Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7479 del 20/03/2020

Cassazione civile sez. III, 20/03/2020, (ud. 02/12/2019, dep. 20/03/2020), n.7479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21203/2017 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PARANTI PELLETIER, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale

Dott.ssa C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 939/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GIGLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.P., danneggiato in un incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS) sulla strada provinciale (OMISSIS) tra la moto da lui guidata ed un presunto (perchè rimasto sconosciuto) veicolo bianco che invadendo la corsia di marcia del P. ne aveva determinato la perdita di controllo del mezzo e l’impatto con un guardrail, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 939 del 2017 che, confermando la pronuncia di prime cure, ha applicato la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro, di cui all’art. 2054 c.p.c., comma 2. L’applicazione della presunzione di pari responsabilità è stata disposta dalla Corte territoriale, all’esito di ben due perizie cinematiche, nell’impossibilità di addivenire ad una ricostruzione certa dei fatti di causa. Il Giudice d’Appello, per quel che ancora rileva in questa sede, dato atto che, sulla scorta delle prove testimoniali acquisite, il veicolo antagonista aveva invaso la corsia di marcia del P. provocandone lo sbandamento e l’impatto con un garderail, in assenza di elementi certi ed inconfutabili sulla dinamica del sinistro, ha ritenuto di applicare l’art. 2054 c.c., comma 2, in ottemperanza alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due conducenti, nel caso di scontro tra veicoli, non esonera l’altro dall’onere di provare di essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza. Avverso la sentenza, che ha altresì accolto un motivo di ricorso incidentale disponendo la restituzione di una parte della somma liquidata dalla compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado, il P. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la Unipolsai con controricorso, illustrato da memoria. La causa, già assegnata alla Adunanza Camerale della Terza Sezione Civile del 7/3/2018, è stata, con ordinanza interlocutoria, rimessa alla pubblica udienza per la natura nomofilattica delle questioni in essa trattate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente replicare all’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte resistente per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata in una al deposito del ricorso. L’eccezione è infondata in quanto detta copia autentica risulta depositata da parte resistente, sì da soddisfare quanto statuito da questa Corte con la pronuncia n. 10648 del 2017 secondo la quale in tutti i casi in cui la sentenza impugnata è presente nel fascicolo del giudizio a quo perchè, ad esempio, prodotta da parte resistente, la condizione di procedibilità può dirsi rispettata, poichè il giudicante è posto in condizioni di esaminare il documento e di verificare il rispetto del termine per l’impugnazione.

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente solleva violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e pone una questione di diritto: se l’art. 2054 c.c., comma 2, sia applicabile anche nel caso in cui vi sia stato, da parte dell’organo giudicante, un accertamento positivo sulla responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza circa l’eventuale corresponsabilità del danneggiato. Secondo il ricorrente infatti la presunzione di pari responsabilità non potrebbe applicarsi in casi siffatti.

1.1 Il motivo non è fondato in ragione della giurisprudenza di questa Corte che fa del criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l’esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio dell’art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa. Ciò che emerge con chiarezza nel caso in esame è proprio l’impossibilità di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, tanto che ben due CTU cinematiche non hanno consentito di sciogliere i dubbi. In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha correttamente applicato l’art. 2054 c.c., comma 2, non potendo avere rilevanza, perchè afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell’eziologia dell’incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. In ogni caso, anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio il che si ripete non è dato affermare nel caso in esame – anche in tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall’onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del C.d.S. ed a quelle di comune prudenza.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell’art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l’accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l’imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”.

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato. In ragione della peculiarità della fattispecie si ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio “del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, a seguito di trattazione in pubblica udienza, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2020

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