Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 748 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 19/01/2010), n.748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t, domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che la rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrente –

contro

A.C. in proprio e quale erede di W.L.,

A.L., A.G., elettivamente

domiciliati in Roma, via F. Crispi, n. 89, presso l’Avvocato

Pontecorvo Leone, che li rappresenta e difende in virtu’ di procure

speciali conferite con scritture private autenticate per Notaio

Chialamberto, rispettivamente in date 3.7.2007 rep. n. 54214,

27.6.2007 rep. n. 54197, 26.6.2007 rep. n. 54208;

– controricorrenti –

e contro

A.O., quale erede di A.F.;

– intimata –

e sul ricorso incidentale condizionato n. 19338/07 R.G. proposto da:

A.L., A.G., A.

C., come sopra domiciliati, rappresentati e difesi;

– ricorrenti incidentali –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., come sopra

domiciliata, rappresentata e difesa;

– intimata –

avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, n.

3634/2006, depositata il 18.4.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15.12.2009 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

Leone Pontecorvo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- L’agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, per la cassazione della decisione indicata in epigrafe che, rigettando il ricorso della medesima agenzia e dichiarando assorbiti il ricorso di A.L. contro il diniego di condono e quelli incidentali dei contribuenti signori A.F., A.L., A.G., A. C. e W.L., conferma la decisione con cui – per quanto ancora interessa – la commissione tributaria di secondo grado di Roma, riformando la pronunzia di primo grado.

aveva dichiarato decaduto l’ufficio dal potere di esigere la maggiore imposta di registro, liquidata il 28.2.1989, conseguente all’asserita non spettanza dei benefici portati dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14 goduti al momento della registrazione ((OMISSIS)) di un atto di compravendita immobiliare, dal momento che sul terreno venduto non era stata realizzata alcuna costruzione ne’ quindi era stata prodotta la denuncia di ultimazione dei lavori nel termine prescritto; sicche’ non si era verificata la condizione cui la legge subordina la concessione del beneficio.

1.2.- I nominati contribuenti ( A.C. anche quale erede di L.W., deceduta) resistono mediante controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, con un solo motivo, illustrato da memoria.

1.3.- All’udienza del 16.1.2009, cui la causa era stata chiamata per la discussione, fu disposta la rinnovazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione dell’ordinanza, della notifica, non eseguita, del ricorso nei confronti di A.O., succeduta a A.F., deceduto. Eseguito tale incombente, la causa e’ stata rifissata per l’udienza odierna.

2.- Motivi dei ricorsi.

2.1.- L’unico motivo del ricorso principale – formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.L. 28 febbraio 1981, n. 36, art. 2, comma 3 convertito nella L. 29 aprile 1981, n. 163; D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, art. 1, comma 3 convertito nella L. 23 febbraio 1982, n. 47 (recante proroga al 31.12.1985 delle disposizioni agevolative interessanti la presente causa); art. 12 preleggi – si conclude col seguente quesito:

2.1.1.- “Se la proroga al 31 dicembre 1985 disposta dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, art. 1, comma 3 abbia portata non territorialmente limitata alle zone del Friuli – Venezia Giulia, della provincia di Trieste, ecc, previste nell’intitolazione del provvedimento, n.d.r., bensi’ generale, si’ da applicarsi anche al…

termine per la denuncia di ultimazione dei lavori, ai fini della fruizione definitiva delle agevolazioni previste dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14”.

2.2.- L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato – formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronunzia sul ricorso di A. L. avverso il diniego di condono); art. 276 c.p.c., comma 2, e art. 279 c.p.c., comma 2; L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 – si conclude coi seguenti quesiti:

2.2.1.- “Se la Commissione Tributaria Centrale, investita da un ricorso avverso un provvedimento di rigetto (o diniego) di una domanda di definizione agevolata di lite pendente L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. ex art. 16 debba decidere la questione pregiudiziale relativa alla proponibilita’ ed all’efficacia della domanda di definizione e, quindi, all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prima delle questioni di merito sollevate dalla controparte, ricorrente sul merito dell’atto tributario (avviso di liquidazione) impugnato”;

2.2.2.- “Se, in un caso di impugnazione di un avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio del Registro (o Ufficio delle Entrate), che non assolva una mera funzione di liquidazione e riscossione, bensi’ anche una funzione impositiva, e costituisca il primo atto con il quale l’Ufficio eserciti la pretesa tributaria diretta al recupero di imposte di registro ed ipotecarie ordinarie per decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 2 luglio 1949, n. 408, la relativa controversia tributaria costituisca “lite pendente�, suscettibile di definizione agevolata L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16”.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perche’ proposti contro la stessa sentenza.

