Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 748 del 15/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 748 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO
ricorso non
depositato
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALERIO Carmela;
– ricorrente non diligente contro
RICCO Rosaria (RCC RSR 46E48 E946W), rappresentata e
difesa, per procura speciale
dall’Avvocato
Tommaso
Pio
a margine del controricorso,
Lamonica,
elettivamente
domiciliata in Roma, via Trionfale 21, presso lo studio
dell’Avvocato Massimiliano carbone;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 387
del 2011, depositata in data 28 aprile 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23 ottobre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.
Data pubblicazione: 15/01/2014
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Ritenuto
che Ricco Rosaria ha depositato controricorso
per resistere al ricorso proposto da Valerio Carmela
avverso la sentenza pronunciata fra le parti dalla Corte
d’Appello di Bari, resa in data 25 maggio 2010 e pubblicata
che il ricorso è stato notificato all’intimata Ricco
Rosaria in data 18 giugno 2012;
che essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato
che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[ (-)]
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile
poiché non depositato entro il termine previsto dall’art.
369, primo comma, c.p.c. Essendo il ricorso stato
notificato il 18.06.2012, il termine per il suo deposito
(venti giorni dalla notificazione, secondo la disciplina
prevista a pena di improcedibilità dall’art. 369, primo
comma, c.p.c.), spirava in data 08.07.2012.
•
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni
per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per
essere ivi dichiarato improcedibile»;
il 28 aprile 2012;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale del resto non sono state rivolte critiche di
sorta, avendo la controricorrente aderito alla detta
proposta con memoria depositata in prossimità dell’adunanza
che quindi il ricorso va dichiarato improcedibile, con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, in favore della controricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre ad
euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 23 ottobre 2013.
camerale;