Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7474 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7474 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 4477-2012 proposto da:
DI LEO LEONARDO, SOLLITTO FRANCESCO ANTONIO in
qualità di erede di Soffitto Michele, FACCHINO PIETRO (fu
Vincenzo nato a SANNICANDRO GARGANICO il 22/05/1928),
NAPOLITANO COSTANTINO, GUALANO LEONARDO, DI
LEO GIOVANNI, LEONE ANTONIO, FACCHINO PIETRO ( fu
Michele nato a il 20/07/1925), ZILLETTI MATTEO,
MONTEMITRO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA
RICCI GIGLIOLA, rappresentati e difesi dagli avvocati
RUTIGLIANO RAFFAELE, MONACO FRANCESCO, giuste
procure speciali a margine del ricorso (dalla pag. 1 alla pag.10);

– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 31/03/2014

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA VINCENZO
ZACCAGNINO in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TRIPOLITANIA 115, presso lo studio dell’avvocato MARTINI
ADRIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE ROSSI GUIDO,

7 del 15.3.2012 e giusta procura in calce al controricorso;

– controricortente avverso la sentenza n. 29/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI
del 26.1.2011, depositata 11 09/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Con separati ricorsi depositati il 7 gennaio 2008 Matteo Zilletti,
Carolina Vocino, Vincenzo Leone, Leonardo Gualano, Pietro
Facchino (nato il 22 maggio 1928), Incoronata Zuccaro, Vittorio La
Riccia, Leonardo Di Leo, Pasquale Soccio, Michele Sollito, Pietro
Facchino (nato il 20 luglio 1925) e Costantino Napolitano convennero
innanzi al Tribunale di Lucera, sez. spec. agraria, la Fondazione dott.
Vincenzo Zaccagnino esponendo che erano affittuari di terreni di
proprietà della predetta Fondazione; che la concedente li aveva
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giusta Delibera del CdA n. 9 del 14.3.2012 e Determina Dirigenziale n.

convenuti in giudizio per sentirli condannare, accertato e dichiarato
che il contratto di affitto agrario era scaduto il 10 novembre 1997, alla
restituzione dei predi; che, costituitisi in giudizio, essi avevano chiesto,
in via riconvenzionale, che la controparte venisse condannata al
pagamento della indennità per i miglioramenti apportati ai fondi

legale; che con sentenza non definitiva del 12 giugno 2002 il giudice
adito aveva dichiarato cessati i contratti di affitto al 6 maggio 1997, per
l’effetto condannandoli al rilascio dei fondi e al risarcimento dei danni
da liquidarsi in separata sede, aveva inoltre rigettato la domanda
riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle migliorie, mentre
aveva disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione di quella di
restituzione delle somme, in tesi, indebitamente corrisposte; che
all’udienza del 12 novembre 2003, avendo la ricorrente dichiarato che
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione aveva deciso di
accettare le proposte transattive avanzate dalla controparte, la causa era
stata rinviata per la formalizzazione della conciliazione giudiziale al 10
dicembre 2003; che in tale data era tuttavia intervenuto in giudizio il
rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lucera che, sull’assunto che erano in corso indagini per un presunto
voto di scambio relativo alla vicenda dei c.d. “tretasetiistz”, e cioè degli
affittuari, aveva chiesto, e ottenuto, la sospensione del processo; che,
archiviato il procedimento penale, la Fondazione Zaccagnino, revocate
le delibere con le quali aveva in precedenza accettato le proposte
transattive, aveva riassunto il giudizio.
Sulla base di tali premesse, gli esponenti chiesero, dunque, che,
accertata la nullità della predetta revoca, disposta l’integrazione del
contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica di Lucera,
venisse dichiarata l’avvenuta conclusione della transazione secondo lo
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nonché alla restituzione delle somme pagate in più rispetto al canone

schema depositato nel giudkio principale ovvero, in subordine, che venisse
pronunciata sentenza ex art. 2932 cod. civ. che producesse gli effetti
del contratto non concluso.
Costituitasi in giudizio, la Fondazione Zaccagnino contestò le avverse
pretese.

contraddittorio, con sentenza dell’H giugno 2008 il giudice adito
rigettò la domanda.
Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello di Bari, in data
9 febbraio 201110 ha respinto.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte Matteo
Zilletti e litisconcorti, formulando due motivi.
Resiste con controricorso l’Azienda di Servizi alla Persona Vincenzo
Zaccagni.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
dichiarato inammissibile.
Queste le ragioni.

4 È affermazione assolutamente consolidata nella giurisprudenza di
questa Corte che la prescrizione contenuta nell’art. 366, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione
deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei
fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non
riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni
all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante spillatura, per
intero il libello introduttivo e tutti gli atti successivi. Tale modalità di
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2. Riuniti i ricorsi, respinte le richieste di integrazione del

redazione del ricorso, invero, lungi dal costituire applicazione della
disposizione processuale testé richiamata e dei principi in tema di
autosufficienza elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, contraddice
la lettera e lo spirito della norma, la quale è preordinata ad agevolare la
comprensione della materia del contendere, depurandola — alla luce

dell’esito dei gradi precedenti nonché del tenore della decisione
impugnata — delle questioni non più controverse. Di talché la
spillatura, cartacea o elettronica che sia, affidando sostanzialmente ad
atti eteronomi l’adempimento di un preciso onere processuale
dell’impugnante e rendendo particolarmente indagino sa
l’individuazione dei punti oggetto di contrasto e sui quali la Corte è
chiamata a pronunciarsi, rende il ricorso passibile della sanzione
dell’inammissibilità (confr. Cass. civ. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass.
sez. un. 17 luglio 2009, n. 16628).

5. Né può indurre a contrario avviso la circostanza che, nella
fattispecie, gli impugnanti hanno riportato tutto e solo il ricorso in
appello: trattasi invero di un atto estremamente prolisso, infarcito di
analitici riferimenti allo svolgimento di singole udienze nonché di
richiami al contenuto di scritti difensivi delle parti e di provvedimenti
giudiziali, di talché esso, in spregio alle finalità avute di mira dal
legislatore con la prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma,
n. 3 cod. proc. civ., rimette in definitiva alla Corte l’estrapolazione della
materia del contendere e, in particolare, delle posizioni hinc et inde
assunte sulle singole questioni ancora controverse nonché delle
soluzioni adottate dal decidente.
Il ricorso appare pertanto destinato alla declaratoria di
inammissibilità”.

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dell’esposizione dei punti salienti degli scritti difensivi delle parti,

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione, alla quale i ricorrenti non hanno del resto neppure
replicato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio,

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti in
solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
curo 2.700,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come
per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio
2014.

nella misura di cui al dispositivo.

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