Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7476 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Vincenti Nicolò e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

A.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. Alba Francesco, in virtù di procura speciale apposta a

margine del controricorso, e domiciliato “ex lege” presso la

Cancelleria della Corte di cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 331/2005,

depositata il 26 marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Francesco Alba per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. A. A., sulla premessa di aver acquistato in data 1 dicembre 1993 dal sig. L.S. l’immobile sito in (OMISSIS), e che, successivamente all’acquisto, aveva appurato che lo stesso immobile, contrariamente a quanto dichiarato dal venditore nel rogito notarile, non era conforme al progetto presentato al suddetto Comune ed approvato giusta concessione edilizia n. 3159/3 del 3 dicembre 1984, con la conseguenza che era stato costretto, al fine di renderlo conforme agli strumenti urbanistici, a presentare istanza di sanatoria ai sensi della l. n. 724 del 1994, conveniva dinanzi alla Pretura Circondariale di Caltagirone – sez. dist. Di Militello Val di Catania il L. per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di L. 25.655.790, corrispondente al costo complessivo necessario per la suddetta sanatoria, oltre interessi e rivalutazione.

Nella costituzione dell’indicato convenuto, il Vice Pretore onorario della suddetta sezione distaccata, con sentenza n. 33 del 2002 (depositata il 19 febbraio 2002), ribadito il rigetto della chiamata in garanzia di terzo siccome formulata dal convenuto irritualmente e dichiarata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale dal medesimo avanzata, accoglieva la domanda dell’ A., ritenendola fondata, con la conseguente condanna del L. al pagamento della somma richiesta in citazione oltre che alla rifusione delle spese del giudizio.

Interposto rituale gravame da parte del L.S. (articolato su cinque motivi), l’adita Corte di appello di Catania, nella resistenza dell’appellato A.A. (che proponeva, a sua volta, appello incidentale), con sentenza n. 331 del 2005, depositata il 26 marzo 2005, rigettava sia l’appello principale del L. che quello incidentale dell’ A., oltre alla domanda di risarcimento danni formulata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al L., condannando quest’ultimo al pagamento, per intero, delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava l’infondatezza – oltre che dell’appello incidentale – di tutti i motivi dedotti con l’appello principale sia con riferimento all’assunto vizio relativo alla costituzione del giudice per essere stata emessa la sentenza da v.p.o. assegnato all’organo giudiziario adito, sia con riguardo all’irrilevanza del mancato richiamo nella sentenza impugnata delle conclusioni precisate (comunque desumibili dallo svolgimento del processo), sia in ordine all’inammissibilità delle eccezioni in senso proprio (in quanto intempestivamente formulate) relative alla decadenza dal diritto alla garanzia e alla prescrizione dell’azione, sia, infine, in relazione al merito in senso stretto della domanda, sulla scorta delle inequivoche risultanze dell’istruzione probatoria esperita. Nei confronti di tale sentenza (notificata il 11 maggio 2005) ha proposto rituale ricorso per cassazione (notificato il 2 luglio 2005) il L.S., articolato in dieci motivi, al quale ha resistito con controricorso l’ A.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 158 c.p.c., in relazione al R.D. n. 12 del 1941, art. 103 all’epoca dell’introduzione del giudizio vigente, sul presupposto che il v.p.o., che aveva deciso la causa in primo grado (così come altro v.p.o. che ne aveva curato in precedenza la trattazione), era sprovvisto di apposito provvedimento di designazione da parte del Pretore titolare.

1.1. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Oltre all’accertamento compiuto in sede di merito sull’esistenza del provvedimento espresso di designazione, quale v.p.o., dell’avv. l.

R.A., la Corte di appello ha esattamente posto in rilievo come, quand’anche fosse mancato tale presupposto, non sarebbe stato ravvisabile il vizio denunciato dal ricorrente, poichè – per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 25 luglio 1997, n. 6935; Cass. 12 novembre 2001, n. 14006, e Cass. 8 febbraio 2007, n. 2745) – il difetto di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c. è configurabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all’ufficio e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull’ordinamento giudiziario, costituendo l’inosservanza del disposto dell’art. 174 dello stesso codice e dell’art. 79 disp. att. c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell’atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

Nella fattispecie, pertanto, non essendo sorta alcuna contestazione sulla qualifica di vice pretore onorario rivestita dagli avvocati che curarono la trattazione prima e la decisione poi, non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità del giudizio, essendo riconducibile l’attività giurisdizionale espletata a soggetti legittimamente investiti della relativa funzione.

2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione dell’art. 132 c.p.c. relativa all’eccepita nullità della decisione di primo grado, oltre che il difetto di motivazione.

2.1. Questo motivo è inammissibile, non risultando indicati specificamente i motivi per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata (ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4) e difettando la doglianza stessa del requisito dell’autosufficienza, ponendosi riferimento all’omessa pronuncia su determinate richieste formulate nel verbale di udienza del 22 luglio 1998, senza, però, che le stesse risultino riportate a corredo del motivo e rapportate alla decisione della Corte territoriale.

3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., seconda parte, assumendo la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa e l’omessa indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati, avuto riguardo alla mancata denuncia dei vizi dal compratore al venditore entro otto giorni dalla data di scoperta del presunto vizio ai sensi dell’art. 1495 c.c..

4. Con il quarto motivo ha assunto la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. con riferimento all’eccezione di prescrizione dell’azione eccepita da esso appellante, unitamente al travisamento del fatto e al difetto di motivazione.

4.1. Questi due motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi. Anch’essi sono destituiti di fondamento e vanno respinti.

La Corte etnea, con motivazione essenziale ma logica e sufficiente, oltre che corretta in punto di diritto, ha evidenziato che entrambe le eccezioni di decadenza dal diritto alla garanzia e di prescrizione dell’azione, da qualificarsi come eccezioni in senso proprio, non erano state proposte – sulla scorta dell’esame degli atti processuali – ritualmente e tempestivamente in primo grado (non essendo certamente idonea allo scopo la generica richiesta di inammissibilità ed improponibilità della domanda dedotta in comparsa di risposta non riferita alla formale prospettazione delle suddette eccezioni), ragion per cui, essendo state formulate per la prima volta con l’atto di appello (e non avendo alcun rilievo, sul piano della tempestività, la deduzione delle inerenti doglianze in comparsa conclusionale), esse sono state correttamente dichiarate inammissibili in virtù del disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 2, (“ratione temporis” applicabile).

5. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1490 c.c. e dell’art. 1362 c.c. congiuntamente al travisamento del fatto e all’omessa e contraddittoria motivazione, avuto riguardo all’individuazione dell’oggetto del contratto e all’interpretazione delle relative clausole.

5.1. Anche questo motivo non è meritevole di pregio e va rigettato.

La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici applicabile in materia contrattuale (coniugando il criterio letterale con quello attinente alla valutazione complessiva delle clausole) e, con valutazione di merito insindacabile in questa sede in quanto logicamente e congruamente motivata, ha accertato che, oltre alla pattuizione di trasferire il bene nello stato materiale e di diritto in cui si trovava, il L., nel corpo dello stesso atto pubblico, aveva dichiarato e garantito che il bene stesso risultava conforme alla concessione edilizia n. 3159/3, rilasciata dal Sindaco del Comune di (OMISSIS), così rappresentando una condizione dell’immobile non corrispondente alla realtà, tanto è vero che l’ A. si era poi dovuto adoperare per procedere alla sanatoria delle irregolarità edilizie, per la rivalsa del cui costo aveva, poi, esercitato l’azione dedotta in controversia.

6. Con il sesto motivo è stata prospettata la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., in uno al travisamento del fatto e al difetto di motivazione, in ordine alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale sulle dichiarazioni rese dallo stesso L. in occasione dell’interrogatorio libero dell’udienza del 12 febbraio 1997.

6.1. Il motivo è infondato e deve essere, anch’esso respinto.

Con valutazione di merito incensurabile in questa sede siccome supportata da idonea motivazione circa l’esito logico delle prove costituende espletate, la Corte catanese ha accertato che l’acquirente A.A. non era a conoscenza delle difformità che riguardavano l’immobile oggetto della compravendita, delle quali era, invece, consapevole il L. (quale venditore), per come dallo stesso ammesso nel corso dell’indicato interrogatorio libero e per come emergente dalle ulteriori risultanze acquisite a mezzo dell’esperita prova testimoniale.

