Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7479 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 23/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14704/2012 proposto da:

Brancaccio Costruzioni S.p.a., (p.i. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Ajaccio n. 14, presso l’avvocato Vosa Paolo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Piovano Enrico, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Moncalieri;

– intimato –

e contro

Comune di Moncalieri, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso il

Dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall’avvocato

Scaparone Paolo, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Brancaccio Costruzioni S.p.a. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Ajaccio n. 14, presso l’avvocato Vosa Paolo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Piovano Enrico, giusta procura a

margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1759/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

COLEINE LORENZO, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

Anna Maria, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 19 novembre 2004, la Brancaccio Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, il Comune di Moncalieri, chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute in relazione alle riserve formulate con riferimento al contratto di appalto, stipulato inter partes in data 2 dicembre 1999, avente ad oggetto i lavori di miglioramento funzionale e messa a norma dell’impianto polisportivo comunale “(OMISSIS)”. Il Tribunale adito, con sentenza n. 29/2009, accoglieva in parte la domanda, condannando l’ente pubblico al pagamento, a favore dell’impresa Brancaccio, della somma di Euro 138.743,39, oltre interessi e spese di lite.

2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1759/2011, depositata il 5 dicembre 2011, accoglieva parzialmente l’appello del Comune di Moncalieri ed, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l’appellante al pagamento della somma di Euro 48.523,22, oltre interessi legali, in favore della Brancaccio Costruzioni s.r.l.. La Corte territoriale riteneva, in via pregiudiziale, tempestiva l’azione proposta dall’impresa appaltatrice nel rispetto del termine di sessanta giorni, previsto dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 33. Nel merito, il giudice del gravame reputava tardiva la riserva n. 1 (concernente i danni da ritardo per l’asserita illegittima sospensione dei lavori a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000), in quanto formulata dall’impresa oltre il termine decadenziale di quindici giorni di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 165, mentre riteneva tempestive e fondate tutte le altre riserve.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Brancaccio Costruzioni s.p.a. nei confronti del Comune di Moncalieri, sulla base di quattro motivi. Il resistente ha replicato con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la Brancaccio Costruzioni s.p.a. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. La ricorrente censura l’impugnata sentenza sul piano motivazionale, assumendo che la Corte di Appello – nel ritenere tardiva, in quanto effettuata oltre il termine decadenziale di quindici giorni di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 165, la riserva n. 1 (concernente i danni da ritardo per l’asserita illegittima sospensione dei lavori a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000) – avrebbe omesso di considerare lo stato di avanzamento n. 6 nella sua interezza, prendendo come dies a quo il 15 novembre 2001, data concernente solo una parte di detto stato di avanzamento; con la conseguenza che la riserva, esplicitata con raccomandata del 18 dicembre 2001 sarebbe risultata – ad avviso della Corte – proposta oltre il termine suindicato e, perciò, tardiva.

Lo stato di avanzamento n. 6 sarebbe, per contro, composto di due parti: l’una concernente i lavori esterni alla scuola ed alla palestra, redatta dal direttore dei lavori in data 4 dicembre 2001; l’altra, avente ad oggetto i lavori interni alla palestra, redatta dalla direzione dei lavori il 15 novembre 2001. Talchè, ove la Corte territoriale avesse preso in considerazione la parte del s.a.l. redatta il 4 dicembre 2001, la riserva in questione, esplicitata il 18 dicembre 2001, non avrebbe potuto essere considerata tardiva.

1.2. La censura è inammissibile.

1.2.1. Va osservato, al riguardo, che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione (secondo il testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis) su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass. 5/12/2014, n. 25756; Cass. 28/9/2016, n. 19150).

Nel caso concreto, per contro, l’impugnata sentenza si fonda ben diversamente da quanto dedotto dalla istante – sulla ritenuta tardività della riserva in questione, dipendente da un duplice ordine di ragioni: a) perchè non formulata nei diversi verbali di sospensione e di ripresa parziale dei lavori, in contrasto con quanto previsto dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 31 – a tenore del quale “Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate” – ma solo nel registro di contabilità del 15 novembre 2001; b) in quanto esplicitata con lettera raccomandata del 18 dicembre 2001, ossia ben oltre i quindici giorni dalla sua formulazione, avvenuta il 15 novembre 2001 mediante iscrizione nel registro di contabilità, in violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 165 (applicabile ratione temporis).

1.2.2. La considerazione, da parte della Corte di Appello, dello stato di avanzamento n. 6 – peraltro neppure trascritto nel ricorso, almeno nei punti fondamentali, in osservanza del principio di autosufficienza (Cass. 4/3/2014, n. 4980) – nella sua interezza, sarebbe stata, pertanto, del tutto irrilevante per la decisione sulla tempestività della riserva in questione, fondata sulle due rationes decidendi suindicate, giacchè non avrebbe potuto indurre la Corte di merito ad una decisione diversa da quella adottata. Ne consegue che il motivo in esame non può trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la Brancaccio Costruzioni s.p.a. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Avrebbe errato la Corte di Appello, a parere della ricorrente, nel ritenere tardiva la riserva n. 1, poichè non proposta nei diversi verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, laddove la Corte avrebbe dovuto tenere conto delle difficoltà di ordine pratico per l’impresa connesse al fatto che la contabilità era tenuta, nella specie, su supporto informatico. Dal che sarebbe derivata “l’impossibilità di applicare pedissequamente al caso in esame le norme che regolano l’apposizione delle riserve, sicchè correttamente la riserva in parola sarebbe stata iscritta dall’impresa nel registro di contabilità e, poi, esplicitata con la missiva del 18 dicembre 2001”.

2.2. La doglianza è infondata.

2.2.1. La Corte territoriale ha, invero, correttamente rilevato che, ai sensi del succitato del D.M. n. 145 del 2000, art. 31 (applicabile ratione temporis), le riserve avrebbero dovuto essere iscritte nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori in data 16 ottobre 2000, 19 ottobre 2000, 6 novembre 2000 e 6 marzo 2001, come testualmente previsto anche dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 133, comma 8 (del pari applicabile ratione temporis, ed a tenore del quale “le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori”), atteso che, a fronte di un evento alluvionale della portata di quello occorso nell’ottobre 2000, che aveva colpito in modo particolare il Comune di Moncalieri, l’impresa appaltatrice era certamente ben consapevole ab origine dell’impatto negativo che le sarebbe derivato dalla prevedibile sospensione dei lavori a tempo indeterminato. La Corte ha, dipoi, accertato – come dianzi detto – che la riserva, oltre che tardivamente formulata solo nel registro di contabilità del 15 novembre 2001, era stata altresì esplicitata oltre il termine di quindici giorni, previsto dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 165.

Ebbene, siffatte statuizioni del giudice di merito si palesano, altresì, pienamente conformi a quanto più volte affermato da questa Corte in materia, nel senso di ritenere che l’appaltatore, il quale pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’Amministrazione, ha l’onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54 e 64 (applicabile “ratione temporis”), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Al riguardo, si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l’onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni.

Ne consegue che, nel caso in cui la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato, o con le altre modalità contrattualmente convenute. Soltanto nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacchè l’idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga solo all’atto della cessazione della sospensione medesima, o nel caso in cui quest’ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, nell’ipotesi di mancanza di tale verbale (la cui compilazione è rimessa all’iniziativa dell’appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest’ultimo registro, essa dovrà essere tempestivamente comunicata all’amministrazione mediante apposito atto scritto (cfr. Cass. 10/8/2007, n. 17630; Cass. 12/6/2008, n. 15693; Cass. 12/7/2016, n. 14190).

2.2.2. Nel caso di specie, è evidente che – attesa l’immediata rilevanza pregiudizievole della sospensione dei lavori, dovuti ad eventi atmosferici di eccezionale portata ed imponenza – l’impresa appaltatrice avrebbe dovuto iscrivere la riserva in questione nei diversi verbali di sospensione, o almeno in quelli di ripresa di lavori, operando, poi, la quantificazione delle relative somme in sede di sottoscrizione della contabilità. La Brancaccio Costruzioni ha, per contro, tardivamente iscritto la riserva in parola solo nel registro di contabilità del 15 novembre 2001 (a distanza di oltre un anno dalla prima sospensione dei lavori), ed ha, dipoi, tardivamente esplicitato la medesima riserva soltanto con missiva del 18 dicembre 2001.

Ne discende che, non meritando l’impugnata sentenza, sul punto, censura alcuna, il mezzo in esame non può che essere rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la Brancaccio Costruzioni s.p.a. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

3.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia – con statuizione del tutto contraddittoria – ritenuto tempestiva la riserva n. 2, sebbene esplicitata con la medesima raccomandata del 18 dicembre 2001, mentre a diversa conclusione è pervenuta come si è detto – per la riserva n. 1.

3.2. La censura è infondata.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre, invero, solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudicante (Cass., Sez. U. 22/12/2010, n. 25984; Cass. 18/2/2015, n. 3270).

Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata evidenzia con chiarezza il decisum sul punto in questione, avendo la Corte affermato che la riserva n. 2 non costituiva neppure una vera e propria riserva, trattandosi di una richiesta di interessi sugli stati di avanzamento dei lavori, ossia “di una pretesa che discende direttamente dalla legge”, come tale non soggetta all’onere della tempestiva proposizione. La denunciata contraddittorietà della motivazione non può, pertanto, ritenersi sussistente.

4. Riservato al prosieguo l’esame del quarto motivo di ricorso principale, che concerne il regime delle spese dei due gradi del giudizio di merito, e passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale proposto dal Comune di Moncalieri, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, l’ente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, artt. 32 e 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la tardività della domanda proposta in giudizio dalla Brancaccio Costruzioni, per mancato rispetto del termine di sessanta giorni, previsto dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 33.

Il dies a quo di decorrenza del termine in questione, per la proposizione dell’azione giurisdizionale, avrebbe dovuto essere, invero, stabilito – a parere del ricorrente – con riferimento, non alla determinazione definitiva dell’amministrazione del 15 settembre 2004, pubblicata il 23 settembre 2004, con la quale erano state disattese le riserve in questione, bensì dall’atto di collaudo, datato 15 ottobre 2003 e sottoscritto il 10 novembre 2003. Con la conseguenza che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarar tardiva l’azione giudiziale proposta dall’impresa solo in data 19 novembre 2004.

4.2. Il mezzo è infondato.

Va difatti osservato, al riguardo, che la determinazione della stazione appaltante in ordine alle riserve formulate dall’appaltatore, in quanto espressione, non di poteri autoritativi ma della struttura privatistica del rapporto, si configura, benchè adottata in forme pubblicistiche, non come un provvedimento amministrativo, ma come atto negoziale, avverso il quale l’appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale), al fine di ottenere l’accertamento, in contrasto con la stessa, del proprio diritto e la condanna della p.a. al pagamento delle somme dovute, con decorrenza del termine per il ricorso dalla medesima determinazione definitiva, ai sensi del combinato disposto del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, artt. 32 e 33 (Cass. 1/10/2014, n. 20722).

Ne consegue che, nel caso di specie, deve reputarsi del tutto corretta la decorrenza del termine per la proposizione dell’azione giurisdizionale, da parte dell’impresa appaltatrice, stabilita dalla Corte territoriale con riferimento alla determinazione definitiva dell’amministrazione del 15 settembre 2004, pubblicata il 23 settembre 2004, Mon dall’atto di collaudo che non svolge alcuna funzione al riguardo. La censura deve essere, perciò, disattesa.

5. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Moncalieri denuncia l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.1. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato tempestive le riserve nn. 3, 4 e 5 (per lavori eseguiti e non contabilizzati), sebbene il Comune di Moncalieri avesse eccepito in giudizio che tali riserve erano state apposte in modo del tutto generico con la semplice dicitura “l’impresa firma con riserva”, senza che le stesse fossero state in alcun modo esplicitate nei quindici giorni successivi, ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 165. A tanto la Corte si sarebbe erroneamente determinata, ad avviso del ricorrente, in considerazione del fatto che le riserve in parola erano state esaminate nel merito dalla stazione appaltante, “tramite la direzione dei lavori”, e che le relative somme erano state accreditate nel registro di contabilità all’impresa Brancaccio, sia pure un importo minore rispetto a quello richiesto.

5.2. La doglianza è inammissibile.

Dall’esame dell’impugnata sentenza si evince, invero, che le riserve in questione avevano ad oggetto lavori eseguiti e non contabilizzati ricompresi nell’appalto, e che tali riserve erano “state apposte, con quantificazione di dettaglio, in calce al s.a.l. n. 5”.

Orbene, la ricorrente censura la decisione di appello per avere la Corte territoriale ritenuto di superare la questione – a suo dire con motivazione sintetica ed apodittica – sulla base del solo riscontro dell’iscrizione delle relative somme in contabilità da parte del direttore dei lavori, con la mera dizione “l’impresa firma con riserva”, senza considerare che tale generica contabilizzazione non poteva precludere all’amministrazione committente di superare il parere meramente tecnico del direttore dei lavori, rilevando “profili di tardività delle medesime riserve”.

E tuttavia, il ricorrente non ha in alcun modo impugnato l’altra ratio decidendi dell’impugnata sentenza, costituita dall’affermazione secondo cui le riserve in questione sarebbero state apposte, “con quantificazione di dettaglio”, in calce allo stato di avanzamento n. 5. Orbene, va osservato al riguardo che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi” (cfr. Cass. S.U. 7931/2013; Cass. 4293/2016).

Ne discende che il motivo in esame, in quanto non coglie tutte le rationes decidendi sulle quali si fonda l’impugnata sentenza, deve essere dichiarato inammissibile.

6. Con il quarto motivo del ricorso principale ed il terzo del ricorso incidentale, la Brancaccio Costruzioni s.p.a. ed il Comune di Moncalieri denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

6.1. Lamentano i ricorrenti, da due angoli prospettici diametralmente opposti, la disposta compensazione parziale da parte della Corte di Appello, senza adeguata motivazione, delle spese dei due gradi di merito, che invece, a loro avviso, avrebbero dovuto essere poste per intero a carico della controparte.

6.2. le censure sono infondate.

Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile “ratione temporis” (prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), infatti, la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito (Cass. Sez. U. 30/7/2008, n. 20598; Cass. 4/2/2015, n. 1997).

Nel caso concreto, la decisione di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla compensazione delle spese sostenute dalla Brancaccio Costruzioni s.p.a., in misura di 1/2, tenuto conto della soccombenza dell’ente per un importo “notevolmente ridimensionato rispetto sia a quello ritenuto dal Tribunale, sia a quello dedotto in giudizio dall’impresa attrice”, e comunque “di tutti gli aspetti sostanziali e processuali della vicenda”.

La doglianza va, pertanto, disattesa.

7. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.

8. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza delle parti, per dichiarare interamente compensate le spese del presente giudizio.

PQM

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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