Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 748 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 14/01/2011), n.748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24789-2006 proposto da:

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DEI PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato POLVANI GIOVANNI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVESTRI ESTER

giusta procura speciale al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato

MASTROSANTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati SOVERA MATTEO UGO, MORVILLO NICOLA ALESSANDRO, giusta

procura speciale al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1553/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 27/04/2005, depositata il

16/06/2005; R.G.N. 2233+2589/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito l’Avvocato POLVANI Giovanni;

udito l’Avvocato GABRIELLA FEDERICO per delega Avvocato MASTROSANTI

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano ha confermato la prima sentenza che aveva condannato il L. (autore del libro “(OMISSIS)”) e la spa Arnoldo Mondadori Editore (editrice del libro stesso) a pagare distinte somme al P., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione e di riparazione pecuniaria ai sensi della L. n. 47 del 1948.

Il ricorso per cassazione della Arnoldo Mondadori Editore spa è svolto in due motivi. Risponde con controricorso il P.. La ricorrente ha depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione art. 595 c.p., art. 185 c.p.p., art. 2059 c.c. – vizi della motivazione) censura la sentenza per aver ritenuto sussistere il contenuto diffamatorio in alcun delle frasi enucleate dal libro in questione.

Il secondo motivo (violazione art. 51 c.p. e art. 21 Cost. – vizi della motivazione) lamenta che la sentenza abbia negato l’applicabilità alla fattispecie della scriminante prevista dall’art. 51 c.p..

I motivi sono in parte inammissibili (laddove si risolvono nella richiesta di un nuovo e diverso accertamento del merito della controversia) ed in parte infondati (dove articolano censure di legittimità).

Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha da tempo enucleato i principi cardine che reggono la materia del diritto di cronaca, tesa al bilanciamento tra il diritto di stampa ed il diritto della persona alla riservatezza ed al rispetto dell’onore e della reputazione propri. Diritti, questi, entrambi costituzionalmente garantiti. Una giurisprudenza che fonda l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca sulla verità della notizia, sulla pertinenza (quale interesse pubblico alla conoscenza del fatto) e sulla continenza (quale necessità che i fatti non contengano inutili offese ed esagerazioni).

Caratteristiche, queste, che devono connotare anche il diritto di critica.

Quelli delineati sono gli ambiti entro e non oltre i quali può muoversi il giudizio di legittimità, diretto, appunto, alla verifica dell’avvenuto rispetto dei canoni enunciati, oltre, ovviamente, della congruità e della logicità dell’argomentazione posta dal giudice a base delle conclusioni alle quali è pervenuto.

Venendo, allora, al caso in esame, il giudice s’è attenuto ai suddetti principi, dei quali, all’inizio della motivazione, ha offerto ampia esposizione (cfr. pagg. 11 – 12 sent. ). Di questi ha fatto, quindi, il parametro di valutazione di una serie di brani riportati nel libro in questione (che qui non è neppure il caso di ripetere), deducendo, con motivazione immune da vizi, sia la potenzialità offensiva dell’altrui reputazione, sia l’inapplicabilità della scriminante dei diritti di cronaca e di critica.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese sopportate dalla controparte nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA