Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7475 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7475 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 16745-2011 proposto da:
GUAZZAROTTI LAURA GZZLRA62E55A271I)
MANCINI STEFANO(V1NCSFN58A21E783
STARNARI ROBERT STRRRT58H17A271V)
DI EMIDIO PATRIZIA DMDPRZ58T55271J)
CIGNITTI MAURIZIO(CGNMRZ59B01H5010)
DE SANTIS CRISTIN DSNCST62R62A271X)
RICCI MASSIMO QUIRIN RCCQNM49L05A271G)
PIMPINI DANIELAMPDNL59D65D472U)

soccErn ANDROCCNDR57E12A271A
BUONGARZONE SAURO(BNGSRA56D05E7834
LIBRARI MARIA LUIGIA LBRMLG55E50H294ì
PELLEGRINI ALBERTO LLLRT52E10A271Q)
PELONI GIUSEPPE LNGPP38H10A271A)
CARLONI INES RLNSI61D58D451T)

Data pubblicazione: 31/03/2014

RICCI LUIGI(RCCLGU57C13A271C)
GUIDI FRAN ESCO DUFNC55R19A271R)
TESEI SANDROSESDR55H04A271J)
FREDDARA ROBERTARDRRT55P60A2711
FIORDELMONDO LUIGKFRDLGU52L12F978Ii,

BONIFAZI VITALIANA3NFVNL57M43D597Z)
SAMBO GISELL4MBGLL58H48F205Z)
AVENALI STEFANO(VNLSFN60L31H7690)
PIERANI PAOLO RNPLA57L29F454E)
MOSCHINI MASSIMO SCMSN58R18A271I)
RIPA GIORDANO,
LUNIEW EUGENI LNWGNE53G03F560N)
BRATTI ROSA ANNA RTRNN53069D211E)
COMPAGNONI LUIGINA MPLGN56C43A047H)
SGATTONI CLAUDI4GTCLD64H52A271V)
HINNA ANTONIO -INNNTN57H21A2711),
GIAMPIERI MARINA(GMPMRN59T70A271P
ROMEO BIAGIOMOBGI53CO2H621B)
LAGANA’ IGNAZIA(LGNGNZ56H46D451X)
GREGORINI STEFANIA(GRGSFN56°53A271F)
STRONATI MASSIMO (S. TRMSM57T27A271K)
,
CORINALDESI MARIA PAOL4CRNMPL57D44E388Q)
D’ANGELO GIANFRANCO@NGGFR56TO3B526M)
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo
studio dell’avvocato CARLO CARBONE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DONATF.T,LA MONTANARI, giusta
procura in calce al ricorso;

Ric. 2011 n. 16745 sez. M3 – ud. 26-02-2014
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MAZZARINI ALESSANDRA(MZZLSN59M66B816R

- ricorrenti contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 80188230587,
MINISTERI DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA

E FINANZE 80207790587, DELL’INTERNO 80014130928,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;

contrarkorrenti

avverso la sentenza n. 67/2011 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA dell’1/12/2010, depositata il 21/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Carlo Carbone, difensore dei ricorrenti, che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Ettore Figliolia, difensore dei controricorrenti, che si
riporta agli scritti.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 4.6.13, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al
ricorso avverso la sentenza n. 67 del 21.1.11 della corte di appello di
Ancona:
«1. — I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per la cassazione della
sentenza ivi indicata, con la quale, in conferma della pronuncia di
primo grado, è stata ritenuta prescritta la loro azione — dispiegata in
uno ad altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ric. 2011 n. 16745 sez. M3 – ud. 26-02-2014
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80255230585, DELLA SALUTE 80242250589, DELL’ECONOMIA

dei Ministeri dell’Interno, dell’Istruzione, Università e Ricerca, della
Salute e del Tesoro — per il pagamento della giusta remunerazione per
il periodo di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione
di medicina negli anni compresi tra il 1982-83 ed il 1990-91, per
inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n.

