Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7477 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26536/2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 100/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

J.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Potenza ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti.

Il richiedente asilo ebbe a rappresentare d’aver abbandonato il suo Paese poichè, orfano di genitori, era stato sfruttato e maltrattato ed, inoltre, era ricercato dalla Polizia in dipendenza del suo orientamento sessuale considerato reato in Gambia.

Il Tribunale potentino ebbe a rigettare la domanda del richiedente in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale e questi interpose gravame avanti la Corte d’Appello di Potenza, che respinse l’impugnazione ponendo in rilievo la non credibilità del timore riferito per giustificare l’espatrio, nonchè l’assenza di persecuzione nei confronti del richiedente asilo inquadrabile nelle fattispecie previste dalla disciplina sulla protezione internazionale.

Quanto alla domanda tesa al riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte lucana la rigettava poichè non concorrenti condizioni di vulnerabilità in dipendenza delle dichiarazioni rese e tenuto conto che l’attività formativa risultava svolta nel circuito dell’accoglienza, mentre il lavoro documentato era a tempo determinato e di breve durata, sicchè detti elementi non indicavano alcuna integrazione sociale.

Il J. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte potentina articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, s’è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dallo J. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce vizio di omesso esame circa un fatto decisivo con conseguente omessa motivazione al riguardo; fatto individuato nella notoria persecuzione, da parte dello Stato gambiano, contro gli omosessuali.

La censura appare inammissibile posto che non si confronta con la puntuale motivazione presente al riguardo nella sentenza impugnata.

Difatti il Collegio lucano non ha esaminato la situazione generale afferente la condizione degli omosessuali in Gambia poichè, con compiuta motivazione, ha escluso che lo J. era espatriato in conseguenza di una qualche forma di persecuzione in dipendenza del suo orientamento sessuale.

Dunque il Collegio territoriale ha esaminato la questione – di cui si deduce l’omesso esame – e rilevato l’inesistenza di persecuzione effettiva nei confronti specifici del richiedente asilo in forza delle sue stesse dichiarazioni.

Con il secondo motivo di ricorso lo J. lamenta la violazione di norme di legge individuate in più articoli di legge, convenzioni internazionali e costituzionali, nonchè omesso esame di fatto decisivo con conseguente omessa motivazione.

Deduce il ricorrente che la Corte potentina non ebbe ad esaminare il dedotto danno grave in caso di suo rimpatrio, omettendo motivazione in punto rigetto della sua domanda di protezione internazionale.

Quindi lo J. rileva come il Collegio lucano ha ritenuto non credibile il suo narrato circa le ragioni dell’espatrio senza procedere ad alcun approfondimento istruttorio circa la condizione degli omossessuali in Gambia.

L’argomentazione critica sviluppata nel ricorso si compendia nell’evocazione della situazione – in astratto – di persecuzione e repressione, esistente in Gambia in dipendenza della preferenza omosessuale, per sostenere l’apodittica conclusione che sul punto la Corte d’Appello aveva errato la sua statuizione.

In effetti la critica proposta non si correla con la motivazione puntuale al riguardo sviluppata dalla Corte distrettuale, la quale ha puntualmente messo in rilievo come per la stessa descrizione dei fatti resa dallo J. – intrinsecamente contraddittoria circa la scoperta del suo rapporto omosessuale con un compagno – non risultava che lo stesso era fuggito dal Gambia poichè perseguitato quale omossessuale e come lo stesso non si era presentato all’udienza appositamente fissata per sentirlo e così consentirgli di offrire chiarimenti.

Dunque all’evidenza non concorre alcuna omessa motivazione nè omesso esame di fatto decisivo posto che la Corte potentina ha puntualmente esaminato la questione fattuale alla base delle dichiarazioni del ricorrente circa le ragioni del suo espatrio.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente rileva l’erronea applicazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e art. 19 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè omesso esame di fatto rilevante – anche se non indica con chiarezza quale fatto sia-.

L’argomentazione critica sviluppata nel ricorso prescinde dalla motivazione resa dal Collegio potentino sul punto sicchè risulta affetta da genericità.

Difatti nella sentenza impugnata vengono puntualmente valutati i fatti lumeggianti condizione di vulnerabilità portati dallo J. a sostegno della sua richiesta di godere della protezione umanitaria, nonchè esaminata la documentazione proposta ad illustrazione della sua integrazione sociale in Italia – rapporti di lavoro per brevi periodi nel 2017 e 2018 – e la circostanza che ancora in sede di audizione giudiziale era stato necessario convocare l’interprete. A fronte di detta partita motivazione il ricorrente sviluppa argomentazione critica fondata sul richiamo ai lineamenti generali dell’istituto, arresti giurisprudenziali e la condizione di persecuzione contro gli omosessuali esistente in Gambia, senza svolgere in effetti alcun confronto critico con la motivazione resa dal Collegio lucano nella sentenza impugnata.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita, che si tassano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo J. a rifondere all’Amministrazione degli Interni le spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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