Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7473 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe (da remoto) – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25076/2019 proposto da:

J.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRA

BARBERO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CUNEO,

V.le ANGELI 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4762/2018 della CORTE d’APPELLO di TORINO

pubblicata in data 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

J.M. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere nato e vissuto in un sobborgo di (OMISSIS); di essere coniugato con un figlio; di aver lasciato la Nigeria in quanto, dopo aver scoperto di essere affetto da una forma di TBC, aveva sentito dire che in Europa avrebbe potuto essere curato; che, dopo un periodo a Kano e in Niger, giungeva in Libia (dove sarebbe stato sequestrato e liberato da un arabo) e infine in Italia.

Con Decreto n. 4762/2019, depositato in data 11.7.2019, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso, ritenendo che la documentazione in atti attestasse l’avvenuta guarigione della patologia polmonare da cui era affetto il ricorrente (del resto, il procedimento era stato rinviato ben tre volte in attesa della produzione di asserita nuova documentazione, mai pervenuta in riferimento alla patologia di TBC). Pertanto, il ricorrente sicuramente non correva il rischio di subire una condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte, come pure forme di tortura o detenzione connesse a trattamenti inumani e degradanti (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b); nè poteva riscontrarsi nella regione di provenienza (Edo State, nel Sud della Nigeria) una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato (art. 14, lett. c), in quanto le violenze del gruppo armato denominato (OMISSIS) erano limitate al Nord, Nord-Est del Paese. Anche la domanda di protezione umanitaria non veniva accolta in quanto la patologia da cui risultava affetto il ricorrente risultava ampiamente superata, come attestato dai certificati medici del (OMISSIS). Nè il ricorrente poteva ritersi integrato nel tessuto sociale solo perchè svolgeva attività lavorativa con prestazioni un giorno la settimana e con reddito modestissimo. E neppure, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente in Italia e quella che aveva vissuto prima della partenza e in cui si sarebbe trovato a vivere in caso di rientro, risultava un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione J.M. sulla base di due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto idonee difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonchè dell’art. 1, lett. a), punto 2 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 28 luglio 1951. Deduce che, rigettando la domanda di protezione sussidiaria, la Corte d’appello avrebbe commesso i seguenti errori: avrebbe violato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’art. 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nella parte in cui da un lato ha ritenuto inverosimile e stereotipato il racconto del ricorrente, e dall’altro rigettato la sua istanza di essere ascoltato; non ha tenuto conto delle fonti nazionali e internazionali dalle quali emerge che in Nigeria esiste una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, la quale costituisce minaccia grave per la vita alla salute degli abitanti.

Dopo aver illustrato tali ragioni, l’esposizione del motivo passa a discorrere della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e deduce che anche tale domanda sarebbe stata erroneamente rigettata dal Tribunale. In questo caso l’errore commesso dal detto organo sarebbe consistito nel fatto che questo ha trascurato di considerare il lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia dal ricorrente; la conseguita stabilità lavorativa; la raggiunta integrazione; “l’osservanza delle norme” da parte del richiedente asilo.

1.3. – Nella parte in cui lamenta l’erroneità del rigetto della domanda di protezione sussidiaria il ricorso è inammissibile (Cass. n. 11962 del 2020), con riferimento alle ipotesi di cui di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), per mancanza di illustrazione. Il ricorrente, infatti, non espone mai, in alcun punto del proprio ricorso, se e quali rischi di persecuzione per le ragioni indicate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), abbia dedotto in giudizio.

Nella parte in cui lamenta l’erroneità del rigetto della domanda di protezione sussidiaria con riferimento all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 14, lett. c), il motivo è del pari inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Il Tribunale, infatti, ha dedicato una amplissima illustrazione (pagine 7-17 della sentenza impugnata) a descrivere le condizioni sociopolitiche, economiche e geografiche della Nigeria. Ha analiticamente localizzato la regione di provenienza dell’odierno ricorrente, ha escluso che in tale regione esista una guerra in corso; ha citato a sostegno di questa conclusione quattordici diverse fonti bibliografiche, provenienti dalle più autorevoli organizzazioni internazionali od associazioni non governative attive nel campo dei diritti umani. A fronte di tale ampia motivazione, con cui il decreto ha esposto le ragioni per le quali nella regione di provenienza del richiedente asilo non esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, il ricorrente non formula alcuna seria censura, limitandosi a sostenere che la situazione di violenza indiscriminata da lui invocata a fondamento della propria domanda di protezione sussidiaria emergerebbe proprio dalle fonti citate dal Tribunale nel proprio decreto. Una censura, dunque, che si risolve in una tautologia, e non soddisfa il requisito di analitica indicazione dei motivi di ricorso, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

I rilievi che precedono rendono altresì inammissibile, per difetto di rilevanza, la censura con cui il ricorrente si duole del giudizio di inattendibilità del proprio racconto contenuto nella sentenza impugnata. Ed infatti, essendo immune dalle censure prospettate dal ricorrente la valutazione con cui il Tribunale ha reputato insussistente, nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, diventa irrilevante stabilire se la versione dei fatti da lui fornita, ai fini della domanda di protezione sussidiaria, corrisponda o meno a verità.

Nella parte, infine, in cui censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria il motivo è inammissibile, per violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6: il ricorrente infatti non indica quando abbia allegato in giudizio, e come abbia dimostrato, le tre circostanze di fatto che si assumono trascurate (il lungo soggiorno in Italia, la stabilità lavorativa, l’integrazione, l’osservanza delle norme).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta la “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

2.1. – Il motivo è, anch’esso, inammissibile.

2.2. – Ad onta di tale allegazione nella illustrazione del motivo, che si compendia in sole cinque righe, si sostiene che il Tribunale “ha omesso di sentire personalmente il ricorrente benchè la sua deposizione fosse significativa ed avrebbe potuto portare elementi decisivi di giudizio”.

I rilievi che precedono rendono altresì inammissibile, per difetto di rilevanza (Cass. n. 11962 del 2020), la censura con cui il ricorrente si duole del giudizio di inattendibilità del proprio racconto contenuto nella sentenza impugnata. Ed infatti, essendo immune dalle censure prospettate dal ricorrente la valutazione con cui il Tribunale ha reputato insussistente, nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, diventa irrilevante stabilire se la versione dei fatti da lui fornita, ai fini della domanda di protezione sussidiaria, corrisponda o meno a verità.

Nella parte, infine, in cui censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria il motivo è inammissibile, per violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6: il ricorrente infatti non indica quando abbia allegato in giudizio, e come abbia dimostrato, le tre circostanze di fatto che si assumono trascurate (il lungo soggiorno in Italia, la stabilità lavorativa, l’integrazione, l’osservanza delle norme). Il motivo si caratterizza per il totale difetto di illustrazione; là dove il ricorrente non indica quali “elementi decisivi” avrebbe rivelato al Tribunale se fosse stato interrogato. In ogni caso il motivo sarebbe stato infondato nel merito.

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi dell’intimato Ministero dell’Interno. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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