Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7473 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/03/2010), n.7473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.E., domiciliato in Roma, via Ferdinando di Savoia

n. 3 presso l’Avv. Di Loreto Maria Gloria che lo rappresenta e

difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE UMBRIA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’littoria n. 42/6/07, depositata il 4 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Udita L’avv. Maria Gloria Di Loreto per il ricorrente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Premesso che:

Il contribuente ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento per omesso versamento di tassa automobilistica per l’anno 1999.

L’intimata Amministrazione regionale non ha svolto difese.

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto:

Il motivo di ricorso con il quale si deduce l’illegittimità costituzionale della norma regionale di cui alla legge della Regione Umbria n. 23/2002 con cui è stato prorogato il termine per gli accertamenti relativi all’anno 1999 è inammissibile in quanto viene censurata unicamente una delle diverse rationes decidendi dell’impugnata sentenza.

Il giudice d’appello ha ritenuto che, indipendentemente dall’eventuale incostituzionalità della norma citata che comunque non ha ritenuto sussistere, l’accertamento sarebbe comunque tempestivo in quanto la proroga del termine era stata confermata dal legislatore nazionale con la L. n. 350 del 2003.

Poichè questa statuizione, che da sola è sufficiente a sorreggere la decisione, non è stata impugnata non sussiste l’interesse al richiesto rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, posto che non potrebbe comunque venir meno il giudicato formatosi sul diverso presupposto della efficacia della legge nazionale”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese,considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

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