Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7475 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26563/2019 proposto da:

C.E., rappresentato e difeso dall’avv. SIMONA MAGGIOLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.E. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Trieste avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè era stato arrestato e condannato a morte in quanto aveva avuto un rapporto sessuale con ragazza vergine – condotta proibita dalla sharia -; era riuscito a fuggire dalla prigione durante un attacco al villaggio da parte di soggetti appartenenti al gruppo terroristico (OMISSIS), operanti abitualmente nella zona.

Il Giudice unico giuliano ebbe a rigettare l’opposizione ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo e valutando che la situazione socio-politica della zona della Nigeria, in cui il richiedente asilo viveva, non consentiva di ritenere concorrenti le specifiche situazioni per la protezione internazionale.

Il C. interpose gravame e la Corte d’Appello di Trieste, resistendo il Ministero degli Interni, rigettò l’impugnazione, osservando come il ricorrente non aveva proposto appello avverso il rigetto della sua domanda tesa allo status di rifugiato; come effettivamente il narrato reso dal richiedente asilo, a giustificazione del suo espatrio, non era credibile; come la situazione sociopolitica della zona nigeriana di sua provenienza non era connotata da violenza diffusa e come il ricorrente non aveva introdotto in causa elementi lumeggianti condizione di vulnerabilità, mentre la documentazione a dimostrazione dell’inserimento sociale in Italia non appariva adeguata allo scopo.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte alabardata articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente, evocato ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dallo C. risulta inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

In limine deve la Corte rilevare l’inammissibilità della documentazione dimessa in questa sede dal ricorrente, posto che non palesa i requisiti prescritti ex art. 372 c.p.c..

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme ex art. 16 direttiva n. 32/2013 della U.E. ed art. 2729 c.c., poichè il Collegio giuliano ha ritenuto indice di non credibilità la circostanza che egli ebbe a mutare aspetti rilevanti del suo narrato a giustificazione dell’espatrio in sede giudiziaria rispetto a quanto detto avanti al Commissione amministrativa, posto che un tanto è facoltà consentita al richiedente asilo dalla normativa Europea.

Inoltre, ad opinione del ricorrente, la Corte aveva utilizzando malamente le presunzioni regolate dall’art. 2729 c.c., senza invece procedere ad approfondire l’indagine per chiarire le discrepanze rilevate tra le due versioni dei fatti da lui rese.

La critica portata con il mezzo d’impugnazione s’appalesa generica poichè apodittica in quanto il ricorrente deduce violazione di norme, che invece palesemente non risultano violate.

Difatti la Corte territoriale, non già, ha ritenuto non ammissibile la modifica, in sede giudiziale, di aspetti rilevanti del primo racconto reso dal richiedente asilo, bensì ha semplicemente valutato ciò siccome indice di inaffidabilità del complessivo racconto reso dal C. nell’esercizio del suo compito precipuo di valutare gli elementi probatori versati in atti ai fini della decisione.

Quanto poi alla lamentela che i Giudici di merito non hanno approfondito le ragioni di dette esistenti discrasie, la stessa rimane al livello di mera asserzione di parte posto che nemmeno viene indicato come un tanto poteva esser fatto in certa presenza di versioni contrastanti nei loro tratti qualificanti.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione delle regole di diritto desumibili D.Lgs. n. 25 del 2008, ex artt. 8 e 27, ed omesso esame di fatto decisivo, poichè il Collegio triestino non ebbe a valutare adeguatamente la situazione socio-politica della Nigeria, specie della zona di sua provenienza, limitandosi a rilevare la non credibilità del suo narrato.

In particolare il ricorrente riporta stralcio dei consigli presenti sul sito Viaggiare sicuri, curato dal Ministero degli Esteri, e richiama numerosi arresti di merito circa la pericolosità della situazione socio-politica della Nigeria.

L’argomento critico sviluppato dal ricorrente appare scorrelato rispetto alla complessiva motivazione sul punto resa dalla Corte distrettuale.

Difatti la Corte giuliana, non già, s’è basata sull’osservazione che il racconto dello C. era inattendibile per rigettare anche la sua richiesta di protezione sussidiaria fondata sul D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), bensì sull’esame del rapporto COI, appositamente acquisito agli atti con ordinanza istruttoria – ricordata nella parte dello svolgimento del processo -, dal quale risulta che specificatamente nella zona di provenienza del ricorrente non sussiste situazione socio-politica connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

Dunque irrilevanti appaiono i riferimento ad arresti giurisprudenziali di merito anteriori alla sentenza impugnata afferenti alle peculiari situazioni di altri cittadini nigeriani, siccome i consigli offerti dal sito del Ministro degli Esteri, i quali lumeggino solo la situazione di pericolosità per i viaggiatori stranieri, spesso oggetto di sequestri a scopo d’estorsione da parte di bande criminali – dato che anche la Corte di merito ha ricordato e valutato -, sicchè non rimane attinta la statuizione fondata sul concetto di violenza diffusa.

Con la terza ragione di doglianza il C. rileva violazione del disposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ed omesso esame di fatto decisivo, poichè la Corte triestina ha disatteso la sua domanda afferente la protezione umanitaria sottovalutando la documentazione da lui offerta ad attestazione del suo precorso d’integrazione in Italia e la sua condizione di fragilità per l’assenza di legami in Patria.

Quindi il ricorrente espone analisi astratta circa la struttura portante dell’istituto e richiama arresti giurisprudenziali di merito afferenti altri cittadini nigeriani, ai quali detta protezione fu riconosciuta.

La censura appare generica posto che in effetti non si confronta con la motivazione illustrata dal Collegio triestino a supporto della sua statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Difatti la Corte alabardata ha posto in evidenza come il ricorrente non aveva indicato condizione di vulnerabilità diversa rispetto a quella fondante la richiesta di protezione internazionale e ritenuta non sussistente a cagione della non credibilità del suo racconto.

Nel ricorso il C. cenna a sua condizione di fragilità determinata dall’assenza di legami parentali con la terra d’origine, ma non anche precisa se detta questione fu sottoposta ai Giudici di merito ai fini dell’autosufficienza del mezzo d’impugnazione.

Inoltre il Collegio giuliano ha esaminato la documentazione afferente i rapporti di lavori intrattenuti dal ricorrente e rilevato, in assonanza con l’insegnamento di questa Corte – Cass. SU n. 29459/19, la non decisività di detto solo elemento allo scopo ed ha precisato che da detta documentazione nemmeno risultava chiara la radicazione nel territorio italiano ed il percorso d’integrazione seguito. Tale conclusione della Corte giuliana risulta confermata e non confutata dall’argomento critico svolto nel ricorso, nel quale appunto si sottolinea come la documentazione dimessa riguardi periodi di attività lavorativa da aprile ad ottobre 2018 ed in alcun modo gli altri elementi fattuali indispensabili a caratterizzare un radicamento sociale, che implica capacità di mantenimento economico e di autonoma soddisfazione delle ordinarie esigenze di vita, come segnalato dai Giudici d’appello.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il C. lamenta violazione di norme convenzionali e costituzionali, nonchè omesso esame di fatto decisivo richiamando le doglianze già avanzate con i primi due mezzi d’impugnazione, sicchè la ritenuta inammissibilità di dette doglianze comporta l’inammissibilità della presente, che si compendia nell’apodittica affermazione che l’esame della sua posizione non ha rispettato le norme costituzionali e convenzionali, indicate siccome violate.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità poichè il controricorso depositato dall’Amministrazione costituita non presenta le caratteristiche tipiche di detto atto processuale.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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