Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7474 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26070/2019 proposto da:

I.A., rappresentato e difeso dall’avv. ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.A. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bari avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – in ricorso di Torino -, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè – ancorchè sposato e con figli – era stato sorpreso in atteggiamenti intimi con un amico dal padre di questi, sicchè egli era fuggito mentre l’amico, arrestato dalla Polizia, era rimasto ucciso.

Il Tribunale pugliese ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo e non sussistenti ragioni per accogliere la sua domanda afferente la protezione internazionale.

L’ I. propose gravame avverso l’ordinanza del Tribunale e la Corte d’Appello di Bari adita rigettò l’impugnazione osservando come, benchè credibile il racconto, sulla scorta delle stesse dichiarazioni rese dal richiedente asilo, il rapporto di natura omossessuale intrattenuto non risultava aver inciso sulle preferenze sessuali dello stesso e come nemmeno risultava esser stato denunziato alla Polizia in dipendenza dell’episodio raccontato.

La Corte pugliese, poi, rilevava come l’impugnante non aveva dedotto alcuna specifica condizione di vulnerabilità, oltre a quella già esaminata, sicchè rigettava pure l’istanza tesa al riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso detta sentenza l’ I. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, s’è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ I. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, comma 1, lett. c), nonchè omessa od insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un punto decisivo della controversia poichè la Corte d’Appello di “Torino” – così in ricorso, rectius Bari – non ha esaminato compiutamente la specifica posizione del richiedente asilo, limitandosi a riportarsi alle motivazioni esposte dal Tribunale.

Circa la ragione fondata sull’evocazione dell’art. 14 – supra citato – il ricorrente rileva come il Collegio d’appello – sempre Torino in ricorso – non abbia valutato fonti informative aggiornate e specifiche nell’adottare la sua statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

L’articolato motivo, per come proposto, appare inammissibile in quanto negli argomenti critici sviluppati non s’opera confronto con la motivazione esposta dalla Corte pugliese a sostegno delle sue statuizioni.

Anzitutto va messo in evidenza come la nuova formulazione della norma ex art. 360 c.p.c., n. 5 – vizio di legittimità dedotto – non ricomprende più il vizio di motivazione – sicchè rimane esclusa la lamentela per illogica o contraddittoria motivazione -, bensì assuma rilievo solo l’omessa motivazione – quale vizio di nullità – situazione che nella specie manifestamente non ricorre.

Quindi va rilevato come il Collegio barese ha puntualmente esaminato il narrato reso dal richiedente asilo ritenendo lo stesso – in difformità dal Tribunale – bensì credibile, ma non lumeggiante una situazione di persecuzione per orientamento sessuale e ciò sulla base d’analitica valutazione delle dichiarazioni rese dall’ I. avanti la Commissione territoriale, di conseguenza manifestamente la motivazione, denunziata siccome omessa, esiste.

Quanto alla lamentata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver la Corte di merito utilizzato, per statuire circa la richiesta di protezione sussidiaria, fonti aggiornate e specifiche, la critica appare peccare di non autosufficienza posto che, non risultando la questione trattata nella sentenza impugnata, era onere di specificità della censura in capo al ricorrente segnalare d’aver dedotto la questione siccome motivo di gravame, ritrascrivendo il passo dell’atto d’appello relativo.

Viceversa l’argomentazione critica svolta si compendia nell’apodittica affermazione che la Corte di “Torino” non ebbe ad effettuare la valutazione delle fonti informative con la conseguente genericità del motivo d’impugnazione.

Con la seconda doglianza – indicata nel ricorso siccome terza – il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in violazione del disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la sua condizione personale di particolare vulnerabilità.

La censura appare generica posto che nemmeno viene indicata la condizione di vulnerabilità dedotta e non considerata dalla Corte distrettuale e, comunque nemmeno viene operato confronto con la motivazione espressa sul punto dalla Corte pugliese.

Difatti il Collegio barese, con specifico riguardo alla richiesta protezione umanitaria, rileva come non risulta nemmeno allegata una specifica condizione di vulnerabilità da parte dell’ I..

Ed invero, nemmeno nell’argomentazione critica svolta nel ricorso, il richiedente asilo indica specifica condizione di sua vulnerabilità e neppure trascrive – ai fini dell’autosufficienza – il passo dell’atto di gravame nel quale detta condizione risulta sottoposta all’attenzione dei Giudici pugliesi.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente, posto che il controricorso depositato non presenta le caratteristiche proprie di detto atto processuale.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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