Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7473 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7473 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 19022-2012 proposto da:
LA PALOMBELLA FONTE, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato
FALOTICO MICHELA, rappresentata e difesa dall’avvocato
DEFILIPPI CLAUDIO (appartenente all’Associazione Professionale

Defilippi & Associati), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ASL 5 SPEZZINO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 332/2012 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 14.3.2012, depositata il 21/03/2012;

Data pubblicazione: 31/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA

/

Ric. 2012 n. 19022 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

CARLUCCIO.

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. dv., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. La Palombella convenne in giudizio l'Azienda ASL 5 Spezzino, chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità professionale dei della Spezia, dove, nel gennaio 2005, era stata ricoverata e dimessa con la diagnosi di lombosciatalgia. Dedusse di essersi sottoposta a risonanza magnetica tre mesi dopo, risultando affetta da ernia discale, patologia per la quale si era sottoposta a intervento chirurgico nell'ottobre successivo. Chiese il risarcimento dei danni per il ritardo nella diagnosi della malattia, che ne aveva comportato l'aggravamento. Il tribunale, espletata consulenza tecnica, respinse la domanda recependo le conclusioni in ordine all'assenza di colpa medica. La Corte di appello di Genova respinse l'impugnazione (sentenza del 21 marzo 2012). 2. Avverso la suddetta sentenza La Palombella propone ricorso per cassazione con unico motivo. L'intimata non svolge difese. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. La Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha escluso la responsabilità professionale dei medici della struttura ospedaliera presso la quale l'attuale ricorrente fu ricoverata. Ha fondato il proprio convincimento sulle considerazioni del consulente d'ufficio, secondo il quale l'ernia discale comporta una fase che non può non essere affrontata con terapia farmacologica, anche in considerazione 3 medici del reparto ortopedia e traumatologia dell'ospedale S. Andrea della circostanza che nella fase acuta la risonanza magnetica può non essere chiarificatrice; nonché in considerazione della necessità di una fase di osservazione che consenta di apprezzare gli sviluppi della malattia. Ha ritenuto il breve periodo (gennaio/aprile) tra il ricovero e la diagnosi di ernia discale compatibile con la necessità di osservare lo sviluppo dei sintomi e gli effetti del trattamento farmacologico. e/o 2043 e 1176 cod. civ., unitamente a tutti i vizi motivazionali. 2.1. Il motivo è inammissibile. Esso si snoda, con sovrapposizione di piani, tra critiche alla sentenza e critiche alla consulenza che la sentenza ha recepito, per prospettare violazione di legge unitamente a vizi motivazionali. Il fondo dell'argomentare si sostanzia nella critica alla sentenza, per non aver, anche ad ammettere la scarsa utilità della risonanza magnetica, considerato come difetto di diligenza dei medici la mancanza di qualunque prescrizione terapeutica nel momento in cui fu dimessa dall'ospedale; mancanza che risulterebbe dalla stessa consulenza, pure posta alla base della sentenza; alla consulenza, per aver desunto dalle mancate prescrizioni terapeutiche la non gravità della patologia iniziale, senza considerare le argomentazioni difensive a sostegno di cure e visite autonomamente fatte dalla paziente dopo il ricovero, per la prova delle quali erano stati articolati mezzi istruttori. 2.2. La Corte non è posta in condizioni di verificare la dedsività delle censure. Da un lato, la mancanza di ogni indicazione terapeutica al momento delle dimissioni dall'ospedale, che secondo la ricorrente risulterebbe dalla consulenza, non è verificabile. Infatti, la frase della consulenza estrapolata e riportata in ricorso, sembra riferirsi alla mancanza di prescrizioni mediche successive e, letta fuori dal contesto in cui è stata scritto, non può essere ricondotta univocamente alla mancanza di 4 2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 1218 prescrizioni al momento delle dimissioni dall'ospedale. Né, la ricorrente ha provveduto a riprodurre le parti della consulenza rilevanti sul punto e ad indicare la esatta collocazione della stessa negli atti processuali, con conseguente violazione dell'att. 366 n. 6 cod. proc. civ. Tanto più, che le argomentazioni della sentenza presuppongono indicazioni terapeutiche di tipo farmacologico. diretto riferimento alla sentenza impugnata se non per il fatto che quest'ultima ne aveva fatto proprie le conclusioni — si svolge attraverso il richiamo generico alle difese svolte dalla parte e addirittura a mezzi istruttori non espletati, senza, quindi, dimostrare che tali critiche erano state effettuate nel giudizio di merito, con conseguente violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, non avendo l’intimata svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
-3,11 15 gennaio 2014.

D’altro, il piano delle critiche alla consulenza – peraltro effettuate senza

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