Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 748 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 16/01/2020), n.748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9952-2018 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNALISA PIERMARTIRE;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

DELLE MARCHE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

DI APPELLO DI ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto n. 79/10 V.G. della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositato il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La corte di Appello, sezione minori, di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, proposta dalla cittadina brasiliana I.C., in qualità di madre del minore R.W.. A sostegno della decisione è stato rilevato che la ricorrente non ha mai sviluppato un legame forte e stabile con il figlio, che è radicato sul territorio italiano ma perchè è accudito ed ha un legame significativo e continuativo con i nonni paterni. La ricorrente è, invece, frequentemente fuori dell’Italia ed il minore non convive con lei. Non è riuscita a creare una condizione di stabilità lavorativa e, pur non ravvisandosi criticità, non ha mai rafforzato il legame con il minore stesso. Ne consegue che il rimpatrio definitivo in Brasile non sembra compromettere il sereno sviluppo psico fisico del minore.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la cittadina straniera.

Nei due motivi di ricorso viene rappresentato come il rimpatrio costituirebbe un grave pregiudizio per il minore, essendo necessario che la ricorrente permanga in Italia per terminare con esito positivo il percorso intrapreso con i servizi sociali del Comune di Fermo. Il nucleo familiare costituito dalla ricorrente, il padre del minore ed il figlio è stato all’attenzione dei servizi sociali e del Tribunale per i minorenni a causa di un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale relativo alla madre ed al padre cui sono seguiti incontri protetti con il minore intensificati da una pronuncia della Corte d’Appello Minorenni nel 2016, da ritenersi in netta contraddizione con quella oggetto della presente impugnazione. La ricorrente ha cercato con tutte le sue forze di stabilire un rapporto significativo con il figlio ed è dovuta andare in Brasile spinta dalla necessità. Ha un altro figlio maggiorenne con il quale ha un ottimo rapporto e che subirebbe un grave pregiudizio dal suo allontanamento. Il padre del minore vive stabilmente in Germania. Pertanto, quest’ultimo si troverebbe in caso di rigetto della domanda privo di entrambe le figure genitoriali. In conclusione, non è stato valutato l’effettivo pregiudizio per il minore e non è stato considerato che la ricorrente soltanto rimanendo in Italia può riacquistare con pienezza la responsabilità genitoriale.

Il motivo è inammissibile sia perchè prospetta una diversa valutazione del merito sia perchè incentrato su un profilo estraneo al parametro normativo sulla base del quale deve essere esaminata la domanda D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, ovvero l’esigenza della ricorrente di ricostituire un rapporto significativo con il minore, attualmente non consolidato, al fine di risolvere le questioni legate alla responsabilità genitoriale.

All’inammissibilità del ricorso non consegue statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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