3.2.- Il ricorso principale e’ fondato e deve essere accolto; il ricorso incidentale deve essere rigettato, per infondatezza. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione all’accoglimento, e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria regionale del Lazio, che rinnovera’ il giudizio attenendosi al principio di diritto stabilito al par. 4.1, e regolera’ fra le parti le spese dei presente giudizio di cassazione.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Al quesito di diritto (par. 2.1.1) formulato dall’agenzia delle entrate, ricorrente principale, il collegio delibera di rispondere positivamente, condividendo, in mancanza di nuove e convincenti ragioni per disattenderla, la consolidata giurisprudenza di questa suprema corte (Cass. nn. 3902/2008, 19736/2005, non massimate, ma conformi a 10335/2003, 2988/2003, 13218/2001, 11606/2001, 8459/2001), contraria alla soluzione accolta dalla sentenza impugnata e costantemente orientata ne senso di ritenere non limitata territorialmente, ma riferita all’intero territorio nazionale, la proroga concessa dal legislatore (D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, art. 1 convertito nella L. 23 febbraio 1982, n. 47) per la presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori, presupposto indispensabile per la conferma del beneficio fiscale goduto dai contribuenti in sede di registrazione dell’atto di vendita del terreno; con relativo spostamento del dies ad quem per l’esercizio del potere di liquidazione e riscossione dell’intera imposta dovuta.

4.1.1.- La risposta positiva a tale quesito comporta l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata.

4.2.- Al secondo quesito (par. 2.2.2) del ricorso incidentale si deve rispondere negativamente, per le ragioni espresse al par. 4.2.2..

4.2.1.- La risposta negativa assorbe il primo quesito (par. 2.2.1), non avendo la parte ulteriore interesse a conoscere l’ordine di precedenza delle questioni cui esso si riferisce, e comporta il rigetto del ricorso incidentale.

4.2.2.- L’avviso di liquidazione dedotto in lite, conseguente alla revoca – o, piu’ esattamente, all’acclarata non spettanza, per mancato compimento della condizione cui era subordinata – dell’agevolazione goduta in sede di registrazione dell’atto, non costituisce autonomo esercizio del potere impositivo, bensi’ recupero, previa liquidazione, della differenza fra quanto dovuto in base alla normativa ordinaria e quanto effettivamente pagato, in virtu’ di un beneficio precariamente concesso fidando in un evento futuro (costruzione di abitazioni non di lusso) che non si e’ verificato.

4.2.3.- In simili ipotesi, la giurisprudenza di questa suprema corte, da cui il collegio non ha motivo di dissentire, ha generalmente ritenuto che non sia “lite pendente”, ai sensi e per gli effetti della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, lett. a), (condono fiscale), quella instaurata in ordine ad un provvedimento di mero calcolo del tributo, come l’avviso di liquidazione emesso a seguito di revoca di agevolazioni fiscali, in base agli stessi dati originariamente forniti dal contribuente (Cass. nn. 2777/2006, 19544/2005, 7434/2003; contro, Cass. n. 4239/2006). Ne’ a diversa opinione inducono alcune decisioni (Cass. nn. 18840/2006, 6188/ 2006, 2962/2006) apparentemente di segno contrario, concernenti il caso, simile al presente solo per certi aspetti, dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione il quale, a differenza di quanto accade nell’ipotesi ora in esame, presuppone una valutazione, da parte dell’ufficio finanziario, della congruita’ dei valori esposti nella denunzia di successione e dell’effettiva esistenza delle passivita’ dichiarate.

4.3.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 3.5..

5. – Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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