Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7478 del 08/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 13/07/2021, dep. 08/03/2022), n.7478
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3253-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA” DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
(SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA,
29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE
DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente –
P.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 496/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata l’08/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE
MARINIS.
Fatto
RILEVATO
– che, con sentenza dell’8 luglio 2019, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore e accoglieva l’opposizione proposta da P.B. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso l’avviso di pagamento avente ad oggetto contributi dovuti per gli anni 2009 alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente il credito dell’Istituto non avendo questo provato, pur gravando sullo stesso il relativo onere, l’abitualità dell’esercizio dell’attività professionale da parte della P., rilevando, invece, la produzione di un reddito inferiore al limite di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 comma 2, quale indice del carattere occasionale dell’attività;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale P.B., pur intimata, non ha svolto alcuna difesa;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
– che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 11 e 12, conv. in L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, come sostituito dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 comma 3, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, corrisponderebbe il carattere occasionale dell’attività professionale svolta, quando viceversa l’abitualità della stessa è requisito immanente laddove il professionista risulti iscritto al relativo albo professionale con apertura di partita IVA;
– che il motivo si rivela inammissibile atteso che, sub specie violazione di legge, investe la valutazione in fatto compiuta dalla Corte territoriale (cfr., da ultimo, Cass. 18.2.2021, n. 4419), né l’omessa considerazione dell’apertura di partita IVA è dedotta, con le dovute allegazioni richieste per soddisfare il canone di autosufficienza, in termini di omesso esame di fatto decisivo;
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese non avendo svolto l’intimata alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022