Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7475 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/03/2020), n.7475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30054-2014 proposto da:

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE A.T.L. S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

ANGELETTI rappresentata e difesa dall’avvocato VITO VANNUCCI;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 408/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/05/2014, R.G.N. 838/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 6.5.2014, la Corte d’appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 11913 del 2013, ha rigettato l’opposizione (erroneamente qualificata “appello” nel dispositivo della pronuncia) proposta da Azienda Trasporti Livornese – A.T.L. s.p.a. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per sgravi indebitamente fruiti nel periodo 1996-2001 in relazione alla stipula di contratti di formazione e lavoro;

che avverso tale pronuncia Azienda Trasporti Livornese – A.T.L. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 Trattato CE, 2697 c.c. e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio per non avere la Corte di merito preso posizione alcuna sulla questione della non applicazione della decisione della Commissione UE dell’11.5.1999 nei confronti delle aziende di trasporto pubblico locale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 414,416 e 115 c.p.c., artt. 2697 e 2727 c.c., artt. 87 e 88 Trattato CE, per non avere la Corte territoriale ritenuto provati, anche per presunzioni, i presupposti per l’applicabilità della regola de minimis;

che, con riguardo al primo motivo, deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto che, “alla luce dei principi fissati dalla S.C.” nella pronuncia di cassazione con rinvio, fosse “ormai incontestabile” la “applicabilità ad ATL della disciplina limitativa degli aiuti di Stato quali fissati dalla Commissione Europea salvo quanto stabilito nella regola de minimis” (così pag. 3 della sentenza impugnata);

che, così individuata la ratio decidendi della pronuncia, il motivo di censura risulta inammissibile per estraneità al decisum, dal momento che, senza punto dedurre una qualche violazione dell’art. 394 c.p.c., si propone di veicolare in questa sede di legittimità la questione dell’applicabilità alle aziende di trasporto pubblico locale della pronuncia della Commissione UE sulla natura di aiuti di Stato degli sgravi contributivi concessi per la stipula di contratti di formazione e lavoro, sulla quale viceversa la Corte di merito ha ritenuto di non potersi pronunciare perchè preclusa a seguito della pronuncia rescindente di questa Corte di legittimità;

che il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare (così, tra le più recenti, Cass. n. 20637 del 2016) e, nel caso di specie, non è dato evincere dal contenuto del ricorso per cassazione nè il contenuto della memoria di costituzione dell’INPS in primo grado, nè quello dei documenti nn. 15-16 ad essa allegati nè, ancora, il contegno processuale successivamente tenuto dall’odierna ricorrente all’udienza ex art. 420 c.p.c., che sono elementi imprescindibili per poter stabilire se la Corte territoriale abbia o meno errato a ritenere che le circostanze oggetto di allegazione processuale da parte dell’Istituto fossero state effettivamente contestate;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

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