2. — Sul ricorso è già stata depositata relazione — datata 16.10.12 — ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con cui è stato rilevato che il
ricorso, proposto nei confronti di Amministrazioni dello Stato
(Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministeri dell’Interno, Istruzione
Università e Ricerca; della Salute; del Tesoro), era stato notificato
presso l’avvocatura distrettuale dello Stato (di Ancona), anziché presso
l’unica competente avvocatura generale in Roma; e che, così, sarebbe
stato necessario ordinare la rinnovazione della notifica stessa, ove a
tanto non si fossero spontaneamente indotti i ricorrenti. Ma risulta
depositata in data 17.4.13 altra copia del ricorso, notificata — a quanto
sembra e con riserva di ogni ulteriore e definitiva verifica — secondo le
modalità da ultimo indicate: risulta sanato, quindi, l’originario vizio di
notifica (Cass., ord. 30 giugno 2006, n. 15062; Cass. 27 aprile 2011, n.
9411).
4. — Ciò posto, i ricorrenti sviluppano due motivi, entrambi di
violazione di norme di diritto e vizio motivazionale: un primo, con cui
sostengono la decorrenza del termine decennale (e non quinquennale)
della prescrizione de die in die (e non dall’emanazione del d.lgs. n.
257/91); un secondo, con cui censurano l’irrilevanza dell’entrata in
vigore della L. 370 del 1999 ai fini della prescrizione.
5. — I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per l’intima
connessione, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte venutasi
consolidando in tempo successivo alla gravata sentenza. E basti qui
Ric. 2011 n. 16745 sez. M3 – ud. 26-02-2014
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75/362/CEE e 82/76/CEE.

ricordare — dovendo verificarsi la correttezza della pronuncia di
intervenuta prescrizione di una domanda di tale oggetto intrapresa con
atto del 17.4.02 — che, in virtù dei relativi principi:
5.1. a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione
nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.

corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8
agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza
dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i
necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine
dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente
colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha
riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei
beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga
prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel
momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più
emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei
confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in
vigore del menzionato art. 11 (Cass. 17 maggio 2011, nn. 10813,
10814, 10815 e 10816; tra le altre: Cass. 31 agosto 2011, n. 17868;
Cass. 11 novembre 2011, n. 23568; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917);
5.2. in merito a detta situazione, poi, nessun rilievo ha la sopravvenuta
disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011,
n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del
danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla
disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal
quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata
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82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai

tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – se non altro
perché si tratta di norma che, in difetto di espressa previsione, può
spiegare la sua efficacia solo rispetto a fatti verificatisi dopo la sua
entrata in vigore (1° gennaio 2012: Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917;
Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).

Motivi della decisione
II. A seguito della rinnovazione della notifica all’Avvocatura Generale
dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri
dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze e
dell’Interno hanno notificato il 22.4.13 controricorso, eccependo la
tardività del ricorso per cassazione e, nel merito, rimarcando la
conformità della gravata sentenza alla meno recente giurisprudenza di
questa Corte, in ordine all’identificazione del momento di decorrenza
della prescrizione nell’entrata in vigore del d.lgs. 257/91.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i ricorrenti hanno
depositato memoria ed i difensori delle parti sono comparsi in camera
di consiglio per essere ascoltati.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione — successiva al controricorso e che
risulta comunicata appunto anche ai controricorrenti — e di doverne
fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti
ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
In particolare, la tempestività della notifica del ricorso va computata in
riferimento alla prima di esse, benché nulla, attesa l’efficacia ex tunc
(secondo quanto indicato già nella prima delle relazioni richiamata più
sopra) della sanatoria dovuta alla sua rinnovazione.
Nel merito dei motivi di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte si è
Ric. 2011 n. 16745 sez. M3 – ud. 26-02-2014
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6. — In definitiva, deve proporsi raccoglimento del ricorso».

poi andata ulteriormente consolidando, risultando confermata, in
ordine all’entità decennale del termine prescrizionale e del suo exordiutn
in data 27.10.99, da numerosissime pronunzie; potendo al riguardo
bastare un cenno alle sentenze di questa Corte: dell’anno 2011: 16394,
17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272,

23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580,
23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735,
23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091,
24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819,
24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno
2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539,
5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003,
21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720,
21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041,
22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587,
1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219,
3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494,
15197, 15198, 15199, 15205, 16104, 17066 a 17074, 17454 a 17457,
19479, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367 e 21368; dell’anno 2014, tra
le altre: 307, 1064, 1143, 2686, 2687, 2688, 2689, 2693, 2785, 2786,
2787, 2788, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3867, 3868, 3869, 3872.
Tanto esclude rilevanza all’unico precedente di segno contrario
costituito da Cass. 15 aprile 2013, n. 9071, a fronte delle almeno
centosettantasei diverse pronunzie sopra ricordate.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla corte di
appello di Ancona, in diversa composizione ed anche al fine di
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Ric. 2011 n. 16745 sez. M3 – ud. 26-02-2014
-7-

23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565,

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte
di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
Il Presidente

civile, addì 26 febbraio 2014.

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