Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7476 del 31/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 7476 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
PERETTI Mario, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Fulvio Carlo Maiorca,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Maria
Paola Di Nicola in Roma, via Giovanni Andrea Badoero, n. 82,
scala B;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze in data 12
febbraio 2013.
Data pubblicazione: 31/03/2014
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti.
Ritenuto che la Corte d’appello di Firenze, con decreto in
di Mario Peretti contro il decreto che aveva deciso, respingendola, la domanda di equa riparazione dallo stesso presentata ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Peretti ha proposto ricorso, con atto notificato al Ministero
della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato
di Firenze in data 9 aprile 2013;
che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso;
che in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.
Considerato che la notifica del ricorso per cassazione è
nulla, in quanto effettuata al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso
l’Avvocatura generale dello Stato;
che, non essendo stata la nullità sanata dalla costituzione
in giudizio dell’intimata Amministrazione, deve essere ordinata al ricorrente la rinnovazione della notifica, nel termine
di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza;
data 12 febbraio 2013, ha rigettato il ricorso in opposizione
che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso
al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura generale del-
della presente ordinanza;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo
2014.
lo Stato nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione