Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7473 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 23/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10432/2015 proposto da:

N.E.R. S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria

dell’Associazione Temporanea d’Imprese con le imprese

C.G. e G. geom. M., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca Di Leone n.

78, presso l’avvocato Romei Antonio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Cicala Curzio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Bonatti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Dei Carracci n. 1, presso

l’avvocato Alessandri Alessandro, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Ciani Mauro, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1938/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CURZIO CICALA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI che

ha rigetto il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il 20 maggio 2004 Bonatti s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma sul ricorso di NER s.p.a.; il credito aveva ad oggetto la somma di Euro 3.851.307,23, oltre accessori ed era dovuta da COSME s.c.a.r.l., società consortile costituita da alcune società facenti parte di un’associazione temporanea di imprese, tra cui la stessa Bonatti, ritenuta solidalmente e illimitatamente responsabile dei debiti della società consortile. A NER era stata affidata l’esecuzione di alcuni dei lavori di cui il raggruppamento temporaneo di imprese si era reso aggiudicatario: infatti il Ministero per i beni culturali e ambientali aveva affidato a quest’ultimo interventi di restauro e consolidamento post-sismico del castello di (OMISSIS), oltre che il lavori di recupero del centro storico di (OMISSIS).

Nella resistenza della società opposta il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo.

2. NER interponeva appello e nel giudizio di gravame si costituiva Bonatti. Con sentenza pubblicata il 24 marzo 2014 la Corte di appello di Roma rigettava il gravame. A fondamento della decisione il giudice distrettuale poneva il principio per cui i soci di una società consortile a responsabilità limitata non possono rispondere delle obbligazioni contratte dalla società nei confronti dei terzi.

3. La sentenza è stata fatta oggetto di impugnazione per cassazione da parte di NER, che ha articolato tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso Bonatti. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2615 c.c., comma 2 e art. 2620 c.c., comma 1. Richiamando il precedente di Cass. 21 febbraio 2006, n. 3664, assume che in tema di responsabilità dei soci di una società consortile vige il principio generale secondo cui tutte le volte in cui il consorzio agisce “per conto” dei consorziati opera quale mandatario dei medesimi: ciò che la Corte di Roma aveva mancato di considerare. In tal senso spiega – la responsabilità del socio non dipenderebbe dal contratto sociale, ma dal rapporto di mandato quale disciplinato, nei consorzi, dagli artt. 2615 e 2620 c.c.. Non si poteva del resto credere che la “causa consortile” risultasse, rispetto al tipo societario prescelto”, recessiva al punto di risultare completamente priva di rilievo.

Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio. La censura investe i passaggi motivazionali della,sentenza impugnata in cui è affermato che le obbligazioni non erano “state assunte dal Consorzio in nome proprio, ma per le finalità statutarie” e sostenuto, altresì, che la solidarietà prevista dall’art. 2615 c.c., comma 2 varrebbe anzitutto per le obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, ciò che nella specie “era stato ampiamente contestato, senza apposita dimostrazione”. Osserva l’istante che non era stato mai in discussione che la società consortile avesse assunto le obbligazioni per cui è causa per conto delle imprese consorziate, riunite in a.t.i.. La sentenza impugnata, secondo la ricorrente N.E.R., sembrava non aver considerato che proprio lo statuto di COSME s.c.a.r.l. fissava il principio per cui la società operava nell’interesse e per conto dei soci, quale strumento operativo dell’a.t.i; in base alla disciplina statutaria, del resto, vi era “un’unica responsabilità solidale tra consortile e soci, mentre nei rapporti interni” operava “una ripartizione interna pro quota degli obblighi medesimi”.

Con terzo motivo di ricorso N.E.R. contrasta la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 584 del 1977, art. 23 bis. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte capitolina, la L. n. 687 del 1984, con cui è stato introdotto l’art. 23 bis cit., non aveva introdotto alcuna deroga al regime di responsabilità connaturato alle varie tipologie di società, limitandosi essa a riaffermare la responsabilità solidale delle imprese riunite in a.t.i. nei confronti dell’ente appaltante. Allo stesso modo, la novità introdotta dalla L. n. 109 del 1994, art. 13 era costituita dall’aver previsto la responsabilità delle imprese associate, raggruppate o consociate, nei confronti dell’Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori.

2.1. I tre motivi non hanno fondamento.

2.2. Di recente questa Corte ha ribadito principio secondo cui alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l’esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall’art. 2472 c.c., comma 1, in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio: infatti, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina in subiecta materia (Cass. 19 aprile 2016, n. 7734; nel medesimo senso che il socio di società consortile di capitali non risponde a titolo solidale ex art. 2615 c.c., cfr. pure Cass. 18 febbraio 2016, n. 3196 e Cass. 17 giugno 2011, n. 13293). In altri termini, se non è escluso che a determinati effetti l’inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un’implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando l’applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile, di certo non si può ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. Poichè, poi, tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda la società a responsabilità limitata, è certamente compresa la regola che l’art. 2472 c.c., comma 1 ricollega alla nozione stessa di tale società – ossia la regola per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali – è questa la disposizione destinata ad applicarsi ai consorzi costituiti in forma di società a responsabilità limitata, e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere dall’art. 2615 c.c. (Cass. 27 novembre 2003, n. 18113). Tale conclusione risulta coerente con le indicazioni della dottrina, secondo cui, infatti, una ipotetica inadeguatezza della disciplina della struttura organizzativa delle società lucrative rispetto alle finalità consortili non può essere corretta sacrificando principi di ordine pubblico tipici del diritto societario.

Il richiamo della ricorrente a Cass. 21 febbraio 2006, n. 3664 non è del resto concludente, dal momento che la pronuncia indicata non affronta il tema del coordinamento delle diverse discipline che qui interagiscono (quella di cui all’art. 2615 c.c. e quella propria del tipo della società a responsabilità limitata).

2.3. Escluso che possa essere accolto il primo motivo, va osservato che la censura oggetto del secondo attiene a fatto non decisivo. Come emerge dalla sentenza impugnata, la Corte di merito ha attribuito correttamente rilievo dirimente all’argomento giuridico per cui la causa consortile non può comportare la deroga rispetto alle norme che disciplinano il singolo tipo di società. In detta prospettiva, poco rileva che le obbligazioni siano state o meno contratte nell’interesse dei consorziati, visto che questi non dovrebbero comunque risponderne quali soci illimitatamente responsabili.

Peraltro, il rilievo formulato dalla Corte di appello – e basato sul fatto che le obbligazioni furono assunte dal Consorzio “per finalità statutarie” (e quindi, è da intendere, nell’interesse del Consorzio, e quindi dei consorziati tutti) – appare pienamente coerente con i limiti di applicabilità dell’art. 2615 c.c., comma 2, a mente del quale “per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile”: se, infatti la norma configura una responsabilità solidale dei soli consorziati nell’interesse dei quali l’obbligazione è stata contratta, non può affermarsi che tutti i consorziati debbano indistintamente rispondere di ogni obbligazione assunta dal consorzio.

2.4. Da disattendere è pure il terzo ed ultimo motivo. Il richiamo e le argomentazioni svolte con riferimento alla L. n. 584 del 1977, art. 23 bis non colgono infatti nel segno. Tale disposizione introdotta con L. n. 687 del 1984 – prevede che le imprese riunite possano costituire tra loro una società, anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la quale subentra nell’esecuzione totale o parziale del contratto, “ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al precedente art. 21, u.c.”: norma, questa, secondo cui l’offerta delle imprese riunite “determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante”. Sul punto, sulla scorta di quanto osservato dalla cit. Cass. 27 novembre 2003, n. 18113, deve rilevarsi che la normativa speciale in tema di appalti pubblici, lungi dal porre una regola generale di responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi dalla società consortile, tale responsabilità ha inizialmente previsto soltanto nei confronti dell’ente appaltante (L. n. 584 del 1977, art. 21, u.c. e D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23, comma 7), nonchè – ma solo a partire dall’entrata in vigore della L. n. 109 del 1994, – nei confronti dei subappaltanti e dei fornitori, giusta l’art. 13, comma 2 (sul punto dell’estensione della norma ai “subappaltanti”, e non ai “subappaltatori”, Cass. 19 aprile 2016, n. 7734): “Quest’ultima norma, dunque, non solo (…) non ha vigore retroattivo, ma, lungi dall’esprimere un principio già insito nel sistema, amplia la portata di una disposizione speciale dettata in deroga al principio generale altrimenti applicabile” (Cass. 27 novembre 2003, n. 18113 cit.). Può aggiungersi, al riguardo, che risultano indifferenti, ai presenti fini, le ragioni che hanno indotto il legislatore a configurare la disciplina speciale di cui si è detto: in particolare, non conta che le società che si fossero consorziate già rispondessero solidalmente nei confronti della stazione appaltante in base alla regolamentazione normativa prevista fin dall’origine nella L. n. 584 del 1977; conta, invece, che il socio di una società consortile a responsabilità limitata per regola non risponda illimitatamente delle obbligazioni sociali e che detto principio sia stato derogato (con riguardo alle obbligazioni contratte nei confronti dell’appaltante, prima, e nei confronti dei subappaltanti e dei fornitori, poi) solo con le norme sopra indicate.

E’ qui il caso di evidenziare che la ricorrente non fa del resto questione dell’applicazione del cit. art. 13 – come non potrebbe, visto che la norma non è applicabile ratione temporis alla fattispecie e non riguarda, in ogni caso, i subappaltatori – ma si limita a sostenere che tale disposizione non avrebbe il carattere innovativo che le ha attribuito questa Corte nella nominata sentenza. Il che, a prescindere da ogni altro rilievo, non può affermarsi per le ragioni esposte.

3. In conclusione, il ricorso è respinto.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Si dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di procedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 22.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori; dichiara parte ricorrente tenuta a procedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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