Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7477 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P.M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato

e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv.ti BALDON Francesco e MARGILI Lorenzo Prospero ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, alla v. G.B. Vico,

n. 1;

– ricorrente principale –

contro

V.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Sartiru Alessandro, Renzo Rizzati, Andrea Manzi e

Emanuele Coglitore, in virtu� di procura speciale apposta a margine

del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

degli ultimi due legali, in Roma, v. Confalonieri, n. 5;

– controricorrente –

L.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Spiazzi

Gianfranco e Virgilio Gaito, in virtu� di procura speciale a margine

del controricorso (contenente ricorso incidentale), ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, piazzale Clodio,

1;

– controricorrente –

e

V.N.;

– intimata –

e

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23795/05) proposto da:

L.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco

Spiazzi e Virgilio Gaito, in virtu� di procura speciale a margine del

controricorso (contenente ricorso incidentale), ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, piazzale Clodio,

1;

– ricorrente incidentale –

contro

P.P.M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato

e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv.ti BALDON Francesco e Lorenzo Prospero Marsili ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, alla v. GB. Vico,

n. 1;

– ricorrente principale –

e

V.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Alessandro Sartori, Renzo Rizzati, Andrea Manzi e

Emanuele Coglitore, in virtu� di procura speciale apposta a margine

del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

degli ultimi due legali, in Roma, v. Confalonieri, n. 5;

– controricorrente �

e

V.N.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 326/2005,

depositata il 21 febbraio 2005;

udita la relazione della causa svolta nell�udienza pubblica del 15

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi l�Avv. Franco Prosperi Mangili per il ricorrente; l�Avv. Carlo

Albini, per delega, nell�interesse della controricorrente V.

F., e l�Avv. Gianfranco Spiazzi per il controricorrente –

ricorrente incidentale L.G.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per

l�accoglimento di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato tra il 5 e il 10 marzo 1994, il sig. P.P.M., dichiarandosi figlio del primo cugino della signora T.M. (cioe� parente di 5 grado), sulla premessa che quest�ultima, un tempo in possesso di doti imprenditoriali tali da consentirle l�acquisizione di un notevole patrimonio, aveva, successivamente, subito un processo patologico che le aveva comportato la progressiva perdita di lucidita� mentale, e che, in particolare, dal 1987, si era data ad un�eccessiva prodigalita�, tanto che, un anno dopo la sua morte (avvenuta il (OMISSIS) in uno stato di indigenza), ne era stata dichiarata con sentenza l�interdizione, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, i signori V.F., L.G. e V.N. per sentir dichiarare la nullita� e/o l�annullamento, per incapacita� di intendere e di volere della signora T., degli atti compiuti, a vario titolo e in date diverse (come meglio specificati nello stesso atto introduttivo, consistenti, in particolare, in sei donazioni, comprese tra l�agosto 1989 e il luglio 1991, e in un testamento olografo, pubblicato il 23 novembre 1992), in favore degli indicati convenuti compiuti dalla stessa nei cinque anni anteriori al suo decesso, con la conseguente condanna dei medesimi convenuti alla restituzione dei beni mobili ed immobili indebitamente percepiti o, in alternativa, del loro valore, unitamente agli interessi legali dal compimento dei singoli atti dichiarati nulli o annullati e fino all�effettivo saldo.

Nella costituzione dei convenuti, il designato G.O.A del Tribunale adito, con sentenza n. 218 del 2001, rigettava le domande formulate dall�attore P.P.M., nonche� l�eccezione di carenza di legittimazione attiva dell�attore stesso formulata nell�interesse del convenuto L.G. e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Interposto appello avverso l�indicata sentenza da parte del P., l�adita Corte di appello di Venezia, nella costituzione degli appellati ed a seguito di proposizione di appello incidentale da parte del L.G., con sentenza n. 326 del 2005, depositata il 21 febbraio 2005, rigettava l�appello principale, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, condannando il P. al pagamento delle spese del grado.

A sostegno dell�adottata sentenza la Corte territoriale rilevava l�infondatezza del gravame proposto nell�interesse del P., perche� oltre alla circostanza che la sentenza dichiarativa dell�interdizione nei confronti della T. poteva considerarsi produttiva di effetti giuridici solo dalla sua pubblicazione, dall�espletata istruzione probatoria non era emerso un riscontro univoco della dedotta incapacita� di intendere e di volere della stessa signora T. (abbisognevole di essere accertata in modo necessariamente rigoroso) in relazione ai vari momenti in cui aveva disposto delle proprie sostanze con gli atti impugnati in favore degli appellati, senza che, peraltro, una tale condizione di incapacita� naturale fosse stata addotta con riguardo ad altri atti dispositivi realizzati dalla medesima T. nell�arco dello stesso intervallo temporale a vantaggio del medesimo appellante principale o di suoi parenti. Nei confronti della menzionata sentenza di appello (notificata il 27 maggio 2005) ha proposto rituale ricorso per cassazione (notificato il 13-14 luglio 2005) il P.P. M., articolato in tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso V.F. e L.G., quest�ultimo proponendo anche ricorso incidentale. L�altra intimata V. N. non risulta costituita in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, i ricorsi devono essere riuniti perche� relativi all�impugnazione della stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – in relazione all�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la nullita� della sentenza impugnata per supposta mancanza totale dell�esposizione dei motivi in fatto ed in diritto sui quali era stata basata la decisione, la quale, in effetti, corrispondeva (come poteva rilevarsi dalla trascrizione dei due testi a fronte, riportati anche per assolvere al principio di autosufficienza del ricorso), nello svolgimento della motivazione (da considerarsi, percio�, meramente apparente) da pag. 7 a pag. 23, al contenuto della comparsa di risposta in appello di V.F. ricompreso nelle pagine da 12 a 32.

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato – avuto riguardo all�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la mancata od erronea valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali, invece, si sarebbe dovuto desumere la sussistenza del dedotto stato di incapacita� di intendere e di volere in capo alla signora T. con riferimento all�epoca di disposizione degli atti impugnati, che sarebbe stato sicuramente accertatale ove fossero state ammesse le prove per testi articolate da esso appellante, fosse stato dato corso alla richiesta dell�ordine di esibizione di una serie di documenti bancari e fossero state adeguatamente valorizzate le emergenze probatorie scaturenti dalla relazione del c.t.u., nel giudizio di interdizione, svolta dal prof. C..

4. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato – con riferimento all�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione e falsa applicazione dell�art. 769 c.c. con riguardo all�escluso vizio della carenza di forma dell�atto pubblico (come tale implicante l�invalidita�) in ordine al versamento di L. 20.000.000 a favore di V.N. oltre che al versamento di L. 50.000.000 a favore dei V.F., disposizioni, entrambe, che si sarebbero dovute considerare vere e proprie donazioni.

5. Con il proposto ricorso incidentale L.G. ha censurato la sentenza impugnata deducendo due motivi tra loro connessi, ovvero il primo – ai sensi dell�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all�art. 112 c.p.c. – per non aver la Corte territoriale giudicato sull�appello incidentale dal medesimo formulato e il secondo – correlato all�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – per omessa motivazione sul punto decisivo e preliminare, oltre che assorbente, della controversia relativo alla carenza di legittimazione attiva del sig. P.P.M. ed alla conseguente mancata prova della sua qualita� di successore legittimo della defunta T.M..

6. Rileva il collegio, in primo luogo, che pur apparendo preliminare la questione dedotta con il ricorso incidentale del L. G. (totalmente vittorioso nel merito in primo e secondo grado), in virtu� del principio affermato dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 5456 del 6 marzo 2009, lo stesso ricorso proposto ai sensi dell�art. 371 c.p.c. deve considerarsi (sul presupposto che sulla indicata questione il giudice di primo grado si era specificamente pronunciato e che il giudice di appello ha interamente confermato la decisione di prima istanza: cfr. capo 1) del relativo dispositivo della sentenza in questa sede impugnata) come ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione della parte, con la conseguenza che esso potra� essere valutato solo in presenza della permanenza dell�attualita� del relativo interesse, sussistente unicamente nell�eventualita� della rilevazione della fondatezza del ricorso principale, ragion per cui occorre esaminare per primi i motivi formulati con quest�ultimo ricorso.

7. Il primo motivo del ricorso principale, come precedentemente riportato, e� destituito di fondamento e deve, pertanto, essere respinto.

7.1. Il ricorrente ha, in sostanza, assunto la nullita� della sentenza impugnata per difetto del requisito dell�esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali e� stata basata sul presupposto che lo svolgimento della motivazione riporta ampi stralci del percorso logico risultante dalla comparsa in appello depositata nell�interesse di V.F.. In proposito la difesa del P. richiama, quale precedente ritenuto conferente, la sentenza di questa Corte n. 12542 del 2001, con la quale fu ravvisata la nullita� della sentenza oggetto di ricorso la cui motivazione si esauriva “sic et simpliciter” nel concordare con i motivi addotti con l�atto di appello. Orbene tale riferimento non puo� considerarsi, nella specie, assolutamente idoneo a confortare l�assunto prospettato con il primo motivo, poiche�, nel caso in esame, pur essendo indubbio che la sentenza di appello riproduce vari passaggi argomentativi della suddetta comparsa in appello, la motivazione risulta supportata, nell�esternazione di un percorso di ampia condivisione della linea difensiva adottata dalla V.F., da idonei e critici spunti di ragionamento logico – giuridico sui vari aspetti della vicenda sottoposta al vaglio della Corte territoriale attinenti alla valutazione de supposto difetto della capacita� di intendere e di volere della signora T. (anche in relazione all�ininfluenza delle valutazioni tecniche del prof. C.) e alla correlata non indispensabilita� dell�acquisizione di ulteriori elementi probatori, oltre che agli altri aspetti inerenti le donazioni e il testamento impugnati. Cosi� inquadrata, la sentenza della Corte veneziana si prospetta conforme al disposto dell�art. 132 c.p.c. (e, segnalatamente, al requisito di cui al comma 1, n. 4), trasparendo da essa, nei termini appena indicati, l�esposizione piu� che sufficiente delle ragioni di fatto e di diritto della decisione attraverso la manifestazione di un complessivo percorso logico mediante il quale, pur recependosi in modo prevalente l�impostazione difensiva di una delle parti, sono state affrontate in modo critico e con adeguate valutazioni integrative le varie questioni dedotte con l�appello, cosi� facendo assumere al ragionamento esplicato (e, percio�, fatto proprio e reso, quindi, autonomo) i connotati propri e le caratteristiche tipiche di una motivazione in senso tecnico – processuale.

8. Anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente principale si prospetta infondato e va, percio�, rigettato.

8.1. Con tale motivo, come anticipato, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla mancata od erronea valutazione delle risultanze istruttorie, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza della nomina immediata di un tutore provvisorio in favore della signora T., alla valutazione dello stato di indigenza di quest�ultima, alle iniziative penali che erano state intraprese a tutela della condizione della stessa T., alla mancata considerazione di una serie di scritti della medesima, alla rilevanza della sentenza di interdizione e alle emergenze della relazione del prof. C. svolta nel relativo procedimento e, infine, alla ritenuta irrilevanza di varie prove orali dedotte per riscontrare la ritenuta incapacita� naturale della T. al momento della formazione degli atti impugnati.

Trattandosi di censura relativa alla motivazione e� opportuno ricordare che, secondo l�orientamento costante di questa Corte (cfr.