7. Con il settimo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. insieme al difetto di motivazione, in relazione all’assunta omessa pronuncia sulle risultanze dei certificati prodotti dal L., ovvero del certificato di collaudo, del certificato rilasciato dal Genio civile e della perizia stragiudiziale sottoscritta dall’ing. G..

7.1. Pure questo motivo è destituito di fondamento e va rigettato.

Al di là della novità della produzione in appello dei richiamati documenti, la Corte territoriale, con motivazione logica ed esauriente, ha rilevato che dall’istruttoria della causa, così come compiuta in primo grado e le cui emergenze erano rimaste univocamente confermate in appello, era stata dimostrata la fondatezza della domanda dell’ A. in relazione alla circostanza della conformità dell’immobile compravenduto alla concessione edilizia (tanto è vero che era stato necessario intraprendere il procedimento di sanatoria in sede amministrativa), così implicitamente disattendo la rilevanza dei predetti documenti ai fini la decisione nel merito della controversia. Del resto è risaputo che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

8. Con l’ottavo motivo è stata assunta la violazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 360 c.p.c. oltre alla deduzione del difetto di motivazione, in ordine al profilo della supposta mancanza di prova, da parte dell’ A., delle somme esborsate per la presentazione e la definizione della pratica di sanatoria delle difformità da cui era risultato affetto l’immobile vendutogli.

8.1. Anche questo motivo non si prospetta fondato e va respinto. La decisione di secondo grado (anche su questo punto risultante sufficientemente motivata) è stata, infatti, adottata sulla scorta di fatti ritenuti ampliamente provati nel corso del giudizio e, con riferimento all’aspetto dell’esborso effettuato dall’ A. per procedere alla sanatoria delle irregolarità edilizie, già acclarati in primo grado (e debitamente recepiti in appello) in virtù di precisi ed univoci riscontri documentali certamente riconducibili, in via esclusiva, allo svolgimento e all’ultimazione di detta pratica per un complessivo importo di L. 20.755.790, senza, perciò, alcuna ricollegabilità di parte di tali spese ad altre causali imputabili a diverse opere commissionate dall’ A..

9. Con il nono motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè dell’art. 112 c.p.c., in uno al difetto di motivazione, con riguardo all’omessa disposizione di c.t.u. per ricostruire l’entità delle spese vantate dall’ A..

9.1. Il motivo è infondato e deve, perciò, essere respinto.

La mancata ammissione di c.t.u. da parte della Corte territoriale deve ritenersi implicitamente valutata come ininfluente (e, quindi, non indispensabile) ai fini della risoluzione della controversia sul “quantum” , in quanto il costo delle spese occorse per la regolarizzazione amministrativa dell’immobile era stato – come già evidenziato – accertato sulla scorta di appositi riscontri documentali, che rendevano inutile ogni altro incombente istruttorio.

Al riguardo si sottolinea che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. 5 luglio 2007, n. 15219, e Cass. 21 aprile 2010, n. 9461).

10. Con il decimo ed ultimo motivo il L. ha prospettato la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, congiuntamente alla contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di appello condannato esso ricorrente al pagamento integrale delle spese del gravame, malgrado ricorresse un’ipotesi di reciproca soccombenza.

10.1. Anche quest’ultimo motivo è privo di pregio e deve essere respinto. Invero, la Corte territoriale, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto, senza incorrere nella dedotta violazione di legge, di accollare le spese del grado per intero al L. in virtù della sua indiscutibile maggiore soccombenza, valutata con riguardo alle complessive questioni dedotte dallo stesso, ritenute tutte infondate, e rapportata alla marginalità (e al minor valore) della domanda spiegata dall’ A.. In proposito si ricorda che, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.

11. In definitiva, il ricorso del L. deve essere totalmente respinto e al suo rigetto consegue la condanna dello stesso, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA