per accettazione ed accordo l’allegata copia della presente…”); ha quindi considerato il contratto perfezionato con la ricezione dell’accettazione della proposta di lavoro presso la sede della società in (OMISSIS).

13. Il Tribunale di Milano non si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto nell’escludere che il contratto fosse stato concluso tra persone presenti, in (OMISSIS) il (OMISSIS), ha del tutto trascurato il valore probatorio della scrittura privata, di cui all’art. 2702 c.c., ritualmente prodotta ed attestante la sottoscrizione delle lettere di assunzione in (OMISSIS), il (OMISSIS), da parte del legale rappresentante della società e dei lavoratori; non solo, ma ha individuato il giudice territorialmente competente presupponendo una modalità di conclusione del contratto, subordinata alla ricezione presso il preponente dell’accettazione, che ha carattere residuale (v. Cass. n. 25402 del 2017 cit.; n. 26842 del 2016 cit.) e che non ha alcun riscontro negli elementi probatori risultanti ex actis.

14. L’efficacia probatoria che deve riconoscersi alla scrittura privata, ai sensi dell’art. 2702 c.c., e l’assenza in atti di elementi di prova precostituiti (dovendosi escludere l’utilizzabilità delle prove costituende rappresentate dalle deposizioni testimoniali) della trasmissione presso la sede di Napoli, con qualsiasi forma e strumento, della lettera sottoscritta per accettazione dalla lavoratrice, e della relativa ricezione nella stessa giornata del (OMISSIS), essendo prevista dalla medesima lettera come data di inizio della prestazione il giorno seguente, cioè il (OMISSIS), inducono a datare la conoscenza datoriale dell’accettazione della lavoratrice contestualmente alla sottoscrizione di quest’ultima, con conseguente individuazione in (OMISSIS) del luogo di conclusione del contratto e nel Tribunale di Milano del giudice territorialmente competente a decidere la controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire.

Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

 

 

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