Cass., S.U., 27 dicembre 1997, n. 13045; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766, e Cass. 11 luglio 2007, n. 15489), il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d�ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l�identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformita� dell�apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l�attendibilita� e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all�uno o all�altro mezzo di prova, mentre alla Corte di cassazione non e� conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensi� solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l�esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui e� riservato l�apprezzamento dei fatti. Orbene, alla stregua di tale principio, il collegio rileva che la sentenza impugnata si prospetta munita di una complessiva motivazione congrua e logica al fine di escludere la fondatezza dell�appello del P., non dovendosi, peraltro, trascurare che – sempre sulla scorta dell�uniforme indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v., ad es., Cass. 25 novembre 2003, n. 17915, e Cass, 2 novembre 2004, n. 21050) – l�indagine circa l�esistenza dell�incapacita� di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui ha posto in essere l�atto del quale e� chiesto l�annullamento ai sensi dell�art. 428 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto sottratto al controllo in sede di legittimita� se sorretto, appunto, da una motivazione adeguata ed esente da vizi.

Allo stesso modo e� stato reiteratamente puntualizzato che l�annullamento di un testamento per incapacita� naturale del testatore postula la esistenza non gia� di una semplice anomalia o alterazione delle facolta� psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensi� la prova rigorosa che, a causa di una infermita� transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell�atto di ultima volonta�, della coscienza dei propri atti ovvero della capacita� di autodeterminarsi, con la specificazione che l�onere probatorio di tale condizione grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria.

Cio� posto, occorre evidenziare che la Corte territoriale, nel rispondere ai motivi effettivamente dedotti con l�atto di appello del P., ne ha, con sufficiente motivazione (ponendo riferimento “per relationem” anche alla sentenza di primo grado, esponendo le ragioni della conferma dell�inerente percorso argomentativo), ravvisato l�infondatezza, considerandosi, pertanto, non valutabile ogni altra doglianza non proposta in modo specifico con l�appello stesso.

Con riferimento alla valutazione circa l�incidenza della sentenza di interdizione (peraltro sopravvenuta con sentenza del 9 marzo 1993, successivamente al decesso della signora T.), la Corte veneziana, ritenendo implicitamente l�irrilevanza della pregressa nomina del tutore provvisorio (oltretutto intervenuta nel novembre 1991, posteriormente al momento della formazione degli atti impugnati, ad esclusione del testamento olografo) e rifacendosi ai principi statuiti da questa Corte di legittimita�, ha correttamente evidenziato (in base all�art. 421 c.c.) che l�incapacita� legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione, con la conseguenza dell�operativita�, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacita� dell�interdicendo e dell�irretroattivita� degli effetti della suddetta decisione. Da cio� il giudice di appello ne ha fatto scaturire la logica considerazione che, prima di tale pubblicazione, operando la menzionata presunzione, l�incapacita� naturale della T., quale testatrice e donante in relazione agli atti di formazione pregressa, avrebbe dovuto essere provata dall�avente interesse in modo univoco e rigoroso e con riguardo ad ogni singolo atto specificamente impugnato. In proposito, la stessa Corte di appello, con motivazione essenzialmente esauriente e scevra da vizi logici (e, percio�, insindacabile in questa sede), ha confermato le valutazioni relative alla incertezza dei risultati scaturiti dall�esame delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. prof. C. nel corso del procedimento di interdizione (come e� noto improntato fondamentalmente ad un impulso d�ufficio), che, pur discorrendo di una grave ed irreversibile menomazione del pensiero astratto, del giudizio, della memoria recente, dell�attenzione, del controllo, degli istinti e dell�emotivita� accertata dal medesimo c.t.u., non deponevano per la loro immediata traducibilita� nella prova sicura della mancanza totale di coscienza e volonta� della T. nei diversi momenti (collocabili, in modo apprezzabile, indietro nel tempo) in cui erano stati posti in essere gli atti impugnati, posto che lo stesso ausiliario tecnico, nel settembre 1992, aveva attestato che la condizione della predetta T. denotava una parziale, seppur notevole, incapacita� alla condotta dei propri interessi da non essere, pero�, qualificabile come talmente grave da richiedere il provvedimento di interdizione. Quanto alla censura relativa alla conferma della ritenuta inammissibilita� delle prove orali dedotte nell�interesse del P., la Corte di appello veneziana, nell�esercizio del suo potere autonomo di selezione del materiale probatorio e, ancor prima, di valutazione dell�ammissibilita� e della rilevanza delle istanze istruttorie avanzate (non correlate al requisito di indispensabilita� nella vigenza del precedente testo dell�art. 345 c.p.c., “ratione temporis” applicabile), ha, con una valutazione di merito incensurabile nella presente sede di legittimita� e sufficientemente motivata, chiarito che le circostanze portate a fondamento delle richieste probatorie inerivano un profilo non direttamente pertinente all�oggetto del giudizio (e al titolo della domanda proposta) siccome indirizzate non a dimostrare la condizione dell�incapacita� di intendere e di volere della T. ma il possibile aspetto della violenza psichica o dell�errore motivo dalla medesima subiti nel porre in essere gli atti impugnati.

9. Anche il terzo motivo del ricorso principale e� privo di fondamento e deve, quindi, essere rigettato.

9.1. Con quest�ultimo motivo il P., pur prospettando la supposta violazione e falsa applicazione dell�art. 769 c.c. (in relazione all�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ha, in effetti, dedotto l�insufficienza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva considerato come “donazioni” i versamenti effettuati dalla signora T. in favore delle signore V.N. e V.F., rispettivamente per L. 20.000.000 e per L. 50.000.000.

Tuttavia, anche in ordine a questo aspetto, pur essendo qualificate nell�originario atto di citazione queste due dazioni di danaro come donazioni, la Corte territoriale ha escluso, con congrua motivazione, che dette operazioni potessero ricondursi a tale fattispecie negoziale, non essendo risultato provato dal P. il requisito essenziale dell�”animus donandi”. In particolare, la Corte veneziana, al di la� dell�aspetto che la corresponsione di importi pecuniari di non modico valore non comportano, di per se�, la configurazione di una donazione, ha adeguatamente precisato che, nella specie, l�attore- appellante non aveva dimostrato che le due dazioni erano state fatte per spirito di liberalita� (arricchendo, corrispondentemente, le destinatarie), come tali da assoggettare alla forma necessaria dell�atto pubblico. I giudici di appello, infatti, con dovizia di puntualizzazioni (ponendo riferimento a precise risultanze documentali), hanno ricostruito i rapporti intercorsi tra la T. M. e la V.F. in relazione alle considerevoli spese (ammontanti ad un importo superiore a L. 50.000.000) effettuate da quest�ultima su incarico e, comunque, nell�interesse della prima, tanto da configurarsi una relazione di scambi economici comportanti una possibile compensazione tra i rispettivi crediti e debiti. Anche con riferimento al rapporto intercorso tra la T. e la V.N. la Corte territoriale ha evidenziato che l�appellante non aveva assolto, in modo univoco e comunque sufficiente, all�onere probatorio ai fini dell�emergenza delle condizioni per ricondurre la dazione della somma di L. 20.000.000 allo schema negoziale di una donazione, considerandosi, peraltro, anche la relazione tra le due e, in particolare, la probabile attivita� di assistenza eseguita dalla seconda a favore della prima, non essendo, in ogni caso, rimasto acquisito un inequivoco quadro probatorio che potesse confortare la ricostruzione del P..

10. In definitiva, quindi, il ricorso formulato nell�interesse del P. deve essere integralmente rigettato. In virtu� di questa pronuncia viene meno, per sopravvenuto difetto di interesse (sulla base di quanto precisato sub 6), la condizione per esaminare il ricorso incidentale formulato nell�interesse di L.G., che, percio�, deve ritenersi assorbito.

11. In dipendenza della natura della controversia e dell�obiettiva controvertibilita� di alcune delle questioni giuridiche trattate, il collegio ritiene che sussistano giusti ed idonei motivi per dichiarare interamente compensate le spese di questo giudizio con riferimento ai rapporti processuali instauratisi tra le parti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Cosi� deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA